E' innegabile che l’insoddisfazione per l’amministrazione della giustizia civile sia un luogo comune caratterizzante qualsivoglia paese: un dibattito antico, ma sempre attuale. Così come l’Inghilterra negli anni ‘90 dovette affrontare le problematiche connesse ad un sistema estremamente complesso e costoso e avviare delle riforme che furono portate a compimento nelle Civil Procedure Rules, anche la Spagna e l'Italia dovettero agire per rispondere ad esigenze alle quali la legislazione intercorsa durante il ventesimo secolo non poteva più sopperire. La riforma del processo civile spagnolo, ridisegnato nei suoi tratti fondamentali dal LEC del 2000, ha diretto gli sforzi di cambiamento verso una modernizzazione delle procedure che coinvolgesse l’attuazione dei principi della concentrazione e dell’efficacia del processo. Parimenti l'Italia conobbe un simile processo riformatore intercorso nel medesimo decennio. Tuttavia per ovviare alle problematiche storiche dei processi civili – complessità, tempi e costi – non apparivano sufficienti riforme della sola procedura civile. Era necessario un cambiamento più ampio, un cambiamento culturale. Sulla scia dell’esempio statunitense i primi a concepire l’idea di un sistema che comprendesse la possibilità per le parti coinvolte in un conflitto di comporlo senza dover attivare la costosa macchina giudiziaria, fu l’Inghilterra. Nell’innovativo codice di procedura civile del paese, tra i doveri di judicial case management rientra l’incoraggiamento all’utilizzo della mediazione. Tale incoraggiamento si articola tra sanzioni e incentivi esperibili dalle corti in base al comportamento che le parti hanno adottato nei confronti dell'invito loro rivolto ad intraprendere una mediazione per risolvere la lite. Un simile sistema tuttavia può far sorgere dei dubbi in relazione ad una delle caratteristiche essenziali del metodo ADR in esame, la volontarietà della procedura. In seguito alla direttiva 2008/52/CE gli stati membri che non disponevano di una normativa in materia di mediazione hanno dovuto introdurla. Mentre la Spagna ha scelto un approccio neutrale introducendo con la Ley 5/2012 le disposizioni della direttiva in modo letterale, l'Italia ha invece introdotto con il d.lgd. 28/2010 l'obbligatorietà del previo esperimento del tentativo di mediazione per una serie eterogenea di materie civili e commerciali. Il terreno comune era sicuramente rappresentato dalla consapevolezza dei vantaggi che la mediazione può comportare ai fini deflattivi del contenzioso giudiziario, tuttavia le strategie messe in atto in Inghilterra, Spagna ed Italia hanno comportato delle conseguenze differenti in termini di efficacia ed utilizzo del procedimento. Il presente elaborato ha l'obiettivo di far emergere i diversi approcci alla materia e come questi abbiano dato dei risvolti più o meno positivi in vista dei comuni obiettivi.
La mediazione tra obbligatorietà, sanzioni ed incentivi
ABDULLE, YASMINE
2020/2021
Abstract
E' innegabile che l’insoddisfazione per l’amministrazione della giustizia civile sia un luogo comune caratterizzante qualsivoglia paese: un dibattito antico, ma sempre attuale. Così come l’Inghilterra negli anni ‘90 dovette affrontare le problematiche connesse ad un sistema estremamente complesso e costoso e avviare delle riforme che furono portate a compimento nelle Civil Procedure Rules, anche la Spagna e l'Italia dovettero agire per rispondere ad esigenze alle quali la legislazione intercorsa durante il ventesimo secolo non poteva più sopperire. La riforma del processo civile spagnolo, ridisegnato nei suoi tratti fondamentali dal LEC del 2000, ha diretto gli sforzi di cambiamento verso una modernizzazione delle procedure che coinvolgesse l’attuazione dei principi della concentrazione e dell’efficacia del processo. Parimenti l'Italia conobbe un simile processo riformatore intercorso nel medesimo decennio. Tuttavia per ovviare alle problematiche storiche dei processi civili – complessità, tempi e costi – non apparivano sufficienti riforme della sola procedura civile. Era necessario un cambiamento più ampio, un cambiamento culturale. Sulla scia dell’esempio statunitense i primi a concepire l’idea di un sistema che comprendesse la possibilità per le parti coinvolte in un conflitto di comporlo senza dover attivare la costosa macchina giudiziaria, fu l’Inghilterra. Nell’innovativo codice di procedura civile del paese, tra i doveri di judicial case management rientra l’incoraggiamento all’utilizzo della mediazione. Tale incoraggiamento si articola tra sanzioni e incentivi esperibili dalle corti in base al comportamento che le parti hanno adottato nei confronti dell'invito loro rivolto ad intraprendere una mediazione per risolvere la lite. Un simile sistema tuttavia può far sorgere dei dubbi in relazione ad una delle caratteristiche essenziali del metodo ADR in esame, la volontarietà della procedura. In seguito alla direttiva 2008/52/CE gli stati membri che non disponevano di una normativa in materia di mediazione hanno dovuto introdurla. Mentre la Spagna ha scelto un approccio neutrale introducendo con la Ley 5/2012 le disposizioni della direttiva in modo letterale, l'Italia ha invece introdotto con il d.lgd. 28/2010 l'obbligatorietà del previo esperimento del tentativo di mediazione per una serie eterogenea di materie civili e commerciali. Il terreno comune era sicuramente rappresentato dalla consapevolezza dei vantaggi che la mediazione può comportare ai fini deflattivi del contenzioso giudiziario, tuttavia le strategie messe in atto in Inghilterra, Spagna ed Italia hanno comportato delle conseguenze differenti in termini di efficacia ed utilizzo del procedimento. Il presente elaborato ha l'obiettivo di far emergere i diversi approcci alla materia e come questi abbiano dato dei risvolti più o meno positivi in vista dei comuni obiettivi.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
815541_tesidefinitiva.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
1.99 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.99 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/130567