Con il presente lavoro si vuole analizzare dettagliatamente la responsabilità del produttore di alimenti “difettosi”, intendendosi come tali quegli alimenti che non offrono quella sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi da un prodotto. Più sporadici ma comunque esistenti sono i casi in cui all’interno dei prodotti si rinvengano corpi estranei. Il consumo di tali prodotti, qualora il difetto non fosse rilevato in tempo, con il conseguente ritiro del prodotto dal commercio, potrebbe causare gravi danni alla salute del consumatore. Degli eventuali danni cagionati al consumatore, derivati dal consumo di prodotti alimentari difettosi immessi sul mercato alimentare, risponde il produttore o in via sussidiaria, nel caso in cui quest’ultimo non sia individuabile, il fornitore che ha distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale e ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Oggi il produttore risponde dei danni cagionati al consumatore una volta provato, da parte del danneggiato, il danno, il difetto ed il nesso di causalità. Tuttavia, il riconoscimento di una responsabilità oggettiva in capo al produttore di un prodotto difettoso è stato frutto di tempo e di sforzi da parte della dottrina e della giurisprudenza comunitaria e nazionale. Diverse sono state le teorie giurisprudenziali che hanno cercato un appiglio normativo su cui fondare la responsabilità del produttore. Oggi è possibile affermare che, qualora un consumatore subisca un danno a seguito dell’ingestione di un prodotto alimentare difettoso, questo possa agire nei confronti del produttore per il risarcimento danni, provando il difetto del prodotto, il danno subito e la relazione causale tra difetto e danno. ​

LA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO ALIMENTARE DIFETTOSO

BRUNO MEINERI, ANGELICA
2021/2022

Abstract

Con il presente lavoro si vuole analizzare dettagliatamente la responsabilità del produttore di alimenti “difettosi”, intendendosi come tali quegli alimenti che non offrono quella sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi da un prodotto. Più sporadici ma comunque esistenti sono i casi in cui all’interno dei prodotti si rinvengano corpi estranei. Il consumo di tali prodotti, qualora il difetto non fosse rilevato in tempo, con il conseguente ritiro del prodotto dal commercio, potrebbe causare gravi danni alla salute del consumatore. Degli eventuali danni cagionati al consumatore, derivati dal consumo di prodotti alimentari difettosi immessi sul mercato alimentare, risponde il produttore o in via sussidiaria, nel caso in cui quest’ultimo non sia individuabile, il fornitore che ha distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale e ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Oggi il produttore risponde dei danni cagionati al consumatore una volta provato, da parte del danneggiato, il danno, il difetto ed il nesso di causalità. Tuttavia, il riconoscimento di una responsabilità oggettiva in capo al produttore di un prodotto difettoso è stato frutto di tempo e di sforzi da parte della dottrina e della giurisprudenza comunitaria e nazionale. Diverse sono state le teorie giurisprudenziali che hanno cercato un appiglio normativo su cui fondare la responsabilità del produttore. Oggi è possibile affermare che, qualora un consumatore subisca un danno a seguito dell’ingestione di un prodotto alimentare difettoso, questo possa agire nei confronti del produttore per il risarcimento danni, provando il difetto del prodotto, il danno subito e la relazione causale tra difetto e danno. ​
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