The present work illustrates the decree-law as a source of law aimed at allowing the Executive to cope, in a short time, with emergency situations such as to integrate the requirements of necessity and urgency, provided by Article 77 of the Constitution. It is analyzed, also by means of references to the continuing health emergency from Covid-19, the relationship between the constitutional bodies as a means of control of the legitimacy of the act, first at the time of issuance and conversion of the decree and later by the President of the Republic and the Constitutional Court. The activity of emergency decrees, in addition to the limits provided for by the Constitution, must necessarily respect the principles and regulations sanctioned at Community and international level: the study examines the relationship between national and European law, with particular reference to any restrictions and compressions of fundamental rights recognized by the European Convention on Human Rights. The decree-law has found a different implementation in the various legal realities of the European continent: the paper identifies the origins of the emergency decree, at the beginning of the nineteenth century, in the light of the important influences from the closest national legal systems, first of all the English, French and German systems. This paper highlights the difficult path of development that this regulatory instrument has made to carve out a space within the system of sources. Although article 77 of the Constitution expressly provides that the Government can legislate only when situations of absolute necessity and urgency arise, such that the ordinary regulatory instruments are not sufficiently effective and immediate, the decree-law as a source of law has undergone, over the years, a "genetic mutation", becoming an instrument in the hands of the Executive used to carry out its political agenda and its reforms, thus losing its component of exceptionality and extraordinariness and becoming an "ordinary" instrument of legislation. An important role in this debate is played by the Constitutional Court, which through some historical pronouncements - in particular sentence n. 29/1995, n. 355/1955, up to sentence n. 84/1996 and finally the famous sentence n. 360/1996 - puts a considerable brake on the abuse of the decree-law, in the form of the insistent reiteration by the Government. In the conclusive part of the elaboration, the effective use of the instrument of the decree is analyzed, in the light of the consequences produced by the current sanitary emergency, following the spread of the epidemic from Covid-19. Many European legal systems provide expressly, in the constitutional text, a discipline for the "state of emergency", in order to deal with exceptional situations that require a rapid, immediate and effective intervention by the Government. In Italy there is no constitutional discipline in this sense: Article 78 of the Constitution describes the "state of war", which, however, is not materially comparable to other types of emergency - including health and epidemiological emergencies - which may occur within the system. This paper describes the types of sources adopted by the Italian government to face and overcome the current pandemic situation, from the decrees of the President of the Council of Ministers and the decree-laws, to the ordinances of the Presidents of the Regions and the interventions of the Civil Protection.
Il presente lavoro illustra il decreto-legge quale fonte del diritto volta a consentire all’Esecutivo di fare fronte, in tempi brevi, a situazioni emergenziali tali da integrare i requisiti di necessità e urgenza, previsti dall’articolo 77 della Costituzione. Viene analizzato, anche per mezzo di riferimenti alla perdurante emergenza sanitaria da Covid-19, il rapporto tra gli organi costituzionali quale mezzo di controllo della legittimità dell’atto, dapprima in sede di emanazione e di conversione del decreto e successivamente da parte del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale. L’attività di decretazione d’emergenza, oltre ai limiti previsti dalla Costituzione, deve necessariamente rispettare i principi e le normative sanciti a livello comunitario e internazionale: l’elaborato esamina il rapporto tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, con particolare riferimento alle eventuali restrizioni e compressioni di diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il decreto-legge ha trovato diversa attuazione nelle varie realtà giuridiche del continente europeo: l’elaborato individua le origini della decretazione d’urgenza, agli inizi del diciannovesimo secolo, alla luce delle importanti influenze da parte dei più vicini ordinamenti giuridici nazionali, primi fra tutti gli ordinamenti inglese, francese e tedesco. Il presente elaborato mette in luce l’impervio percorso di sviluppo che tale strumento normativo ha effettuato per ritagliarsi uno spazio all’interno del sistema delle fonti. Sebbene l’articolo 77 della Costituzione preveda espressamente che il Governo possa legiferare solo laddove si realizzino situazioni di assoluta necessità ed urgenza, tali per cui gli ordinari strumenti normativi non risultino sufficientemente efficaci ed immediati, il decreto legge quale fonte del diritto ha subito, nel corso degli anni, una “mutazione genetica”, divenendo uno strumento nelle mani dell’Esecutivo utilizzato per portare avanti la propria agenda politica e le proprie riforme, perdendo dunque quella sua componente di eccezionalità e straordinarietà e divenendo uno strumento “ordinario” di legislazione. Un ruolo importante in questo dibattito è rivestito dalla Corte costituzionale, che attraverso alcune storiche pronunce – ricordiamo in particolare la sentenza n. 29/1995, la n. 355/1955, fino ad arrivare alla sentenza n. 84/1996 ed infine alla celebre sentenza n. 360/1996 - pone un considerevole freno all’abuso del decreto-legge, nella forma della reiterazione insistita da parte del Governo. Nella parte conclusiva dell’elaborato, viene analizzato l’effettivo utilizzo dello strumento della decretazione, alla luce delle conseguenze prodotte dall’attuale emergenza sanitaria, in seguito alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. Numerosi ordinamenti giuridici europei prevedono espressamente, nel testo costituzionale, una disciplina propria per lo “stato di emergenza”, al fine di fronteggiare situazioni del tutto eccezionali che richiedono un intervento rapido, immediato ed efficace da parte del Governo. In Italia manca una disciplina costituzionale in tal senso: viene descritto, all’articolo 78 della Costituzione, lo “stato di guerra”, il quale tuttavia non è materialmente paragonabile ad altre tipologie di emergenza – fra le quali l’emergenza sanitaria ed epidemiologica- che possono presentarsi all’interno dell’ordinamento. Il presente lavoro descrive quali tipologie di fonti ha adottato
Il contenuto dei decreti-legge: tra omogeneità e immediata applicabilità delle disposizioni
VISCONTI, NICOLÒ
2020/2021
Abstract
Il presente lavoro illustra il decreto-legge quale fonte del diritto volta a consentire all’Esecutivo di fare fronte, in tempi brevi, a situazioni emergenziali tali da integrare i requisiti di necessità e urgenza, previsti dall’articolo 77 della Costituzione. Viene analizzato, anche per mezzo di riferimenti alla perdurante emergenza sanitaria da Covid-19, il rapporto tra gli organi costituzionali quale mezzo di controllo della legittimità dell’atto, dapprima in sede di emanazione e di conversione del decreto e successivamente da parte del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale. L’attività di decretazione d’emergenza, oltre ai limiti previsti dalla Costituzione, deve necessariamente rispettare i principi e le normative sanciti a livello comunitario e internazionale: l’elaborato esamina il rapporto tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, con particolare riferimento alle eventuali restrizioni e compressioni di diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il decreto-legge ha trovato diversa attuazione nelle varie realtà giuridiche del continente europeo: l’elaborato individua le origini della decretazione d’urgenza, agli inizi del diciannovesimo secolo, alla luce delle importanti influenze da parte dei più vicini ordinamenti giuridici nazionali, primi fra tutti gli ordinamenti inglese, francese e tedesco. Il presente elaborato mette in luce l’impervio percorso di sviluppo che tale strumento normativo ha effettuato per ritagliarsi uno spazio all’interno del sistema delle fonti. Sebbene l’articolo 77 della Costituzione preveda espressamente che il Governo possa legiferare solo laddove si realizzino situazioni di assoluta necessità ed urgenza, tali per cui gli ordinari strumenti normativi non risultino sufficientemente efficaci ed immediati, il decreto legge quale fonte del diritto ha subito, nel corso degli anni, una “mutazione genetica”, divenendo uno strumento nelle mani dell’Esecutivo utilizzato per portare avanti la propria agenda politica e le proprie riforme, perdendo dunque quella sua componente di eccezionalità e straordinarietà e divenendo uno strumento “ordinario” di legislazione. Un ruolo importante in questo dibattito è rivestito dalla Corte costituzionale, che attraverso alcune storiche pronunce – ricordiamo in particolare la sentenza n. 29/1995, la n. 355/1955, fino ad arrivare alla sentenza n. 84/1996 ed infine alla celebre sentenza n. 360/1996 - pone un considerevole freno all’abuso del decreto-legge, nella forma della reiterazione insistita da parte del Governo. Nella parte conclusiva dell’elaborato, viene analizzato l’effettivo utilizzo dello strumento della decretazione, alla luce delle conseguenze prodotte dall’attuale emergenza sanitaria, in seguito alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. Numerosi ordinamenti giuridici europei prevedono espressamente, nel testo costituzionale, una disciplina propria per lo “stato di emergenza”, al fine di fronteggiare situazioni del tutto eccezionali che richiedono un intervento rapido, immediato ed efficace da parte del Governo. In Italia manca una disciplina costituzionale in tal senso: viene descritto, all’articolo 78 della Costituzione, lo “stato di guerra”, il quale tuttavia non è materialmente paragonabile ad altre tipologie di emergenza – fra le quali l’emergenza sanitaria ed epidemiologica- che possono presentarsi all’interno dell’ordinamento. Il presente lavoro descrive quali tipologie di fonti ha adottatoFile | Dimensione | Formato | |
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