Il presente lavoro di ricerca ha l’obiettivo di analizzare il contratto di somministrazione di lavoro come modello a cui tendere per coniugare le esigenze di flessibilità del datore di lavoro e quelle di tutela del lavoratore. Viene ripercorsa l’evoluzione legislativa avvenuta a partire dagli anni ’60 (quando era vietata qualsiasi forma di intermediazione di manodopera) fino ad oggi , che ha visto alternarsi , nell’ordinamento giuslavoristico, momenti di liberismo ad altri di garantismo. Questo al fine di contemperare esigenze del mercato del lavoro di diverso segno. Da un lato quella di normare uno strumento di flessibilità che, ridimensionando le tutele del lavoratore, fosse in grado di dare all’impresa la possibilità di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato (quali il decentramento produttivo), senza subire gli effetti paralizzanti di una legislazione troppo rigida. Dall’altro quella di non permettere al lavoratore un deterioramento delle tutele e delle garanzie che egli stesso merita e che il legislatore aveva consolidato con lo Statuto dei Lavoratori. Alla fine degli anni ’90, in un quadro di necessaria liberalizzazione del mercato del lavoro all’insegna della flessibilità, si inserisce il provvedimento legislativo del ministro Treu , noto come “pacchetto Treu” che, introducendo una deroga al divieto di interposizione di manodopera, ha legittimato la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo o interinale finalizzata a contrastare la disoccupazione rendendo meno rigido il mercato del lavoro senza intervenire sulla stabilità delle tutele del lavoratore. Nel 2003 con la legge Biagi (D.Lgs. n. 276) viene liberalizzata la somministrazione di manodopera (con l’abrogazione del divieto di intermediazione previsto dalla Legge del ’60) che si sostituisce al vecchio lavoro interinale. La nuova figura della somministrazione assorbe al suo interno sia il lavoro temporaneo o interinale (previsto dal pacchetto Treu) sia il c.d. staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) sino a quel momento vietato dal nostro ordinamento. L’analisi si concentra quindi sull’istituto della somministrazione di lavoro alla luce delle importanti riforme che ne hanno cambiato la fisonomia dandogli un’identità organica all’interno del nostro ordinamento, quali il Decreto Legislativo n. 81/2015 c.d. Jobs Act (che oggi è la normativa di riferimento) e il più recente decreto Dignità. Vengono esaminati gli aspetti formali e sostanziali dell’istituto (requisiti formali del contratto, i soggetti coinvolti nel rapporto, la ripartizione degli obblighi datoriali, i divieti di ricorso alla somministrazione e l’apparato normativo) con particolare riferimento alle tutele previste nei confronti del lavoratore al fine di salvaguardare valori fondamentali dell’uomo-lavoratore quali uguaglianza, solidarietà, dignità, salute, sicurezza. Infine vengono analizzati gli ultimi interventi normativi in materia di Covid-19 che hanno riguardato l’istituto, rivolti a modificare temporaneamente la normativa ordinaria al fine di predisporre strumenti straordinari di tutela al reddito anche per i lavoratori somministrati.
La somministrazione di lavoro tra tutela e flessibilità
BUCCI, MARELLA
2019/2020
Abstract
Il presente lavoro di ricerca ha l’obiettivo di analizzare il contratto di somministrazione di lavoro come modello a cui tendere per coniugare le esigenze di flessibilità del datore di lavoro e quelle di tutela del lavoratore. Viene ripercorsa l’evoluzione legislativa avvenuta a partire dagli anni ’60 (quando era vietata qualsiasi forma di intermediazione di manodopera) fino ad oggi , che ha visto alternarsi , nell’ordinamento giuslavoristico, momenti di liberismo ad altri di garantismo. Questo al fine di contemperare esigenze del mercato del lavoro di diverso segno. Da un lato quella di normare uno strumento di flessibilità che, ridimensionando le tutele del lavoratore, fosse in grado di dare all’impresa la possibilità di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato (quali il decentramento produttivo), senza subire gli effetti paralizzanti di una legislazione troppo rigida. Dall’altro quella di non permettere al lavoratore un deterioramento delle tutele e delle garanzie che egli stesso merita e che il legislatore aveva consolidato con lo Statuto dei Lavoratori. Alla fine degli anni ’90, in un quadro di necessaria liberalizzazione del mercato del lavoro all’insegna della flessibilità, si inserisce il provvedimento legislativo del ministro Treu , noto come “pacchetto Treu” che, introducendo una deroga al divieto di interposizione di manodopera, ha legittimato la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo o interinale finalizzata a contrastare la disoccupazione rendendo meno rigido il mercato del lavoro senza intervenire sulla stabilità delle tutele del lavoratore. Nel 2003 con la legge Biagi (D.Lgs. n. 276) viene liberalizzata la somministrazione di manodopera (con l’abrogazione del divieto di intermediazione previsto dalla Legge del ’60) che si sostituisce al vecchio lavoro interinale. La nuova figura della somministrazione assorbe al suo interno sia il lavoro temporaneo o interinale (previsto dal pacchetto Treu) sia il c.d. staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) sino a quel momento vietato dal nostro ordinamento. L’analisi si concentra quindi sull’istituto della somministrazione di lavoro alla luce delle importanti riforme che ne hanno cambiato la fisonomia dandogli un’identità organica all’interno del nostro ordinamento, quali il Decreto Legislativo n. 81/2015 c.d. Jobs Act (che oggi è la normativa di riferimento) e il più recente decreto Dignità. Vengono esaminati gli aspetti formali e sostanziali dell’istituto (requisiti formali del contratto, i soggetti coinvolti nel rapporto, la ripartizione degli obblighi datoriali, i divieti di ricorso alla somministrazione e l’apparato normativo) con particolare riferimento alle tutele previste nei confronti del lavoratore al fine di salvaguardare valori fondamentali dell’uomo-lavoratore quali uguaglianza, solidarietà, dignità, salute, sicurezza. Infine vengono analizzati gli ultimi interventi normativi in materia di Covid-19 che hanno riguardato l’istituto, rivolti a modificare temporaneamente la normativa ordinaria al fine di predisporre strumenti straordinari di tutela al reddito anche per i lavoratori somministrati.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/130569