Il presente scritto vuole, in primo luogo, tratteggiare il fenomeno della c.d. «bancassurance», cioè della vendita tramite sportello bancario di prodotti assicurativi, con particolare riguardo alla sua all'affermazione nell'ordinamento nazionale, una volta risolta positivamente la questione della liceità della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi da parte dei c.d. canali alternativi, e all'influenza subita dallo sviluppo dell'«e-Finance». In secondo luogo, si è proceduto all'analisi delle principali problematiche giuridiche connesse ai contratti finanziari assicurativi, cioè quelli rientranti nei rami vita III, «le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi d'investimento collettivo o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento», e V, ossia le operazioni di capitalizzazione. Tali contratti sono qualificati dal legislatore come assicurazioni sulla vita. L'ordinamento attribuisce alle assicurazioni sulla vita una finalità, o causa, previdenziale, consistente nel fatto che l'assicuratore assume su di sé il rischio demografico e quello finanziario connesso alla gestione dei premi raccolti, garantendo così una prestazione certa all'assicurato nel caso in cui si verifichino i bisogni attinenti alla vita umana dedotti in contratto (art. 1882 cod. civ.). Tuttavia, sin dal loro ingresso nell'ordinamento, tali contratti hanno sempre presentato una causa mista previdenziale e finanziaria (spesso prevalente) e i rimedi, a cominciare dalla Circolare Isvap n. 322/D/1998, per il recupero della funzione previdenziale nei suddetti contratti, non hanno risolto pienamente il problema. Pertanto rimane aperta la questione circa la natura dei contratti assicurativi finanziari e la possibilità di applicare a essi la disciplina di favore risultante dal combinato disposto degli artt. 1923 cod. civ. e 46 l. fall.. A seguito della l. n. 262/2005, i prodotti assicurativi finanziari sono soggetti alla disciplina in materia di obblighi di condotta e forma del contratto dettata dagli artt. 21 e 23 TUF per i servizi d'investimento e alla relativa disciplina regolamentare prevista dalla Consob, inoltre è gli è stata estesa la normativa in tema di offerta al pubblico. Il d.lgs. n. 303/2006 ha abrogato la norma sull'esercizio congiunto dei poteri regolamentari di Consob e Isvap sulla nota informativa, per cui la vigilanza sulla trasparenza è connessa all'applicabilità della disciplina del prospetto informativo, tuttavia la Consob non ha previsto un regime di autorizzazione preventiva del prospetto per non porsi in contrasto con la normativa comunitaria sulle condizioni di esercizio dell'attività assicurativa. Pertanto, agli intermediari finanziari e alle imprese assicurative, che procedono alla distribuzione direttamente di prodotti finanziari assicurativi, è imposto il rispetto degli obblighi di condotta previsti in via generale dall'art. 21 TUF e specificati ulteriormente nel Regolamento Intermediari; mentre agenti e broker di assicurazioni restano soggetti al diritto assicurativo. I contratti sono soggetti ai vincoli di forma e validità dettati dall'art. 23 TUF per i contratti d'investimento. Infine, nei giudizi per il risarcimento dei danni, il comma 6° dell'art. 23 TUF prevede in capo al soggetto abilitato l'onere di provare di aver operato con la diligenza e la correttezza professionale dovuta.

I c.d. "prodotti misti" bancario-assicurativi

FACELLO, ELENA
2012/2013

Abstract

Il presente scritto vuole, in primo luogo, tratteggiare il fenomeno della c.d. «bancassurance», cioè della vendita tramite sportello bancario di prodotti assicurativi, con particolare riguardo alla sua all'affermazione nell'ordinamento nazionale, una volta risolta positivamente la questione della liceità della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi da parte dei c.d. canali alternativi, e all'influenza subita dallo sviluppo dell'«e-Finance». In secondo luogo, si è proceduto all'analisi delle principali problematiche giuridiche connesse ai contratti finanziari assicurativi, cioè quelli rientranti nei rami vita III, «le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi d'investimento collettivo o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento», e V, ossia le operazioni di capitalizzazione. Tali contratti sono qualificati dal legislatore come assicurazioni sulla vita. L'ordinamento attribuisce alle assicurazioni sulla vita una finalità, o causa, previdenziale, consistente nel fatto che l'assicuratore assume su di sé il rischio demografico e quello finanziario connesso alla gestione dei premi raccolti, garantendo così una prestazione certa all'assicurato nel caso in cui si verifichino i bisogni attinenti alla vita umana dedotti in contratto (art. 1882 cod. civ.). Tuttavia, sin dal loro ingresso nell'ordinamento, tali contratti hanno sempre presentato una causa mista previdenziale e finanziaria (spesso prevalente) e i rimedi, a cominciare dalla Circolare Isvap n. 322/D/1998, per il recupero della funzione previdenziale nei suddetti contratti, non hanno risolto pienamente il problema. Pertanto rimane aperta la questione circa la natura dei contratti assicurativi finanziari e la possibilità di applicare a essi la disciplina di favore risultante dal combinato disposto degli artt. 1923 cod. civ. e 46 l. fall.. A seguito della l. n. 262/2005, i prodotti assicurativi finanziari sono soggetti alla disciplina in materia di obblighi di condotta e forma del contratto dettata dagli artt. 21 e 23 TUF per i servizi d'investimento e alla relativa disciplina regolamentare prevista dalla Consob, inoltre è gli è stata estesa la normativa in tema di offerta al pubblico. Il d.lgs. n. 303/2006 ha abrogato la norma sull'esercizio congiunto dei poteri regolamentari di Consob e Isvap sulla nota informativa, per cui la vigilanza sulla trasparenza è connessa all'applicabilità della disciplina del prospetto informativo, tuttavia la Consob non ha previsto un regime di autorizzazione preventiva del prospetto per non porsi in contrasto con la normativa comunitaria sulle condizioni di esercizio dell'attività assicurativa. Pertanto, agli intermediari finanziari e alle imprese assicurative, che procedono alla distribuzione direttamente di prodotti finanziari assicurativi, è imposto il rispetto degli obblighi di condotta previsti in via generale dall'art. 21 TUF e specificati ulteriormente nel Regolamento Intermediari; mentre agenti e broker di assicurazioni restano soggetti al diritto assicurativo. I contratti sono soggetti ai vincoli di forma e validità dettati dall'art. 23 TUF per i contratti d'investimento. Infine, nei giudizi per il risarcimento dei danni, il comma 6° dell'art. 23 TUF prevede in capo al soggetto abilitato l'onere di provare di aver operato con la diligenza e la correttezza professionale dovuta.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/129230