Il regolamento n. 593/08 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [cd. Roma I], adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 giugno 2008, ha sostituito la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla stessa materia, e si applicherà ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009. Mentre la Convenzione costituisce uno strumento giuridico di cooperazione interstatale, il regolamento, adottato ai sensi degli artt. 61 e 65 del Trattato CE, si inserisce a pieno titolo nella normativa comunitaria immediatamente applicabile negli Stati membri. Il regolamento Roma I sarà, infatti, vincolante per tutti i Paesi membri, con l'unica eccezione della Danimarca, alla quale continuerà ad applicarsi la Convenzione di Roma. Le soluzioni adottate dal regolamento seguono in larga misura quelle della Convenzione del 1980; esse sono indirizzate al conseguimento dell'obiettivo generale che è la della certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo mediante l'attribuzione alle norme di conflitto di un alto grado di prevedibilità, e, al tempo stesso, lasciando al giudice un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto col rapporto contrattuale. Il regolamento Roma I prevede che, fatte salve specifiche eccezioni, la libertà di scelta della legge applicabile ad opera delle parti debba costituire una ¿pietra angolare¿ del sistema di diritto internazionale privato comunitario in ambito contrattuale (ai sensi dell'art. 3). Soltanto qualora le parti non scelgano la legge applicabile al contratto opereranno automaticamente i criteri previsti dall'art. 4, che sono volti appunto ad individuare la legge regolatrice del contratto in mancanza di scelta. In quest'ultimo caso, il regolamento conferma sostanzialmente la scelta consistente nel dare prevalenza alla legge del Paese della residenza abituale del contraente che deve fornire la c.d. prestazione caratteristica del contratto. Inoltre, nell'intento di dare maggiore certezza alla determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta, il criterio di collegamento non è espresso soltanto in modo generale, lasciando all'interprete il compito di individuare la prestazione caratteristica del contratto, ma per una serie di contratti (il cd. ¿ottagono¿ dell'art. 4.1) è il regolamento stesso che stabilisce esplicitamente quale sia tale prestazione. Diversamente, se il contratto non rientra tra quelli specificamente indicati ovvero se si tratta di un contratto misto, sarà l'interprete a dover individuare la prestazione caratteristica del contratto. Infine, il regolamento tiene in considerazione anche la tutela degli interessi dei soggetti considerati deboli dal punto di vista economico-sociale. Esso prevede, infatti, norme specificamente dedicate alla disciplina dei contratti caratterizzati da uno squilibrio tra la forza contrattuale delle parti. Questi contratti sono: i contratti conclusi dai consumatori, i contratti individuali di lavoro, i contratti di trasporto di passeggeri ed i contratti di assicurazione.

Il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile ai contratti (Roma I).

MANCUSO, PAMELA
2010/2011

Abstract

Il regolamento n. 593/08 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [cd. Roma I], adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 giugno 2008, ha sostituito la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla stessa materia, e si applicherà ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009. Mentre la Convenzione costituisce uno strumento giuridico di cooperazione interstatale, il regolamento, adottato ai sensi degli artt. 61 e 65 del Trattato CE, si inserisce a pieno titolo nella normativa comunitaria immediatamente applicabile negli Stati membri. Il regolamento Roma I sarà, infatti, vincolante per tutti i Paesi membri, con l'unica eccezione della Danimarca, alla quale continuerà ad applicarsi la Convenzione di Roma. Le soluzioni adottate dal regolamento seguono in larga misura quelle della Convenzione del 1980; esse sono indirizzate al conseguimento dell'obiettivo generale che è la della certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo mediante l'attribuzione alle norme di conflitto di un alto grado di prevedibilità, e, al tempo stesso, lasciando al giudice un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto col rapporto contrattuale. Il regolamento Roma I prevede che, fatte salve specifiche eccezioni, la libertà di scelta della legge applicabile ad opera delle parti debba costituire una ¿pietra angolare¿ del sistema di diritto internazionale privato comunitario in ambito contrattuale (ai sensi dell'art. 3). Soltanto qualora le parti non scelgano la legge applicabile al contratto opereranno automaticamente i criteri previsti dall'art. 4, che sono volti appunto ad individuare la legge regolatrice del contratto in mancanza di scelta. In quest'ultimo caso, il regolamento conferma sostanzialmente la scelta consistente nel dare prevalenza alla legge del Paese della residenza abituale del contraente che deve fornire la c.d. prestazione caratteristica del contratto. Inoltre, nell'intento di dare maggiore certezza alla determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta, il criterio di collegamento non è espresso soltanto in modo generale, lasciando all'interprete il compito di individuare la prestazione caratteristica del contratto, ma per una serie di contratti (il cd. ¿ottagono¿ dell'art. 4.1) è il regolamento stesso che stabilisce esplicitamente quale sia tale prestazione. Diversamente, se il contratto non rientra tra quelli specificamente indicati ovvero se si tratta di un contratto misto, sarà l'interprete a dover individuare la prestazione caratteristica del contratto. Infine, il regolamento tiene in considerazione anche la tutela degli interessi dei soggetti considerati deboli dal punto di vista economico-sociale. Esso prevede, infatti, norme specificamente dedicate alla disciplina dei contratti caratterizzati da uno squilibrio tra la forza contrattuale delle parti. Questi contratti sono: i contratti conclusi dai consumatori, i contratti individuali di lavoro, i contratti di trasporto di passeggeri ed i contratti di assicurazione.
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