Over the past twenty years, the institution of compound interest has assumed a peculiar connotation in the field of contractual relationships between banks and customers. This is, for obvious reasons, the sector in which the problems connected with the use of this method of calculating interest can be systematically manifested. In particular, the compound interest practiced by credit institutions - first subject, like any other relationship, exclusively to art. 1283 of the Italian Civil Code - has come to be framed in a set of special rules, notwithstanding the general precept. This has led to reasoning of banking compound interest, in order to underline its peculiarities with respect to that of "common law", operating outside the banking sector and referring exclusively to art. 1283 of the Italian Civil Code which states: "In the absence of contrary uses, overdue interest can produce interest only from the day of the judicial request or as a result of an agreement subsequent to its expiry, and provided that it is interest due at least for six months". The idea that interest can generate interest, while appearing very simple, is destined to become complicated as soon as this elementary concept is superimposed on unavoidable financial readings and contaminations, aimed at establishing whether or not we are in the presence of a capitalization of the interest, and as soon as we begin to question whether, in the absence of a specific agreement in this regard, the ability of the interest to still produce interest is realized at periodic intervals (annual, rather than half-yearly or quarterly or monthly) or at every instant, with solution of continuity. The legislator first intervened through an amendment to art. 120 of the consolidated banking act (t.u.b.), which was followed by the implementing resolution of the Interministerial Credit and Savings Committee (Cicr) of 9 February 2000. Art. 25 of legislative decree n.342 of 4 August 1999 has, therefore, integrated art. 120 of the Consolidated Banking Act (TUB) starting with the heading which, currently, does not refer only to the «Commencement of currencies» but concerns «Commencement of currencies and methods of calculating interest». In particular, two paragraphs have been added to article 120. With paragraph 2, the Interministerial Committee for Credit and Savings (CICR) has been assigned the competence to "establish methods and criteria for the production of interest on the interest accrued in the transactions in place in the exercise of banking activities, providing in any case that in current account transactions the same frequency is ensured towards customers in the calculation of both debtor and creditor interest ". Paragraph 3, on the other hand, provided for the amnesty of the clauses contained in contracts stipulated prior to the adoption of the resolution, establishing that they "are valid and effective until that date, and after that they must be adapted to the provisions of the aforementioned resolution, which will establish also the modalities and timing of the adjustment; in the absence of adaptation, the clauses become ineffective, and the ineffectiveness can only be asserted by the customer ». The ICRC has exercised the competence attributed to it by art. 120 with the adoption of the resolution of February 9, 2000, which became effective from April 22, 2000. The resolution established methods and criteria for the production of interest on interest overdue in transactions to be carried out in the exercise of banking and financial, notwithstanding article 1283 of the Italian Civil Code The resolution distinguished different types of bank relationships: current account (Article 2), loans with installment repayment plan (Article 3), funding operations (Article 4), for the cases not provided for, art .1283 of the Italian Civil Code but without referring to the uses.
L'istituto dell’anatocismo ha assunto, negli ultimi vent'anni, una connotazione peculiare nel campo dei rapporti contrattuali tra le banche e la clientela. È questo, per ovvie ragioni, il settore in cui le problematiche connesse all'uso di tale metodo di calcolo degli interessi hanno modo di manifestarsi con sistematicità. In particolare, l'anatocismo praticato dagli istituti di credito — prima soggetto, al pari di ogni altro rapporto, esclusivamente all'art. 1283 c.c. — è venuto ad essere inquadrato in un complesso di norme speciali, in deroga al precetto generale. Il che ha indotto a ragionare di anatocismo bancario, allo scopo di sottolineare le peculiarità di esso rispetto a quello "di diritto comune", operante al di fuori della materia bancaria e facente capo esclusivamente all'art. 1283 c.c. che così recita: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". L'idea che l'interesse possa generare interessi, pur apparendo assai semplice, è destinata a complicarsi non appena questo elementare concetto si sovrapponga a inevitabili letture e contaminazioni finanziarie, volte a stabilire se si sia, o meno, in presenza di una capitalizzazione dell'interesse, e non appena ci si cominci a interrogare se, in assenza di una precisa pattuizione al riguardo, la capacità dell'interesse di produrre ancora interesse si realizza a cadenze periodiche (annuali, piuttosto che semestrali o trimestrali o mensili) ovvero a ogni istante, con soluzione di continuità. Il legislatore è intervenuto dapprima attraverso una modifica dell'art. 120 del Testo Unico Bancario (t.u.b.), cui è seguita la delibera attuativa del Comitato interministeriale del credito e risparmio (Cicr) del 9 febbraio 2000. L'art. 25 del decreto legislativo n.342 del 4 agosto 1999 ha, pertanto, integrato l'art. 120 del Testo Unico Bancario (TUB) a cominciare dalla rubrica che, attualmente, non attiene solo alla «Decorrenza delle valute» ma riguarda «Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi». In particolare sono stati aggiunti due commi all'articolo 120. Con il comma 2 è stata attribuita al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) la competenza a «stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell' esercizio dell' attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori». Il comma 3 ha, invece, previsto la sanatoria delle clausole contenute in contratti stipulati anteriormente all'adozione della delibera stabilendo che esse «sono valide ed efficaci fino a tale data, e dopo di essa debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell' adeguamento; in difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci, e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente». Il CICR ha esercitato la competenza attribuitagli dall'art. 120 con l'adozione della deliberazione del 9 febbraio 2000, divenuta efficace a decorrere dal 22 aprile 2000. La delibera ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi scaduti nelle operazioni da porre in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, in deroga all'articolo 1283 c.c. La delibera ha distinto diverse tipologie di rapporti bancari: conto corrente (art.2), finanziamenti con piano di rimborso rateale (art.3), operazioni di raccolta (art.4), per le fattispecie non previste si è riprodotto l'art.1283 c.c. ma senza fare richiamo agli usi.
ANATOCISMO BANCARIO E APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI
DOMA, REXHINA
2020/2021
Abstract
L'istituto dell’anatocismo ha assunto, negli ultimi vent'anni, una connotazione peculiare nel campo dei rapporti contrattuali tra le banche e la clientela. È questo, per ovvie ragioni, il settore in cui le problematiche connesse all'uso di tale metodo di calcolo degli interessi hanno modo di manifestarsi con sistematicità. In particolare, l'anatocismo praticato dagli istituti di credito — prima soggetto, al pari di ogni altro rapporto, esclusivamente all'art. 1283 c.c. — è venuto ad essere inquadrato in un complesso di norme speciali, in deroga al precetto generale. Il che ha indotto a ragionare di anatocismo bancario, allo scopo di sottolineare le peculiarità di esso rispetto a quello "di diritto comune", operante al di fuori della materia bancaria e facente capo esclusivamente all'art. 1283 c.c. che così recita: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". L'idea che l'interesse possa generare interessi, pur apparendo assai semplice, è destinata a complicarsi non appena questo elementare concetto si sovrapponga a inevitabili letture e contaminazioni finanziarie, volte a stabilire se si sia, o meno, in presenza di una capitalizzazione dell'interesse, e non appena ci si cominci a interrogare se, in assenza di una precisa pattuizione al riguardo, la capacità dell'interesse di produrre ancora interesse si realizza a cadenze periodiche (annuali, piuttosto che semestrali o trimestrali o mensili) ovvero a ogni istante, con soluzione di continuità. Il legislatore è intervenuto dapprima attraverso una modifica dell'art. 120 del Testo Unico Bancario (t.u.b.), cui è seguita la delibera attuativa del Comitato interministeriale del credito e risparmio (Cicr) del 9 febbraio 2000. L'art. 25 del decreto legislativo n.342 del 4 agosto 1999 ha, pertanto, integrato l'art. 120 del Testo Unico Bancario (TUB) a cominciare dalla rubrica che, attualmente, non attiene solo alla «Decorrenza delle valute» ma riguarda «Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi». In particolare sono stati aggiunti due commi all'articolo 120. Con il comma 2 è stata attribuita al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) la competenza a «stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell' esercizio dell' attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori». Il comma 3 ha, invece, previsto la sanatoria delle clausole contenute in contratti stipulati anteriormente all'adozione della delibera stabilendo che esse «sono valide ed efficaci fino a tale data, e dopo di essa debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell' adeguamento; in difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci, e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente». Il CICR ha esercitato la competenza attribuitagli dall'art. 120 con l'adozione della deliberazione del 9 febbraio 2000, divenuta efficace a decorrere dal 22 aprile 2000. La delibera ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi scaduti nelle operazioni da porre in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, in deroga all'articolo 1283 c.c. La delibera ha distinto diverse tipologie di rapporti bancari: conto corrente (art.2), finanziamenti con piano di rimborso rateale (art.3), operazioni di raccolta (art.4), per le fattispecie non previste si è riprodotto l'art.1283 c.c. ma senza fare richiamo agli usi.File | Dimensione | Formato | |
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