Ci sono due diverse tesi riguardanti le origini della procedura fallimentare. Alcuni studiosi le attribuiscono al diritto romano mentre altri all'epoca medioevale. Questi ultimi però riconoscono che già nell'epoca romana sono presenti alcuni istituti che sono caratterizzati dai tratti delle procedure concorsuali. Esse si svilupperanno nel tempo passando da procedure ad esecuzione personale a procedure di tipo sia patrimoniale che personale. Mentre nell'epoca delle XII Tavole il debitore insolvente veniva assoggettato ad un'esecuzione che aveva come scopo il suo costringimento al pagamento del debito e se questo non avveniva egli doveva pagare con il corpo secondo quel principio che afferma che qui non habet in aere luat in corpore, il quale aveva lo scopo di garantire il rapporto tra debitore e creditore attraverso la persona stessa del debitore. Sarà poi nell'epoca del procedimento formulare che comincia a svilupparsi l'esecuzione di tipo patrimoniale con la nascita di quell'istituto conosciuto con il termine di Bonorum Venditio in cui oggetto della procedura erano i beni dell'insolvente e non più le persone fisiche. Da questo momento in poi la procedura fallimentare è considerata una procedura avente sia carattere patrimoniale che personale e ancora oggi gli effetti dell'odierna procedura si distinguono in effetti patrimoniali ( si pensi allo spossessamento e a tutti gli effetti ad esso derivanti ) e personali ( come ad esempio l'obbligo di consegna della corrispondenza riguardante la situazione economica e patrimoniale del fallito al curatore ). Nell'analizzare le procedure fallimentari di altri paesi come ad esempio la Spagna e la Germania si può notare come tale distinzione di effetti sia presente anche in questi ordinamenti, mentre non è presente in altre procedure. Infatti nell'ordinamento francese, ad esempio, non sono previsti effetti di tipo personale, ma solo di tipo patrimoniale. Diverso risulta anche l'ordinamento di common law statunitense in cui vengono a mancare gli effetti di tipo personale e per quanto riguarda quelli di tipo patrimoniale si può notare che il fallito non viene spossessato del suo patrimonio, ma ne perde la proprietà che viene trasferita in capo al trustee.

Gli effetti del fallimento sul debitore: un'analisi storica e comparativa.

MILETO, MARZIA
2012/2013

Abstract

Ci sono due diverse tesi riguardanti le origini della procedura fallimentare. Alcuni studiosi le attribuiscono al diritto romano mentre altri all'epoca medioevale. Questi ultimi però riconoscono che già nell'epoca romana sono presenti alcuni istituti che sono caratterizzati dai tratti delle procedure concorsuali. Esse si svilupperanno nel tempo passando da procedure ad esecuzione personale a procedure di tipo sia patrimoniale che personale. Mentre nell'epoca delle XII Tavole il debitore insolvente veniva assoggettato ad un'esecuzione che aveva come scopo il suo costringimento al pagamento del debito e se questo non avveniva egli doveva pagare con il corpo secondo quel principio che afferma che qui non habet in aere luat in corpore, il quale aveva lo scopo di garantire il rapporto tra debitore e creditore attraverso la persona stessa del debitore. Sarà poi nell'epoca del procedimento formulare che comincia a svilupparsi l'esecuzione di tipo patrimoniale con la nascita di quell'istituto conosciuto con il termine di Bonorum Venditio in cui oggetto della procedura erano i beni dell'insolvente e non più le persone fisiche. Da questo momento in poi la procedura fallimentare è considerata una procedura avente sia carattere patrimoniale che personale e ancora oggi gli effetti dell'odierna procedura si distinguono in effetti patrimoniali ( si pensi allo spossessamento e a tutti gli effetti ad esso derivanti ) e personali ( come ad esempio l'obbligo di consegna della corrispondenza riguardante la situazione economica e patrimoniale del fallito al curatore ). Nell'analizzare le procedure fallimentari di altri paesi come ad esempio la Spagna e la Germania si può notare come tale distinzione di effetti sia presente anche in questi ordinamenti, mentre non è presente in altre procedure. Infatti nell'ordinamento francese, ad esempio, non sono previsti effetti di tipo personale, ma solo di tipo patrimoniale. Diverso risulta anche l'ordinamento di common law statunitense in cui vengono a mancare gli effetti di tipo personale e per quanto riguarda quelli di tipo patrimoniale si può notare che il fallito non viene spossessato del suo patrimonio, ma ne perde la proprietà che viene trasferita in capo al trustee.
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