Dopo aver analizzato la definizione di "datore di lavoro" di cui all'art. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e la "posizione di garanzia" datoriale derivante da tale "qualifica soggettiva" ai fini della tutela penale dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il saggio si concentra sul tema, classico del diritto penale dell'impresa, della "delega di funzioni", istituto attualmente disciplinato dall'art. 16 del decreto medesimo. Il testo ripercorre le tappe evolutive dell'istituto attraverso l'analisi dei risultati raggiunti sul tema dalla dottrina e dalla giurisprudenza, cercando di porre in evidenza i punti più discussi concernenti le condizioni e i limiti del trasferimento, penalmente rilevante, delle funzioni prevenzionistiche. In particolare l'attenzione si concentra sulle teorie ricostruttive degli effetti della delega, nonchè sulla portata e sulla rilevanza penale del "residuale" dovere di vigilanza del datore di lavoro sul corretto esercizio delle funzioni delegate, atto a fondare nei suoi confronti un rimprovero per "culpa in vigilando". Infine, dopo l'analisi della c.d. "gurisprudenza delle carenze strutturali", che delinea un'ambito di funzioni, attinenti alle "scelte generali di politica della sicurezza", necessariamente afferenti alla posizione di garanzia datoriale, si cerca di cogliere la differenza tra la delega di funzioni prevenzionistiche e la "delega di gestione", interna ex art. 2381 c.c. al consiglio di amministrazione delle società di capitali, con riguardo al particolare ambito del diritto penale del lavoro.

LA CULPA IN VIGILANDO DEI "VERTICI AZIENDALI" NEL DIRITTO PENALE DEL LAVORO

CAVALLO, EMANUELE
2012/2013

Abstract

Dopo aver analizzato la definizione di "datore di lavoro" di cui all'art. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e la "posizione di garanzia" datoriale derivante da tale "qualifica soggettiva" ai fini della tutela penale dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il saggio si concentra sul tema, classico del diritto penale dell'impresa, della "delega di funzioni", istituto attualmente disciplinato dall'art. 16 del decreto medesimo. Il testo ripercorre le tappe evolutive dell'istituto attraverso l'analisi dei risultati raggiunti sul tema dalla dottrina e dalla giurisprudenza, cercando di porre in evidenza i punti più discussi concernenti le condizioni e i limiti del trasferimento, penalmente rilevante, delle funzioni prevenzionistiche. In particolare l'attenzione si concentra sulle teorie ricostruttive degli effetti della delega, nonchè sulla portata e sulla rilevanza penale del "residuale" dovere di vigilanza del datore di lavoro sul corretto esercizio delle funzioni delegate, atto a fondare nei suoi confronti un rimprovero per "culpa in vigilando". Infine, dopo l'analisi della c.d. "gurisprudenza delle carenze strutturali", che delinea un'ambito di funzioni, attinenti alle "scelte generali di politica della sicurezza", necessariamente afferenti alla posizione di garanzia datoriale, si cerca di cogliere la differenza tra la delega di funzioni prevenzionistiche e la "delega di gestione", interna ex art. 2381 c.c. al consiglio di amministrazione delle società di capitali, con riguardo al particolare ambito del diritto penale del lavoro.
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