L'obiettivo di questa tesi è evidenziare alcune ambiguità che ancora sussistono attorno al principio di irretroattività delle leggi sfavorevoli in materia penale (art. 25, comma 2 Cost.), benché sia un principio costituzionale comunemente riconosciuto dagli Stati di diritto odierni. E' una declinazione del principio di legalità, garanzia di civiltà giuridica imprescindibile per la corretta prevedibilità delle conseguenze giuridico-penali delle proprie condotte. Tale ratio emerge dall'elevata valenza della sua costituzionalizzazione rispetto al medesimo regime, di rango ordinario, già ex artt. 2 c.p. e 11 disp. prel. c.c Sono state esposte le opinioni dottrinarie e giurisprudenziali consolidatesi attorno al differente principio di retroattività in bonam partem. La sentenza EDU Scoppola c. Italia (2009), ha parificato il principio in questione a quello di irretroattività in malam partem, considerando entrambi inderogabili (ex art. 7 Convenzione EDU). Tale conclusione, invece, è sempre stata avversata dalla giurisprudenza italiana, che ammette deroghe al principio di retroattività favorevole purché ragionevoli (ex art. 3 Cost.). Inoltre, è emerso come la garanzia dell'irretroattività operi al confine, non sempre evidente, tra la materia penale sostanziale e processuale (in cui vige il differente principio tempus regit actum). Si sono illustrate la disciplina che regola la successione di leggi penali nel tempo (abroganti o meramente migliorative), la corretta determinazione temporale dell'entrata in vigore della lex posterior e il tempus commissi delicti. Inoltre, si è declinata l'irretroattività in malam partem all'interno del sistema delle fonti (in rapporto a quelle di rango primario data la riserva di legge in materia penale). Sono emersi una pluralità di casi apparentemente pacifici ma potenzialmente lesivi di tale garanzia (leggi di interpretazione autentica, leggi temporanee o eccezionali, atti aventi forza di legge e referendum abrogativi). Si sono messe in luce le insidie che la vis expansiva della giurisprudenza nazionale (costituzionale o di Cassazione) e sovranazionale (di Strasburgo e Lussemburgo) spesso pongono alla garanzia in questione. La tradizionale sovranità statuale-parlamentare in materia penale sembra cedere sempre più il passo alle Corti, anche straniere, mettendo in pericolo (tra gli altri) il principio di irretroattività. Per esemplificare ciò si sono studiati quattro recenti casi che muovono da quell'area di ambiguità che ancora connota l'irretroattività sfavorevole (Legge Severino, vicenda Taricco, sentenza Contrada e c.d. Legge Spazzacorrotti). Erano in discussione: la concreta portata punitiva-afflittiva di una sanzione, prescindendo dal suo nomen iuris; la retroattività sfavorevole di un'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la conseguente minaccia della Corte Costituzionale di attivare i c.d. controlimiti; la retroattività di un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione; il ricondurre talune disposizioni esecutive della pena al principio tempus regit actum. Tali effetti giuridici problematici fanno sì che il principio di irretroattività sfavorevole necessiti di una costante analisi, per preventivarne tutte le possibili implicazioni. Talvolta, tra le pieghe di innovazioni legislative o giurisprudenziali si possono nascondere parziali regressioni in tema di diritti. Facendo leva su talune ambiguità, i tradizionali principi possono essere (spesso colpevolmente) violati.
Il principio di irretroattività della legge in materia penale: profili costituzionali.
CASAVECCHIA, GUIDO
2019/2020
Abstract
L'obiettivo di questa tesi è evidenziare alcune ambiguità che ancora sussistono attorno al principio di irretroattività delle leggi sfavorevoli in materia penale (art. 25, comma 2 Cost.), benché sia un principio costituzionale comunemente riconosciuto dagli Stati di diritto odierni. E' una declinazione del principio di legalità, garanzia di civiltà giuridica imprescindibile per la corretta prevedibilità delle conseguenze giuridico-penali delle proprie condotte. Tale ratio emerge dall'elevata valenza della sua costituzionalizzazione rispetto al medesimo regime, di rango ordinario, già ex artt. 2 c.p. e 11 disp. prel. c.c Sono state esposte le opinioni dottrinarie e giurisprudenziali consolidatesi attorno al differente principio di retroattività in bonam partem. La sentenza EDU Scoppola c. Italia (2009), ha parificato il principio in questione a quello di irretroattività in malam partem, considerando entrambi inderogabili (ex art. 7 Convenzione EDU). Tale conclusione, invece, è sempre stata avversata dalla giurisprudenza italiana, che ammette deroghe al principio di retroattività favorevole purché ragionevoli (ex art. 3 Cost.). Inoltre, è emerso come la garanzia dell'irretroattività operi al confine, non sempre evidente, tra la materia penale sostanziale e processuale (in cui vige il differente principio tempus regit actum). Si sono illustrate la disciplina che regola la successione di leggi penali nel tempo (abroganti o meramente migliorative), la corretta determinazione temporale dell'entrata in vigore della lex posterior e il tempus commissi delicti. Inoltre, si è declinata l'irretroattività in malam partem all'interno del sistema delle fonti (in rapporto a quelle di rango primario data la riserva di legge in materia penale). Sono emersi una pluralità di casi apparentemente pacifici ma potenzialmente lesivi di tale garanzia (leggi di interpretazione autentica, leggi temporanee o eccezionali, atti aventi forza di legge e referendum abrogativi). Si sono messe in luce le insidie che la vis expansiva della giurisprudenza nazionale (costituzionale o di Cassazione) e sovranazionale (di Strasburgo e Lussemburgo) spesso pongono alla garanzia in questione. La tradizionale sovranità statuale-parlamentare in materia penale sembra cedere sempre più il passo alle Corti, anche straniere, mettendo in pericolo (tra gli altri) il principio di irretroattività. Per esemplificare ciò si sono studiati quattro recenti casi che muovono da quell'area di ambiguità che ancora connota l'irretroattività sfavorevole (Legge Severino, vicenda Taricco, sentenza Contrada e c.d. Legge Spazzacorrotti). Erano in discussione: la concreta portata punitiva-afflittiva di una sanzione, prescindendo dal suo nomen iuris; la retroattività sfavorevole di un'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la conseguente minaccia della Corte Costituzionale di attivare i c.d. controlimiti; la retroattività di un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione; il ricondurre talune disposizioni esecutive della pena al principio tempus regit actum. Tali effetti giuridici problematici fanno sì che il principio di irretroattività sfavorevole necessiti di una costante analisi, per preventivarne tutte le possibili implicazioni. Talvolta, tra le pieghe di innovazioni legislative o giurisprudenziali si possono nascondere parziali regressioni in tema di diritti. Facendo leva su talune ambiguità, i tradizionali principi possono essere (spesso colpevolmente) violati.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
813684_tesiguidocasavecchia.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
1.66 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.66 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/128597