L'Amministrazione finanziaria fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni generali di governo della fiscalità dello Stato. Il dovere di informazione dell'Amministrazione finanziaria è stato istituito per la prima volta nell'ordinamento tributario con lo Statuto dei diritti del contribuente, l'art. 6 comma 2. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a dare tutte le notizie al contribuente dell'attività svolta e delle decisioni che potrebbe assumere nei suoi confronti. Il dovere di informazione dell'Amministrazione è affermato dalla L. n. 212/2000. Esso è la concretizzazione dei principi generali di collaborazione e buona fede (art. 10, comma 1, Statuto) e di quelli costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.). Il dovere di informazione e della buona amministrazione è disciplinato dall'art. 41 della Carta Europea dei Diritti fondamentali, i cui principi trovano diretta applicazione nell'ordinamento tributario. L'omissione del dovere di informazione potrebbe determinare l'adozione di provvedimenti pregiudizievoli che, ricorrendo le condizioni richieste dalla normativa, sono passibili di disapplicazione (sanzioni) o di annullamento (artt. 10, comma 2, Statuto e 21 octies, L. n. 241/1990 e art. 41 CED).
SINTESI RAGIONATA DEL LIBRO DI TESTO: "IL DOVERE DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA"
GRIBAUDO, PAOLA
2012/2013
Abstract
L'Amministrazione finanziaria fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni generali di governo della fiscalità dello Stato. Il dovere di informazione dell'Amministrazione finanziaria è stato istituito per la prima volta nell'ordinamento tributario con lo Statuto dei diritti del contribuente, l'art. 6 comma 2. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a dare tutte le notizie al contribuente dell'attività svolta e delle decisioni che potrebbe assumere nei suoi confronti. Il dovere di informazione dell'Amministrazione è affermato dalla L. n. 212/2000. Esso è la concretizzazione dei principi generali di collaborazione e buona fede (art. 10, comma 1, Statuto) e di quelli costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.). Il dovere di informazione e della buona amministrazione è disciplinato dall'art. 41 della Carta Europea dei Diritti fondamentali, i cui principi trovano diretta applicazione nell'ordinamento tributario. L'omissione del dovere di informazione potrebbe determinare l'adozione di provvedimenti pregiudizievoli che, ricorrendo le condizioni richieste dalla normativa, sono passibili di disapplicazione (sanzioni) o di annullamento (artt. 10, comma 2, Statuto e 21 octies, L. n. 241/1990 e art. 41 CED).File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/133789