Questa tesi verte sul tema del danno alla persona nel diritto delle assicurazioni. Si tratta di un tema sicuramente di respiro più ampio rispetto all'area del diritto delle assicurazioni; infatti la persona, la vita e l'integrità fisica sono beni garantiti dalla stessa Carta Costituzionale, e buona parte della disciplina relativa al ristoro nel caso di una loro lesione attiene al diritto civile generale. La parte che il diritto assicurativo interpreta nella tutela di questi beni è di carattere speciale anche se, come si avrà modo di notare nell'analisi della disciplina, è accaduto che dalle disposizioni speciali si ottenessero principi e criteri di carattere generale, e negli ultimi tempi questo trend si ripropone sempre più frequentemente. Si toccheranno le più recenti novità che hanno caratterizzato questo settore, dalla riforma del codice delle assicurazioni private del 2005 alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, pronunciate in data 11 novembre 2008, che hanno sancito la omnicomprensività del danno biologico, riconducendo entro esso qualsivoglia ulteriore tipologia di danno non patrimoniale di diversa natura, fino ad arrivare alle modifiche apportate dal decreto legge 1 del 2012. Come si avrà modo di constatare nella lettura del testo, le menzionate sentenze, denominate comunemente di San Martino dal nome del santo ricorrente nella data della pronuncia, condizioneranno quasi tutti i temi connessi direttamente o indirettamente al danno alla persona. L'aspetto sicuramente più interessante è il riconoscimento del danno morale che, dopo un'apparente rimozione dal novero della tutela prestata dal danno non patrimoniale, ha invece subito un celere reintegro per mano delle sezioni semplici della Corte di Cassazione, dello stesso legislatore ¿ che nel successivo d.p.r. n. 37/2009, in tema di risarcimento ai militari in missione all'estero, ne prevede il risarcimento al pari del danno biologico ¿, nonché dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, che ha rivisitato gli importi delle tabelle del danno biologico includendovi sostanzialmente il ristoro del pregiudizio morale. Si è poi scelto, una volta delineati i caratteri su cui si fonda l'intera disciplina, di affrontare tre temi che hanno vivacemente caratterizzato la dialettica tra giurisprudenza e dottrina negli ultimi anni, apportando innovazioni di non poco rilievo. Il primo argomento di questo trittico saranno le sentenze della Corte di Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2012, e n. 14402 del 30 giugno 2011, che ha statuito il riconoscimento delle cosiddette Tabelle di Milano come criterio standard da adottare nell'effettuare la quantificazione del danno biologico subìto dalla vittima di evento lesivo, salva adeguata motivazione del giudice decidente che voglia discostarsene. La seconda tappa dell'approfondimento sarà riservata alle diverse eccezioni d'incostituzionalità e i conseguenti rinvii pregiudiziali alla Corte Costituzionale inerenti all'art. 139 d.lgs. 209/2005, nonché al rinvio effettuato dal Tribunale di Tivoli nel 2012 alla Corte di Giustizia Europea per la violazione dei principi comunitari dello stesso articolo. L'ultimo approfondimento verterà sull'analisi delle novità introdotte in seno al governo Monti a mezzo del decreto legge n. 1 del 2012, poi convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, che rende più rigoroso l'accertamento medico-legale in ambito di micropermanenti nel settore della r.c.a.
Il danno alla persona nel diritto delle assicurazioni
TARALLO, MARCO
2011/2012
Abstract
Questa tesi verte sul tema del danno alla persona nel diritto delle assicurazioni. Si tratta di un tema sicuramente di respiro più ampio rispetto all'area del diritto delle assicurazioni; infatti la persona, la vita e l'integrità fisica sono beni garantiti dalla stessa Carta Costituzionale, e buona parte della disciplina relativa al ristoro nel caso di una loro lesione attiene al diritto civile generale. La parte che il diritto assicurativo interpreta nella tutela di questi beni è di carattere speciale anche se, come si avrà modo di notare nell'analisi della disciplina, è accaduto che dalle disposizioni speciali si ottenessero principi e criteri di carattere generale, e negli ultimi tempi questo trend si ripropone sempre più frequentemente. Si toccheranno le più recenti novità che hanno caratterizzato questo settore, dalla riforma del codice delle assicurazioni private del 2005 alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, pronunciate in data 11 novembre 2008, che hanno sancito la omnicomprensività del danno biologico, riconducendo entro esso qualsivoglia ulteriore tipologia di danno non patrimoniale di diversa natura, fino ad arrivare alle modifiche apportate dal decreto legge 1 del 2012. Come si avrà modo di constatare nella lettura del testo, le menzionate sentenze, denominate comunemente di San Martino dal nome del santo ricorrente nella data della pronuncia, condizioneranno quasi tutti i temi connessi direttamente o indirettamente al danno alla persona. L'aspetto sicuramente più interessante è il riconoscimento del danno morale che, dopo un'apparente rimozione dal novero della tutela prestata dal danno non patrimoniale, ha invece subito un celere reintegro per mano delle sezioni semplici della Corte di Cassazione, dello stesso legislatore ¿ che nel successivo d.p.r. n. 37/2009, in tema di risarcimento ai militari in missione all'estero, ne prevede il risarcimento al pari del danno biologico ¿, nonché dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, che ha rivisitato gli importi delle tabelle del danno biologico includendovi sostanzialmente il ristoro del pregiudizio morale. Si è poi scelto, una volta delineati i caratteri su cui si fonda l'intera disciplina, di affrontare tre temi che hanno vivacemente caratterizzato la dialettica tra giurisprudenza e dottrina negli ultimi anni, apportando innovazioni di non poco rilievo. Il primo argomento di questo trittico saranno le sentenze della Corte di Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2012, e n. 14402 del 30 giugno 2011, che ha statuito il riconoscimento delle cosiddette Tabelle di Milano come criterio standard da adottare nell'effettuare la quantificazione del danno biologico subìto dalla vittima di evento lesivo, salva adeguata motivazione del giudice decidente che voglia discostarsene. La seconda tappa dell'approfondimento sarà riservata alle diverse eccezioni d'incostituzionalità e i conseguenti rinvii pregiudiziali alla Corte Costituzionale inerenti all'art. 139 d.lgs. 209/2005, nonché al rinvio effettuato dal Tribunale di Tivoli nel 2012 alla Corte di Giustizia Europea per la violazione dei principi comunitari dello stesso articolo. L'ultimo approfondimento verterà sull'analisi delle novità introdotte in seno al governo Monti a mezzo del decreto legge n. 1 del 2012, poi convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, che rende più rigoroso l'accertamento medico-legale in ambito di micropermanenti nel settore della r.c.a.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/128967