Nel diritto processuale italiano, la contumacia è la situazione di inattività unilaterale che consegue al mancato esercizio del potere-onere di costituzione di una parte e che va dichiarata previa verifica dei suoi presupposti . Nel nostro ordinamento, la contumacia è considerata come un comportamento neutro: vige infatti il principio, derivante dal diritto francese, della c.d. ficta contestatio per cui si finge, appunto, che la parte che non si costituisce in giudizio contesti i fatti costitutivi allegati dall'attore. Incombe quindi in capo alla parte attiva l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi in cui l'altra parte, normalmente il convenuto, rimanga inattiva. Nei Paesi in cui è stata meno forte l'influenza del diritto francese, invece, si è diffuso l'opposto principio, di origine germanica, della ficta confessio in virtù del quale il contumace viene paragonato alla parte che confessa in giudizio i fatti costitutivi della pretesa fatta valere dall'attore il quale è, così, esonerato da ogni onere probatorio.

Il doppio volto della contumacia nel processo civile (ficta contestatio e ficta confessio).

RAVERA, MATTEO
2013/2014

Abstract

Nel diritto processuale italiano, la contumacia è la situazione di inattività unilaterale che consegue al mancato esercizio del potere-onere di costituzione di una parte e che va dichiarata previa verifica dei suoi presupposti . Nel nostro ordinamento, la contumacia è considerata come un comportamento neutro: vige infatti il principio, derivante dal diritto francese, della c.d. ficta contestatio per cui si finge, appunto, che la parte che non si costituisce in giudizio contesti i fatti costitutivi allegati dall'attore. Incombe quindi in capo alla parte attiva l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi in cui l'altra parte, normalmente il convenuto, rimanga inattiva. Nei Paesi in cui è stata meno forte l'influenza del diritto francese, invece, si è diffuso l'opposto principio, di origine germanica, della ficta confessio in virtù del quale il contumace viene paragonato alla parte che confessa in giudizio i fatti costitutivi della pretesa fatta valere dall'attore il quale è, così, esonerato da ogni onere probatorio.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/128537