Ogni militare è prima di tutto un cittadino al quale non possono essere negati i diritti, sia come singolo, sia come appartenente alla comunità sociale nella quale vive, riconosciuti a tutti dalla Carta Costituzionale e considerati inviolabili ed universali. Tutt'al più, in considerazione della funzione pubblica che egli riveste e dell'interesse superiore pubblico, gli stessi possono subire delle compressioni e limitazioni, che comunque non ne pregiudicano la loro osservanza ed applicabilità in capo al soggetto militare. Tale uguaglianza garantista, frutto dell'opera di democratizzazione che ha interessato le Forze Armate, riverbera i suoi effetti anche e soprattutto in ambito disciplinare militare: infatti, colui che viene sottoposto a procedimento disciplinare, per la comminazione di una sanzione, che sia di corpo o di stato, deve vedere sempre garantito il proprio diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione Italiana. Tale inviolabile principio costituzionale è assicurato dalla tassatività delle fasi procedurali, nonché delle eventuali sanzioni da comminare. Innanzitutto non può dirsi correttamente avviato il procedimento disciplinare se la contestazione dell'addebito al presunto trasgressore non viene formulata in maniera dettagliata e precisa, oltre che comunicata in tempi ragionevoli ed il più tempestivi possibili, rispetto alla commissione del fatto e alla conoscenza da parte della Amministrazione inquirente: in difetto, verrebbe pregiudicato il diritto di difesa del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare. Non può essere disconosciuta la facoltà di nomina di proprio difensore di fiducia da parte del soggetto inquisito, nei casi espressamente previsti: difensore che può essere individuato tra un appartenente al proprio Corpo o, per recente disposizione normativa, anche tra militare appartenenti ad altre Forze militari. Prima della emissione del giudizio disciplinare devono necessariamente essere acquisite e vagliate le ragioni a discolpa, incartate in memorie difensive da depositare agli atti. Infine, la comunicazione dell'eventuale provvedimento disciplinare adottato deve essere altrettanto tempestiva, per non compromettere la facoltà del sanzionato di ricorrere avverso la sanzione inflittagli, o in via gerarchica o anche in sede giudiziaria, quando previsto. Non va dimenticato poi che anche la durata massima del procedimento disciplinare non può essere ad libitum, perché in tal caso il militare inquisito resterebbe in balia del giudizio dell'amministrazione con pregiudizio sia per se, che per la stessa. Concludendo, come testimoniato da varie pronunce giudiziarie, alcune delle quali analizzate nell'elaborato di tesi, l'inosservanza di tali previsti step procedurali o l'omissione di "momenti" garantistici imprescindibili, per come anche riconosciuti anche dalla normativa militare (Codice dell'Ordinamento Militare e Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare) comportano la illegittimità dell'intero procedimento disciplinare, con conseguente nullità della eventuale sanzione comminata che deve intendersi come illegittimamente adottata e quindi annullabile.
I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NELL’ORDINAMENTO MILITARE
QUARTA, MATTEO
2021/2022
Abstract
Ogni militare è prima di tutto un cittadino al quale non possono essere negati i diritti, sia come singolo, sia come appartenente alla comunità sociale nella quale vive, riconosciuti a tutti dalla Carta Costituzionale e considerati inviolabili ed universali. Tutt'al più, in considerazione della funzione pubblica che egli riveste e dell'interesse superiore pubblico, gli stessi possono subire delle compressioni e limitazioni, che comunque non ne pregiudicano la loro osservanza ed applicabilità in capo al soggetto militare. Tale uguaglianza garantista, frutto dell'opera di democratizzazione che ha interessato le Forze Armate, riverbera i suoi effetti anche e soprattutto in ambito disciplinare militare: infatti, colui che viene sottoposto a procedimento disciplinare, per la comminazione di una sanzione, che sia di corpo o di stato, deve vedere sempre garantito il proprio diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione Italiana. Tale inviolabile principio costituzionale è assicurato dalla tassatività delle fasi procedurali, nonché delle eventuali sanzioni da comminare. Innanzitutto non può dirsi correttamente avviato il procedimento disciplinare se la contestazione dell'addebito al presunto trasgressore non viene formulata in maniera dettagliata e precisa, oltre che comunicata in tempi ragionevoli ed il più tempestivi possibili, rispetto alla commissione del fatto e alla conoscenza da parte della Amministrazione inquirente: in difetto, verrebbe pregiudicato il diritto di difesa del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare. Non può essere disconosciuta la facoltà di nomina di proprio difensore di fiducia da parte del soggetto inquisito, nei casi espressamente previsti: difensore che può essere individuato tra un appartenente al proprio Corpo o, per recente disposizione normativa, anche tra militare appartenenti ad altre Forze militari. Prima della emissione del giudizio disciplinare devono necessariamente essere acquisite e vagliate le ragioni a discolpa, incartate in memorie difensive da depositare agli atti. Infine, la comunicazione dell'eventuale provvedimento disciplinare adottato deve essere altrettanto tempestiva, per non compromettere la facoltà del sanzionato di ricorrere avverso la sanzione inflittagli, o in via gerarchica o anche in sede giudiziaria, quando previsto. Non va dimenticato poi che anche la durata massima del procedimento disciplinare non può essere ad libitum, perché in tal caso il militare inquisito resterebbe in balia del giudizio dell'amministrazione con pregiudizio sia per se, che per la stessa. Concludendo, come testimoniato da varie pronunce giudiziarie, alcune delle quali analizzate nell'elaborato di tesi, l'inosservanza di tali previsti step procedurali o l'omissione di "momenti" garantistici imprescindibili, per come anche riconosciuti anche dalla normativa militare (Codice dell'Ordinamento Militare e Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare) comportano la illegittimità dell'intero procedimento disciplinare, con conseguente nullità della eventuale sanzione comminata che deve intendersi come illegittimamente adottata e quindi annullabile.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
1035909_s.ten.quartamatteo-relazionedilaurea.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
519.52 kB
Formato
Adobe PDF
|
519.52 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/133452