Lo scopo del processo penale è la ricerca della Verità: tuttavia, non possiamo non tenere in considerazione che protagonista del processo è la persona umana e, pertanto, è necessario un bilanciamento tra l’accertamento del reato e i diritti fondamentali della persona, minacciati dall’affermarsi di strumenti investigativi sempre più invasivi e all’avanguardia. Nel presente elaborato, dopo una breve ricostruzione storico-normativa, si evidenzia come il legislatore del 1988 abbia optato per una scelta intermedia tra il principio di libertà della prova e il principio di tassatività probatoria: l’art. 189 c.p.p. è espressione del principio di atipicità temperata, in virtù del quale è sì consentito l’utilizzo di prove non disciplinate dalla legge, purché siano rispettate determinate condizioni di ammissibilità, stabilite dal codice di rito. La nozione di prova atipica viene analizzata nella sua triplice accezione di prova innominata, anomale e irrituale, evidenziando le varie posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ognuna di esse. Nel secondo capitolo sono analizzate in modo analitico le condizioni di ammissibilità della prova atipica, ovvero l’idoneità probatoria e il rispetto della libertà morale (con un approfondimento sul tema delle neuroscienze forensi) e il previo contraddittorio fra le parti per determinare le modalità di assunzione delle prove atipiche, nonché il regime sanzionatorio in caso di inosservanza di uno o più requisiti anzidetti e il valore probatorio di tale figura probatoria. Nel terzo capitolo si affronta, invece, il delicato problema delle prove atipiche lesive di diritti fondamentali della persona che, da anni, è al centro di un annoso dibattito che ha diviso sia la dottrina sia la giurisprudenza (Corte di Cassazione e Corte costituzionale). L’inarrestabile evoluzione tecnologica, filo conduttore della trattazione, ha contribuito a rendere tale tematica più attuale che mai, considerando che gli organi inquirenti ricorrono sempre più frequentemente a strumenti investigativi non disciplinati dalla legge. In particolare, si vuole evidenziare come tali strumenti, pur essendo preziosi sotto il profilo investigativo, siano estremamente pericolosi in assenza di una disciplina specifica che stabilisca i loro limiti e le procedure di utilizzo: tra gli strumenti più discussi, nel corso della trattazione sono state analizzate le videoregistrazioni, l’uso dei droni, il pedinamento satellitare mediante GPS, le indagini informatiche mediante captatore informatico e le perquisizioni online. Ad oggi, non esistono certezze in materia e si auspica un intervento da parte del legislatore allo scopo di dissipare ogni dubbio e realizzare un equo contemperamento tra i valori costituzionali in gioco quali l’accertamento dei reati e i diritti della persona. Nel quarto capitolo, infine, si analizza il problema del rapporto tra la prova scientifica e l’atipicità probatoria, evidenziando come parte della dottrina sostiene che gli strumenti scientifici – soprattutto quelli di nuova generazione o controversi – siano ammessi nel processo penale ai sensi dell’art. 189 c.p.p.; al contrario, altra parte della dottrina ritiene che il veicolo della prova scientifica sia la perizia. Al fine di mettere in luce le contrastanti posizioni della dottrina e della giurisprudenza in materia di prova scientifica, nel presente elaborato si analizza una figura probatoria ibrida, la Bloodstain Pattern Analysis (BPA), strumento probatorio utilizzato per la prima volta in Italia nell’ambito del procedimento penale sul delitto di Cogne.
Le prove atipiche nel processo penale
GARIBALDI, LIDIA
2020/2021
Abstract
Lo scopo del processo penale è la ricerca della Verità: tuttavia, non possiamo non tenere in considerazione che protagonista del processo è la persona umana e, pertanto, è necessario un bilanciamento tra l’accertamento del reato e i diritti fondamentali della persona, minacciati dall’affermarsi di strumenti investigativi sempre più invasivi e all’avanguardia. Nel presente elaborato, dopo una breve ricostruzione storico-normativa, si evidenzia come il legislatore del 1988 abbia optato per una scelta intermedia tra il principio di libertà della prova e il principio di tassatività probatoria: l’art. 189 c.p.p. è espressione del principio di atipicità temperata, in virtù del quale è sì consentito l’utilizzo di prove non disciplinate dalla legge, purché siano rispettate determinate condizioni di ammissibilità, stabilite dal codice di rito. La nozione di prova atipica viene analizzata nella sua triplice accezione di prova innominata, anomale e irrituale, evidenziando le varie posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ognuna di esse. Nel secondo capitolo sono analizzate in modo analitico le condizioni di ammissibilità della prova atipica, ovvero l’idoneità probatoria e il rispetto della libertà morale (con un approfondimento sul tema delle neuroscienze forensi) e il previo contraddittorio fra le parti per determinare le modalità di assunzione delle prove atipiche, nonché il regime sanzionatorio in caso di inosservanza di uno o più requisiti anzidetti e il valore probatorio di tale figura probatoria. Nel terzo capitolo si affronta, invece, il delicato problema delle prove atipiche lesive di diritti fondamentali della persona che, da anni, è al centro di un annoso dibattito che ha diviso sia la dottrina sia la giurisprudenza (Corte di Cassazione e Corte costituzionale). L’inarrestabile evoluzione tecnologica, filo conduttore della trattazione, ha contribuito a rendere tale tematica più attuale che mai, considerando che gli organi inquirenti ricorrono sempre più frequentemente a strumenti investigativi non disciplinati dalla legge. In particolare, si vuole evidenziare come tali strumenti, pur essendo preziosi sotto il profilo investigativo, siano estremamente pericolosi in assenza di una disciplina specifica che stabilisca i loro limiti e le procedure di utilizzo: tra gli strumenti più discussi, nel corso della trattazione sono state analizzate le videoregistrazioni, l’uso dei droni, il pedinamento satellitare mediante GPS, le indagini informatiche mediante captatore informatico e le perquisizioni online. Ad oggi, non esistono certezze in materia e si auspica un intervento da parte del legislatore allo scopo di dissipare ogni dubbio e realizzare un equo contemperamento tra i valori costituzionali in gioco quali l’accertamento dei reati e i diritti della persona. Nel quarto capitolo, infine, si analizza il problema del rapporto tra la prova scientifica e l’atipicità probatoria, evidenziando come parte della dottrina sostiene che gli strumenti scientifici – soprattutto quelli di nuova generazione o controversi – siano ammessi nel processo penale ai sensi dell’art. 189 c.p.p.; al contrario, altra parte della dottrina ritiene che il veicolo della prova scientifica sia la perizia. Al fine di mettere in luce le contrastanti posizioni della dottrina e della giurisprudenza in materia di prova scientifica, nel presente elaborato si analizza una figura probatoria ibrida, la Bloodstain Pattern Analysis (BPA), strumento probatorio utilizzato per la prima volta in Italia nell’ambito del procedimento penale sul delitto di Cogne.File | Dimensione | Formato | |
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