L'art. 38 della Costituzione recita testualmente come segue: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato». L'attuazione del citato precetto costituzionale ha da sempre impegnato il legislatore italiano ad operare un bilanciamento tra le esigenze solidaristiche di liberazione dal bisogno e i limiti conseguenti alla necessità di garantire la sostenibilità finanziaria degli enti previdenziali e, quindi, l'equilibrio della finanza pubblica in rapporto alle risorse disponibili. Ora, dal momento che: a)la tutela previdenziale dei lavoratori si realizza sostanzialmente mediante l'erogazione di prestazioni economiche periodiche; b)l'erogazione delle prestazioni previdenziali è alimentata in gran parte dall'apporto della ¿produzione¿ attraverso un prelievo contributivo rapportato, per la maggior parte delle categorie, alla retribuzione contrattuale; c)il legislatore ha optato per il sistema di finanziamento a ripartizione ove il gettito contributivo corrente viene direttamente utilizzato per erogare le prestazioni previdenziali maturate; d)il diritto alle prestazioni previdenziali si configura come ¿fattispecie a formazione progressiva¿, in quanto, esso sorge solo al verificarsi dell'evento protetto ma, al contempo, devono sussistere i requisiti di contribuzione e di assicurazione; è evidente che la concreta realizzazione dei fini istituzionali del sistema di previdenza sociale può essere soddisfatta solo se viene garantito un flusso di contributi previdenziali proporzionato ai bisogni da soddisfare. Il regolare versamento dei contributi costituisce quindi la condizione necessaria per la maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali dei prestatori di lavoro e, al tempo stesso, è elemento imprescindibile per il raggiungimento della stabilità finanziaria delle gestioni previdenziali. Lavoro ¿nero¿, evasione contributiva, dissimulazione dei rapporti di lavoro subordinato e frode previdenziale sono solo una parte dei comportamenti elusivi posti in atto dagli obbligati al versamento dei contributi al fine di evitare gli oneri e i costi previdenziali legati allo svolgimento di un rapporto di lavoro. Il presente lavoro ha come obiettivo quello di analizzare come l'ordinamento reagisca a tali fenomeni elusivi e al conseguente inadempimento contributivo. In particolare si è voluta esaminare una realtà che difficilmente si ha possibilità di approfondire nelle aule universitarie, ovvero il sistema delle ispezioni in materia di lavoro e previdenza sociale. L'argomento poi, in tempi di recessione, tagli alla spesa pubblica, stringenti vincoli di bilancio ed esiguità di risorse economiche, assume particolare importanza se si pensa che solo nel 2012 gli organi preposti ai controlli in materia di lavoro e previdenza sociale hanno accertato un evasione contributiva , ovverosia un mancato versamento di contributi, pari ad ¿ 1.691.703.292,00. In tale prospettiva ci siamo voluti interrogare sulla reale effettività dei controlli in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

La tutela della contribuzione previdenziale: il sistema delle ispezioni.

PIRAS, PIERGIORGIO
2012/2013

Abstract

L'art. 38 della Costituzione recita testualmente come segue: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato». L'attuazione del citato precetto costituzionale ha da sempre impegnato il legislatore italiano ad operare un bilanciamento tra le esigenze solidaristiche di liberazione dal bisogno e i limiti conseguenti alla necessità di garantire la sostenibilità finanziaria degli enti previdenziali e, quindi, l'equilibrio della finanza pubblica in rapporto alle risorse disponibili. Ora, dal momento che: a)la tutela previdenziale dei lavoratori si realizza sostanzialmente mediante l'erogazione di prestazioni economiche periodiche; b)l'erogazione delle prestazioni previdenziali è alimentata in gran parte dall'apporto della ¿produzione¿ attraverso un prelievo contributivo rapportato, per la maggior parte delle categorie, alla retribuzione contrattuale; c)il legislatore ha optato per il sistema di finanziamento a ripartizione ove il gettito contributivo corrente viene direttamente utilizzato per erogare le prestazioni previdenziali maturate; d)il diritto alle prestazioni previdenziali si configura come ¿fattispecie a formazione progressiva¿, in quanto, esso sorge solo al verificarsi dell'evento protetto ma, al contempo, devono sussistere i requisiti di contribuzione e di assicurazione; è evidente che la concreta realizzazione dei fini istituzionali del sistema di previdenza sociale può essere soddisfatta solo se viene garantito un flusso di contributi previdenziali proporzionato ai bisogni da soddisfare. Il regolare versamento dei contributi costituisce quindi la condizione necessaria per la maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali dei prestatori di lavoro e, al tempo stesso, è elemento imprescindibile per il raggiungimento della stabilità finanziaria delle gestioni previdenziali. Lavoro ¿nero¿, evasione contributiva, dissimulazione dei rapporti di lavoro subordinato e frode previdenziale sono solo una parte dei comportamenti elusivi posti in atto dagli obbligati al versamento dei contributi al fine di evitare gli oneri e i costi previdenziali legati allo svolgimento di un rapporto di lavoro. Il presente lavoro ha come obiettivo quello di analizzare come l'ordinamento reagisca a tali fenomeni elusivi e al conseguente inadempimento contributivo. In particolare si è voluta esaminare una realtà che difficilmente si ha possibilità di approfondire nelle aule universitarie, ovvero il sistema delle ispezioni in materia di lavoro e previdenza sociale. L'argomento poi, in tempi di recessione, tagli alla spesa pubblica, stringenti vincoli di bilancio ed esiguità di risorse economiche, assume particolare importanza se si pensa che solo nel 2012 gli organi preposti ai controlli in materia di lavoro e previdenza sociale hanno accertato un evasione contributiva , ovverosia un mancato versamento di contributi, pari ad ¿ 1.691.703.292,00. In tale prospettiva ci siamo voluti interrogare sulla reale effettività dei controlli in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/128091