Il concetto di evizione è generalmente collegato alla tutela che l'ordinamento giuridico predispone per essa. Normalmente, infatti, l'istituto dell'evizione è considerato come l'insieme dei presupposti necessari per rendere operante l'obbligo di garanzia. La correlazione tra evizione e garanzia è dunque atta ad essere oggetto di interessante studio al fine di ricercare spunti di osservazione validi in funzione soprattutto della rilevanza dei due istituti nel sistema giuridico. Oltre alle problematiche annesse al collegamento tra evizione e garanzia, in questa trattazione, non solo si prenderà in considerazione l'evizione con riferimento al contratto di vendita, se lo si facesse sarebbe alquanto limitativo, ma a tutti i casi e per quegli atti su cui tale istituto può annettersi. Nella trattazione si analizzerà un tipo particolare di evizione, che è l'evizione parziale o limitativa. L'evizione parziale (art. 1484 c.c.) si ha nel caso in cui una cosa sia soltanto di proprietà parzialmente altrui: se al momento della conclusione del contratto, il compratore, avesse ugualmente acquistato il bene nonostante fosse a conoscenza di tale situazione, allora ha diritto alla sola riduzione del prezzo oltre al risarcimento del danno, nel caso in cui il compratore non avesse acquistato il bene allora può chiedere la risoluzione e il risarcimento del danno. L'evizione limitativa o minore (art. 1489 c.c.) si ha quando l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo poiché la cosa venduta è risultata gravata da oneri o da diritti reali non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto. Il bene, invece, rimane interamente di proprietà dell'acquirente. Questa, propriamente appare essere la distinzione tra le due fattispecie.

L'evizione parziale o limitativa

DAO ORMENA, NICOLA
2012/2013

Abstract

Il concetto di evizione è generalmente collegato alla tutela che l'ordinamento giuridico predispone per essa. Normalmente, infatti, l'istituto dell'evizione è considerato come l'insieme dei presupposti necessari per rendere operante l'obbligo di garanzia. La correlazione tra evizione e garanzia è dunque atta ad essere oggetto di interessante studio al fine di ricercare spunti di osservazione validi in funzione soprattutto della rilevanza dei due istituti nel sistema giuridico. Oltre alle problematiche annesse al collegamento tra evizione e garanzia, in questa trattazione, non solo si prenderà in considerazione l'evizione con riferimento al contratto di vendita, se lo si facesse sarebbe alquanto limitativo, ma a tutti i casi e per quegli atti su cui tale istituto può annettersi. Nella trattazione si analizzerà un tipo particolare di evizione, che è l'evizione parziale o limitativa. L'evizione parziale (art. 1484 c.c.) si ha nel caso in cui una cosa sia soltanto di proprietà parzialmente altrui: se al momento della conclusione del contratto, il compratore, avesse ugualmente acquistato il bene nonostante fosse a conoscenza di tale situazione, allora ha diritto alla sola riduzione del prezzo oltre al risarcimento del danno, nel caso in cui il compratore non avesse acquistato il bene allora può chiedere la risoluzione e il risarcimento del danno. L'evizione limitativa o minore (art. 1489 c.c.) si ha quando l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo poiché la cosa venduta è risultata gravata da oneri o da diritti reali non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto. Il bene, invece, rimane interamente di proprietà dell'acquirente. Questa, propriamente appare essere la distinzione tra le due fattispecie.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/128985