Il presente lavoro intende analizzare l’istituto del patrocinio a spese dello stato all’interno del procedimento di mediazione: la trattazione comincia da un’analisi storica e legislativa delle forme di assistenza giudiziaria ai non abbienti, fino ad arrivare all’attuale disciplina, regolamentata dal D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”. La prima parte della tesi prende in esame il patrocinio a spese dello stato nel D.P.R. n. 115 del 2002, illustrando i requisiti soggettivi (essere cittadino italiano, straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano o apolide) e i requisiti oggettivi (il limite di reddito e la non manifesta infondatezza della pretesa) necessari per l’ammissione a tale beneficio. Inoltre, vengono indicate le modalità di liquidazione del compenso al difensore, il quale deve possedere requisiti specifici e deve risultare negli elenchi degli avvocati, istituiti presso i consigli dell’ordine di ogni distretto di Corte d’appello. L’esposizione prosegue con l’illustrazione del procedimento di mediazione, di cui al d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e l’analisi delle disposizioni concernenti i non abbienti, i quali non possono accedere al patrocinio a spese dello stato se la mediazione si è conclusa con la conciliazione. Viene poi illustrato il d.lgs. n. 116 del 27 maggio 2005, il quale disciplina il patrocinio a spese dello stato nelle controversie transfrontaliere, che si hanno quando la parte che chiede l’ammissione al tale beneficio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all’Unione europea diverso dal luogo in cui pende il processo o in cui la sentenza deve essere pronunciata. Successivamente vengono prese in esame le posizioni della giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione in relazione alla mancata applicazione del patrocinio a spese dello stato nella mediazione conclusasi con esito positivo. Nella parte finale viene esposta la sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 74 co. 2 e 75 co. 1 del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché non prevedono che il patrocinio a spese dello stato si possa estendere anche all’attività difensiva svolta nei procedimenti di mediazione, di cui all’art. 5 co. 1 bis del d.lgs. 28/2010, quando siano terminati con la conciliazione; nonché dell’art. 83 co.2, nella parte in cui non contempla che, in tali situazioni, alla liquidazione del compenso al difensore possa provvedere l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia. In conclusione, sono illustrate le prospettive di riforma contenute nella legge n. 206 del 26 novembre 2021, la quale delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile e a potenziare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui rientra il procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010. La legge delega è stata attuata con il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, che prevede modifiche significative per il procedimento di mediazione e l’istituto del patrocinio a spese dello stato, il quale viene ammesso anche se la mediazione obbligatoria, di cui all’art. 5 co. 1 del d.lgs. 28/2010, si conclude con la conciliazione delle parti.

Il patrocinio a spese dello stato nella mediazione

MIGLIORETTI, CAMILLA
2021/2022

Abstract

Il presente lavoro intende analizzare l’istituto del patrocinio a spese dello stato all’interno del procedimento di mediazione: la trattazione comincia da un’analisi storica e legislativa delle forme di assistenza giudiziaria ai non abbienti, fino ad arrivare all’attuale disciplina, regolamentata dal D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”. La prima parte della tesi prende in esame il patrocinio a spese dello stato nel D.P.R. n. 115 del 2002, illustrando i requisiti soggettivi (essere cittadino italiano, straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano o apolide) e i requisiti oggettivi (il limite di reddito e la non manifesta infondatezza della pretesa) necessari per l’ammissione a tale beneficio. Inoltre, vengono indicate le modalità di liquidazione del compenso al difensore, il quale deve possedere requisiti specifici e deve risultare negli elenchi degli avvocati, istituiti presso i consigli dell’ordine di ogni distretto di Corte d’appello. L’esposizione prosegue con l’illustrazione del procedimento di mediazione, di cui al d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e l’analisi delle disposizioni concernenti i non abbienti, i quali non possono accedere al patrocinio a spese dello stato se la mediazione si è conclusa con la conciliazione. Viene poi illustrato il d.lgs. n. 116 del 27 maggio 2005, il quale disciplina il patrocinio a spese dello stato nelle controversie transfrontaliere, che si hanno quando la parte che chiede l’ammissione al tale beneficio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all’Unione europea diverso dal luogo in cui pende il processo o in cui la sentenza deve essere pronunciata. Successivamente vengono prese in esame le posizioni della giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione in relazione alla mancata applicazione del patrocinio a spese dello stato nella mediazione conclusasi con esito positivo. Nella parte finale viene esposta la sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 74 co. 2 e 75 co. 1 del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché non prevedono che il patrocinio a spese dello stato si possa estendere anche all’attività difensiva svolta nei procedimenti di mediazione, di cui all’art. 5 co. 1 bis del d.lgs. 28/2010, quando siano terminati con la conciliazione; nonché dell’art. 83 co.2, nella parte in cui non contempla che, in tali situazioni, alla liquidazione del compenso al difensore possa provvedere l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia. In conclusione, sono illustrate le prospettive di riforma contenute nella legge n. 206 del 26 novembre 2021, la quale delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile e a potenziare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui rientra il procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010. La legge delega è stata attuata con il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, che prevede modifiche significative per il procedimento di mediazione e l’istituto del patrocinio a spese dello stato, il quale viene ammesso anche se la mediazione obbligatoria, di cui all’art. 5 co. 1 del d.lgs. 28/2010, si conclude con la conciliazione delle parti.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/135389