In questo elaborato ci si propone di ricostruire l'istituto processuale della condictio, un'azione particolare del processo formulare. Si inizia dall'analisi della legis actio per condictionem al fine di mettere in luce quali fossero le caratteristiche principali, per poter effettuare una comparazione con la corrispondente condictio del periodo classico. Si può affermare che la peculiarità della legis actio per condictionem, che rendeva appetibile il mezzo processuale all'attore, oltre alla semplicità ed alla celerità, era costituita dal fatto che l'azione non necessitasse della nominatio causae: ossia l'attore nella fase in iure non doveva menzionare il fondamento giuridico alla base della pretesa dedotta in giudizio, pertanto ne risultava un notevole vantaggio. L'astrattezza processuale è la peculiarità che consente alla nostra azione di rimanere pressoché identica nel periodo classico. La dottrina aveva elaborato due criteri relativamente a quali dovessero essere le caratteristiche fondamentali per potere esperie la nostra azione. Sino alla famosa opera del Santoro, era dominante in dottrina il cosiddetto criterio dualista, secondo cui per poter applicare la condictio era necessario che tra il dans e l'accipiens ci fosse stata una datio traslativa di proprietà; quindi, per poter esperire la condictio era indispensabile che il negozio giuridico prescelto dalle parti esplicasse i propri effetti reali. L'altro caso in cui si applicava la condictio era relativo mente all'ipotesi di furto, la cosiddetta condictio ex causa furtiva. Infine, si è affrontato il tema dell'applicazione della nostra azione; si può dire a riguardo che originariamente, e poi per tutto il periodo classico i giuristi consideravano la condictio da un punto di vista unitario, senza scinderne l'ambito in contrattuale ed extracontrattuale: ciò che si differenziava erano le fattispecie azionabili con la stessa azione, varie ipotesi di dazione tra loro molto eterogene. La concezione unitaria sottesa alla condictio inizia a scindersi, infatti già Ulpiano e Papiniano avevano presente la diversità dell'ambito in contrattuale ed extracontrattuale: l'applicazione contrattuale possiamo identificarla essenzialmente con la condictio nascente da mutuo; l'ambito extracontrattuale invece è relativo a fattispecie in cui viene meno la causa per la quale l'oggetto si trova nel partimonio di un altro soggetto, che quindi si arricchisce ingiustamente. Si può dire che le fattispecie extracontrattuali si possono riconnettere tutte al principio espresso da Pomponio, nel quale è detto che nessuno possa arricchirsi a detrimento di un altro soggetto. In conclusione, possiamo enucleare due diversi concetti di condictio indebiti: uno in senso lato che accomuna le fattispecie dell'ambito extracontrattuale, ossia ogniqualvolta si realizzi un arricchimento senza causa: la condictio senza causa costituirebbe un genus, mentre la condictio indebiti in senso stretto, ne sarebbe la species. Un secondo orientamento invece vede la condictio senza causa più come un contenitore residuale, posto a chiusura dell'ordinamento. La condictio indebiti andrebbe letta come il modello dal quale poi si sviluppano le altre tipologie di condictiones; essa si differenzia e caratterizza per due elementi: l'obbligazione restitutoria e l'errore dell'accipiens.
La Condictio:origine e sviluppo nel sistema formulare
TOZZI, LUCREZIA
2019/2020
Abstract
In questo elaborato ci si propone di ricostruire l'istituto processuale della condictio, un'azione particolare del processo formulare. Si inizia dall'analisi della legis actio per condictionem al fine di mettere in luce quali fossero le caratteristiche principali, per poter effettuare una comparazione con la corrispondente condictio del periodo classico. Si può affermare che la peculiarità della legis actio per condictionem, che rendeva appetibile il mezzo processuale all'attore, oltre alla semplicità ed alla celerità, era costituita dal fatto che l'azione non necessitasse della nominatio causae: ossia l'attore nella fase in iure non doveva menzionare il fondamento giuridico alla base della pretesa dedotta in giudizio, pertanto ne risultava un notevole vantaggio. L'astrattezza processuale è la peculiarità che consente alla nostra azione di rimanere pressoché identica nel periodo classico. La dottrina aveva elaborato due criteri relativamente a quali dovessero essere le caratteristiche fondamentali per potere esperie la nostra azione. Sino alla famosa opera del Santoro, era dominante in dottrina il cosiddetto criterio dualista, secondo cui per poter applicare la condictio era necessario che tra il dans e l'accipiens ci fosse stata una datio traslativa di proprietà; quindi, per poter esperire la condictio era indispensabile che il negozio giuridico prescelto dalle parti esplicasse i propri effetti reali. L'altro caso in cui si applicava la condictio era relativo mente all'ipotesi di furto, la cosiddetta condictio ex causa furtiva. Infine, si è affrontato il tema dell'applicazione della nostra azione; si può dire a riguardo che originariamente, e poi per tutto il periodo classico i giuristi consideravano la condictio da un punto di vista unitario, senza scinderne l'ambito in contrattuale ed extracontrattuale: ciò che si differenziava erano le fattispecie azionabili con la stessa azione, varie ipotesi di dazione tra loro molto eterogene. La concezione unitaria sottesa alla condictio inizia a scindersi, infatti già Ulpiano e Papiniano avevano presente la diversità dell'ambito in contrattuale ed extracontrattuale: l'applicazione contrattuale possiamo identificarla essenzialmente con la condictio nascente da mutuo; l'ambito extracontrattuale invece è relativo a fattispecie in cui viene meno la causa per la quale l'oggetto si trova nel partimonio di un altro soggetto, che quindi si arricchisce ingiustamente. Si può dire che le fattispecie extracontrattuali si possono riconnettere tutte al principio espresso da Pomponio, nel quale è detto che nessuno possa arricchirsi a detrimento di un altro soggetto. In conclusione, possiamo enucleare due diversi concetti di condictio indebiti: uno in senso lato che accomuna le fattispecie dell'ambito extracontrattuale, ossia ogniqualvolta si realizzi un arricchimento senza causa: la condictio senza causa costituirebbe un genus, mentre la condictio indebiti in senso stretto, ne sarebbe la species. Un secondo orientamento invece vede la condictio senza causa più come un contenitore residuale, posto a chiusura dell'ordinamento. La condictio indebiti andrebbe letta come il modello dal quale poi si sviluppano le altre tipologie di condictiones; essa si differenzia e caratterizza per due elementi: l'obbligazione restitutoria e l'errore dell'accipiens.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/128345