Within the community dimension, in which man has lived since his origins, the interests of individuals inevitably overlap, jeopardizing the survival and good functioning of the community itself. The associates, through a pact or social agreement, choose to delimit a large part of their freedom in favor of the proper functioning of social life, and it is precisely in this panorama that law has its origins. Through the analysis of the different philosophical connotations that the concept of punishment has assumed over the centuries, from the Greco-Roman era to the great thinkers of the Enlightenment, today the concept of criminal law is divided into two categories of penalties in the strict sense and security measures. The origin of such a structured system, which for this very reason takes the name of "double sanctioning track", can be traced back to the resolution of the great doctrinal dispute between the exponents of the Classical and Positive School, starting from the nineteenth century. In 1930, the Rocco code, in Italy, for the first time achieved a compromise between the monisms of the respective schools: the penal code maintains the retribution logic of the sentence alongside new sanctioning tools, security measures, with a special character. price quotation. Our penal system, as it appears structured today, has different types of penalties, both main and ancillary. Among the main penalties, the now abolished death penalty, however still present in many legal systems around the world, life imprisonment, imprisonment, arrest and the pecuniary penalties of fine and fine. During the criminal proceedings, the judge must ascertain the imputability of the accused person before proceeding with the imposition of the criminal sanction. The process of measuring the sentence seems to be limited to the criteria and methods of calculating the sentence, contained in art. 133 of the Criminal Code, however the rigidity of the law does not seem a valid ploy to remove the risk of excessive arbitrariness of the judicial body. It is not always so clear to define the semantic significance of the concept of imputability, which is inevitably linked, and for logical reasons, to that of guilt. In what situations can a person be considered liable? The normative dictation seems to resolve the question by referring to the concept of “ability to understand and to want”. In addition to constituting a concept with fleeting boundaries, the volitional capacity is not present with the same intensity in all subjects, but it is possible that it is diminished by a physical or psychic component, permanent or momentary, such as to place the subject in a true and its own state of incapacity. The ascertainment of the psycho-physical conditions of the alleged offender is not a task that the judge is able to perform ex officio, which is why the entry, within the procedural process, of experts in the psychological and neuropsychological, and modern neuroscientific techniques. The study of the relationship that exists between the brain and the mind also highlights the issue of free will: to what extent is man really free to choose? In the early decades of the twentieth century, the introduction of security measures in the Italian legal system raised several doubts in doctrine. Despite this, even today these preventive measures are admitted by the legislator in an exclusive or subsidiary function to the penalty in the strict sense.
All’interno della dimensione comunitaria, nella quale l’uomo vive fin dalle sue origini, gli interessi degli individui arrivano inevitabilmente a sovrapporsi, mettendo in crisi la sopravvivenza e il buon funzionamento della comunità stessa. I consociati, tramite un patto o accordo sociale, scelgono di delimitare gran parte della loro libertà a favore del buon funzionamento del vivere sociale, ed è proprio in questo panorama che il diritto trae le sue origini. Attraverso l’analisi delle differenti connotazioni filosofiche, che il concetto di pena ha assunto nel corso dei secoli, dall’epoca greco-romana fino ai grandi pensatori dell’età del Lumi, oggi il concetto di norma penale si presenta bipartito nelle due categorie di pene in senso stretto e misure di sicurezza. L’origine di un sistema così strutturato, che proprio per questo prende il nome di “doppio binario sanzionatorio”, è da ricondursi alla risoluzione della grande diatriba dottrinale tra gli esponenti della Scuola Classica e Positiva, a partire dal XIX Secolo. Nel 1930 il codice Rocco, in Italia, realizza, per la prima volta, un compromesso tra i monismi delle rispettive scuole: il codice penale mantiene in piedi la logica retributiva della pena accanto a nuovi strumenti sanzionatori, le misure di sicurezza, dal carattere special preventivo. Il nostro ordinamento penale, così come appare oggi strutturato, presenta diverse tipologie di pene, principali e accessorie. Tra le pene principali, la ormai abolita pena di morte, tuttavia ancora presente in molti ordinamenti nel mondo, l’ergastolo, la reclusione, l’arresto e le pene pecuniarie della multa e dell’ammenda. Nel corso del procedimento penale il giudice deve accertare l’imputabilità del soggetto imputato prima di procedere all’irrogazione della sanzione penale. Il processo di commisurazione della pena sembra delimitato ai criteri e le modalità di computo della stessa, contenuti nell’art. 133 c.p., tuttavia la rigidità del dettato normativo non sembra un valido escamotage per allontanare il rischio di un eccessiva arbitrarietà dell’organo giudicante. Non sempre risulta così chiaro definire la portata semantica del concetto di imputabilità, al quale si collega inevitabilmente, e per ragioni carattere logico, anche quello di colpevolezza. In quali situazioni un soggetto può essere considerato imputabile? Il dettato normativo sembra risolvere la questione rimandando al concetto di “capacità di intendere e di volere”. Oltre a costituire un concetto dai confini labili, la capacità volitiva non è presente con la stessa intensità in tutti i soggetti, ma è possibile la stessa venga scemata da una componente fisica o psichica, permanente o momentanea, tale da porre il soggetto in un vero e proprio stato di incapacità. L’accertamento delle condizioni psico-fisiche del presunto reo, non è compito che il giudice è in grado di compiere ex officio, ragione per cui si ammette l’ingresso, all’interno dell’iter processuale, di soggetti esperti nei settori psicologici e neuropsicologici, e delle moderne tecniche neuroscientifiche. Lo studio del rapporto che sussiste tra il cervello e la mente, mette, inoltre, in risalto la tematica del libero arbitrio: in quale misura l’uomo è davvero libero di scegliere? Nei primi decenni del Novecento l’introduzione delle misure di sicurezza nell’ordinamento italiano suscitò diversi dubbi in dottrina.
SISTEMA SANZIONATORIO E DOPPIO BINARIO: PROBLEMI E PROSPETTIVE
LO FARO, VALENTINA
2020/2021
Abstract
All’interno della dimensione comunitaria, nella quale l’uomo vive fin dalle sue origini, gli interessi degli individui arrivano inevitabilmente a sovrapporsi, mettendo in crisi la sopravvivenza e il buon funzionamento della comunità stessa. I consociati, tramite un patto o accordo sociale, scelgono di delimitare gran parte della loro libertà a favore del buon funzionamento del vivere sociale, ed è proprio in questo panorama che il diritto trae le sue origini. Attraverso l’analisi delle differenti connotazioni filosofiche, che il concetto di pena ha assunto nel corso dei secoli, dall’epoca greco-romana fino ai grandi pensatori dell’età del Lumi, oggi il concetto di norma penale si presenta bipartito nelle due categorie di pene in senso stretto e misure di sicurezza. L’origine di un sistema così strutturato, che proprio per questo prende il nome di “doppio binario sanzionatorio”, è da ricondursi alla risoluzione della grande diatriba dottrinale tra gli esponenti della Scuola Classica e Positiva, a partire dal XIX Secolo. Nel 1930 il codice Rocco, in Italia, realizza, per la prima volta, un compromesso tra i monismi delle rispettive scuole: il codice penale mantiene in piedi la logica retributiva della pena accanto a nuovi strumenti sanzionatori, le misure di sicurezza, dal carattere special preventivo. Il nostro ordinamento penale, così come appare oggi strutturato, presenta diverse tipologie di pene, principali e accessorie. Tra le pene principali, la ormai abolita pena di morte, tuttavia ancora presente in molti ordinamenti nel mondo, l’ergastolo, la reclusione, l’arresto e le pene pecuniarie della multa e dell’ammenda. Nel corso del procedimento penale il giudice deve accertare l’imputabilità del soggetto imputato prima di procedere all’irrogazione della sanzione penale. Il processo di commisurazione della pena sembra delimitato ai criteri e le modalità di computo della stessa, contenuti nell’art. 133 c.p., tuttavia la rigidità del dettato normativo non sembra un valido escamotage per allontanare il rischio di un eccessiva arbitrarietà dell’organo giudicante. Non sempre risulta così chiaro definire la portata semantica del concetto di imputabilità, al quale si collega inevitabilmente, e per ragioni carattere logico, anche quello di colpevolezza. In quali situazioni un soggetto può essere considerato imputabile? Il dettato normativo sembra risolvere la questione rimandando al concetto di “capacità di intendere e di volere”. Oltre a costituire un concetto dai confini labili, la capacità volitiva non è presente con la stessa intensità in tutti i soggetti, ma è possibile la stessa venga scemata da una componente fisica o psichica, permanente o momentanea, tale da porre il soggetto in un vero e proprio stato di incapacità. L’accertamento delle condizioni psico-fisiche del presunto reo, non è compito che il giudice è in grado di compiere ex officio, ragione per cui si ammette l’ingresso, all’interno dell’iter processuale, di soggetti esperti nei settori psicologici e neuropsicologici, e delle moderne tecniche neuroscientifiche. Lo studio del rapporto che sussiste tra il cervello e la mente, mette, inoltre, in risalto la tematica del libero arbitrio: in quale misura l’uomo è davvero libero di scegliere? Nei primi decenni del Novecento l’introduzione delle misure di sicurezza nell’ordinamento italiano suscitò diversi dubbi in dottrina.File | Dimensione | Formato | |
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