La presente trattazione si propone di effettuare un’analisi dei profili giuridici di interesse della fattispecie dell’imprenditore agricolo, figura giuridica che al passare degli anni, ha acquisito nell’ordinamento italiano un’importanza crescente. Partendo da una disamina della versione originaria della figura inserita per la prima volta nel Codice civile del 1942, a cui l’ordinamento riconosce uno statuto speciale privilegiato in parziale deroga dello statuto ordinario disposto per l’Imprenditore (Art. 2082 c.c.), saranno in seguito oggetto d’analisi le principali controversie interpretative di giurisprudenza e dottrina in materia. A complicare il quadro si segnalerà come l’evoluzione dell’economia agraria e delle sue strutture produttive abbiano via via sempre più distanziato la figura dell’imprenditore agricolo dell’esperienza concreta da quella concepita tradizionalmente dal legislatore del 1942. Il combinato dell’evoluzione in concreto della figura fronte alla tradizionalità storica alla base della nozione originaria hanno portato il legislatore, con lo scopo di allargare la platea di soggetti ai quali attribuire la qualifica in esame, a riformare la materia attraverso la novella introdotta dal d.lgs. 228/2001, di cui si esamineranno i principali aspetti; occorrerà poi domandarsi se, alla luce della nuova struttura dell’istituto, siano tutt’ora riscontrabili le stesse ragioni che illo tempore avevano giustificato le scelte legislative di privilegio. Delineato il quadro normativo generale di riferimento, a oggetto del capitolo secondo saranno le ulteriori previsioni favorevoli riconosciute dall’ordinamento a imprenditori agricoli particolarmente dediti all’attività agricola e, pertanto, meritevoli di un ulteriore e maggiore favor: la materia delle c.d. qualifiche soggettive. In particolare, sarà posto l’accendo sulla qualifica soggettiva di più recente introduzione, l’ “imprenditore agricolo professionale” (IAP), la cui genesi formale è da rinvenirsi nell’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004: un istituto le cui radici sostanziali risalgono, in un’epoca antecedente, nel diritto comunitario, e la cui prima fase di attuazione è avvenuta con la legge n.153 del 9 maggio 1975: con essa, all’art. 12, lo Stato italiano ha definito l’i.a.t.p. (“imprenditore agricolo a tempo principale), successivamente abrogata dall’introduzione del 2004. Esaminato lo statuto dell’IAP e le possibilità d’accesso alla qualifica riconosciute anche alle imprese agricole esercitate in forma collettiva, nell’ultimo capitolo dell’elaborato sarà dato conto dell’importanza del bene terra riconosciuta dall’ordinamento. Invero, seppur nella nuova impostazione della figura dell’imprenditore agricolo, come si dirà, l’elemento della terra e il legame dell’imprenditore con la stessa non costituiscano più requisito essenziale della qualifica, il fondo permane in concreto, come storicamente è sempre stato, elemento essenziale e connaturato della gran parte dell’attività d’impresa agricola. A conclusione, dopo una disamina dei modi di acquisto della terra tipici del diritto agrario, si porrà poi l’accento sull’importante diritto di prelazione riconosciuto agli imprenditori agricoli qualificati in materia di acquisto dei terreni condotti in affitto o di quelli confinanti , principale strumento funzionale alla creazione della proprietà coltivatrice diretta del terreno agricolo, obbiettivo generale della politica repubblicana in materia.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO (Art. 2135 c.c.) FRA PASSATO E FUTURO: PROFILI GIURIDICI E ASPETTI ECONOMICI.

PAUTASSO BERTELLO, TOMMASO
2020/2021

Abstract

La presente trattazione si propone di effettuare un’analisi dei profili giuridici di interesse della fattispecie dell’imprenditore agricolo, figura giuridica che al passare degli anni, ha acquisito nell’ordinamento italiano un’importanza crescente. Partendo da una disamina della versione originaria della figura inserita per la prima volta nel Codice civile del 1942, a cui l’ordinamento riconosce uno statuto speciale privilegiato in parziale deroga dello statuto ordinario disposto per l’Imprenditore (Art. 2082 c.c.), saranno in seguito oggetto d’analisi le principali controversie interpretative di giurisprudenza e dottrina in materia. A complicare il quadro si segnalerà come l’evoluzione dell’economia agraria e delle sue strutture produttive abbiano via via sempre più distanziato la figura dell’imprenditore agricolo dell’esperienza concreta da quella concepita tradizionalmente dal legislatore del 1942. Il combinato dell’evoluzione in concreto della figura fronte alla tradizionalità storica alla base della nozione originaria hanno portato il legislatore, con lo scopo di allargare la platea di soggetti ai quali attribuire la qualifica in esame, a riformare la materia attraverso la novella introdotta dal d.lgs. 228/2001, di cui si esamineranno i principali aspetti; occorrerà poi domandarsi se, alla luce della nuova struttura dell’istituto, siano tutt’ora riscontrabili le stesse ragioni che illo tempore avevano giustificato le scelte legislative di privilegio. Delineato il quadro normativo generale di riferimento, a oggetto del capitolo secondo saranno le ulteriori previsioni favorevoli riconosciute dall’ordinamento a imprenditori agricoli particolarmente dediti all’attività agricola e, pertanto, meritevoli di un ulteriore e maggiore favor: la materia delle c.d. qualifiche soggettive. In particolare, sarà posto l’accendo sulla qualifica soggettiva di più recente introduzione, l’ “imprenditore agricolo professionale” (IAP), la cui genesi formale è da rinvenirsi nell’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004: un istituto le cui radici sostanziali risalgono, in un’epoca antecedente, nel diritto comunitario, e la cui prima fase di attuazione è avvenuta con la legge n.153 del 9 maggio 1975: con essa, all’art. 12, lo Stato italiano ha definito l’i.a.t.p. (“imprenditore agricolo a tempo principale), successivamente abrogata dall’introduzione del 2004. Esaminato lo statuto dell’IAP e le possibilità d’accesso alla qualifica riconosciute anche alle imprese agricole esercitate in forma collettiva, nell’ultimo capitolo dell’elaborato sarà dato conto dell’importanza del bene terra riconosciuta dall’ordinamento. Invero, seppur nella nuova impostazione della figura dell’imprenditore agricolo, come si dirà, l’elemento della terra e il legame dell’imprenditore con la stessa non costituiscano più requisito essenziale della qualifica, il fondo permane in concreto, come storicamente è sempre stato, elemento essenziale e connaturato della gran parte dell’attività d’impresa agricola. A conclusione, dopo una disamina dei modi di acquisto della terra tipici del diritto agrario, si porrà poi l’accento sull’importante diritto di prelazione riconosciuto agli imprenditori agricoli qualificati in materia di acquisto dei terreni condotti in affitto o di quelli confinanti , principale strumento funzionale alla creazione della proprietà coltivatrice diretta del terreno agricolo, obbiettivo generale della politica repubblicana in materia.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/130727