The Court of Cassation plays a fundamental role in our judicial system. The cassation appeal has always been one of the most heated issues within the category of criminal appeals. One of the problematic profiles has been to define the scope of action and above all the function that is attributed to the Supreme Court. The Court of Cassation is configured as a judge of legitimacy, excluding any possibility that its knowledge could in any way concern the merits of the matter. Over time, the Court's jurisdiction has undergone significant changes. The 1930 Rocco Code had a very permissive tendency, granting the Court of Cassation a wide range of action, whereas the 1988 Code is characterised by being a much stricter legal text than its predecessor, with a tendency to avoid the possibility of the Court becoming a third judge on the merits. In 1988, the legislature chose to remove from the range of possible grounds for appeal to the Court of Cassation the case where the grounds of the judgment were contradictory. In 2006, the Honourable Gaetano Pecorella promoted an important reform of Article 606 of the Code of Criminal Procedure, reintroducing contradictoriness as a defect in the reasoning that had been removed from the 1988 code, but not only: the novelty concerned the possibility for the Court to examine the other acts of the trial that were specifically indicated in the grounds of appeal. It will be the case law dictated by the Ermellini that will dictate the criteria that the appellants will have to respect in order for the Court to have access to them. There are those who are of the opinion that the judges have come too close to representing a third level of judgement, and those who instead dwell on the fact that the amendment of Article 606, paragraph 1, letter e) of the Code of Criminal Procedure is, to date, the reason for the overloading of the Court of Cassation. Remarkably, the structure of our Supreme Court is similar to the other supreme courts of Europe. The Tribunal Supremo in Spain has the same characteristics from both a functional and a structural point of view. The recurso por casación penal is a type of appeal with binding criticism, which is why - as in Italy - the grounds of appeal are expressly provided for by the legislator and codified in Articles 849, 850 and 851 of the LECrim. The article that has some aspects in common with the Italian legislation is art. 851 LECrim, which is dedicated to violations concerning the form of the judgment.
La Corte di cassazione riveste un ruolo fondamentale nel nostro sistema giudiziario. Da sempre, il ricorso per cassazione ha rappresentato una delle tematiche più accese all’interno della categoria delle impugnazioni penali. Uno dei profili problematici è stato quello di definire il campo d’azione e soprattutto la funzione che è attribuita alla Suprema Corte. La Cassazione si configura come un giudice di legittimità, escludendo ogni possibilità che la sua cognitio potesse in alcun modo riguardare il merito della questione. Con il tempo, la competenza della Corte ha subito modifiche non indifferenti. Il codice Rocco del 1930 aveva una tendenza molto permissiva, concedendo alla Cassazione ampio raggio d’azione, mentre il codice del 1988 si caratterizza per essere un testo normativo molto più stringente rispetto al precedente, con la tendenza a evitare la possibilità che la Corte si tramutasse in un terzo giudice di merito. Nel 1988, il legislatore scelse di eliminare dal ventaglio dei possibili motivi per cui si potesse ricorrere in Cassazione il caso in cui la motivazione della sentenza fosse contraddittoria. Nel 2006, l’On. Gaetano Pecorella si fa promotore di un’importate riforma che riguarderà l’art. 606 c.p.p. Si reintroduce la contraddittorietà come vizio della motivazione che era stato espunto dal codice del 1988, ma non solo: la novità riguarda la possibilità della Corte di prendere visione degli altri atti del processo che siano specificatamente indicati nei motivi di gravame. Sarà la giurisprudenza dettata dagli Ermellini a dettare i criteri che i ricorrenti dovranno rispettare affinché la Corte ne possa prendere visione. C’è chi è dell’opinione che i giudici si siano fin troppo avvicinati a rappresentare un terzo grado di giudizio, e chi invece si sofferma sul fatto che la modifica dell’all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sia, ad oggi, il motivo a cui si deve il sovraccarico della Corte di cassazione. Notevole è come l’assetto della nostra Corte di cassazione sia simile alle altre supreme corti d’Europa. Il Tribunal Supremo in Spagna presenta le stesse caratteristiche dal punto di vista sia funzionale che strutturale. Il recurso por casación penal è un tipo d’impugnazione a critica vincolata, ragion per cui – come in Italia – i motivi di ricorso sono espressamente previsti dal legislatore e codificati agli artt. 849, 850 e 851 della LECrim. L’articolo che presenta alcuni aspetti in comune con la normativa italiana è l’art. 851 LECrim, il quale si dedica alle violazioni che riguardano la forma della sentenza.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA PENALE E SINDACATO DI LEGITTIMITÀ: UN CONFRONTO TRA ITALIA E SPAGNA.
DI MUNDO, CARMEN
2020/2021
Abstract
La Corte di cassazione riveste un ruolo fondamentale nel nostro sistema giudiziario. Da sempre, il ricorso per cassazione ha rappresentato una delle tematiche più accese all’interno della categoria delle impugnazioni penali. Uno dei profili problematici è stato quello di definire il campo d’azione e soprattutto la funzione che è attribuita alla Suprema Corte. La Cassazione si configura come un giudice di legittimità, escludendo ogni possibilità che la sua cognitio potesse in alcun modo riguardare il merito della questione. Con il tempo, la competenza della Corte ha subito modifiche non indifferenti. Il codice Rocco del 1930 aveva una tendenza molto permissiva, concedendo alla Cassazione ampio raggio d’azione, mentre il codice del 1988 si caratterizza per essere un testo normativo molto più stringente rispetto al precedente, con la tendenza a evitare la possibilità che la Corte si tramutasse in un terzo giudice di merito. Nel 1988, il legislatore scelse di eliminare dal ventaglio dei possibili motivi per cui si potesse ricorrere in Cassazione il caso in cui la motivazione della sentenza fosse contraddittoria. Nel 2006, l’On. Gaetano Pecorella si fa promotore di un’importate riforma che riguarderà l’art. 606 c.p.p. Si reintroduce la contraddittorietà come vizio della motivazione che era stato espunto dal codice del 1988, ma non solo: la novità riguarda la possibilità della Corte di prendere visione degli altri atti del processo che siano specificatamente indicati nei motivi di gravame. Sarà la giurisprudenza dettata dagli Ermellini a dettare i criteri che i ricorrenti dovranno rispettare affinché la Corte ne possa prendere visione. C’è chi è dell’opinione che i giudici si siano fin troppo avvicinati a rappresentare un terzo grado di giudizio, e chi invece si sofferma sul fatto che la modifica dell’all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sia, ad oggi, il motivo a cui si deve il sovraccarico della Corte di cassazione. Notevole è come l’assetto della nostra Corte di cassazione sia simile alle altre supreme corti d’Europa. Il Tribunal Supremo in Spagna presenta le stesse caratteristiche dal punto di vista sia funzionale che strutturale. Il recurso por casación penal è un tipo d’impugnazione a critica vincolata, ragion per cui – come in Italia – i motivi di ricorso sono espressamente previsti dal legislatore e codificati agli artt. 849, 850 e 851 della LECrim. L’articolo che presenta alcuni aspetti in comune con la normativa italiana è l’art. 851 LECrim, il quale si dedica alle violazioni che riguardano la forma della sentenza.File | Dimensione | Formato | |
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