L'art. 314 c.p., comma 1°, così modificato dall'art. 1 della l. n. 86 del '90 e ancora dall'art. 1, comma 75° lett. C, della l. n. 190 del 2012, punisce con la reclusione da quattro a dieci anni ¿il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria¿. Al comma 2°, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni il medesimo soggetto che ¿ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita¿. L'individuazione del bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p. è causa, sin dai primi decenni successivi all'entrata in vigore del codice Rocco, di un articolato dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza. Nella formulazione precedente alla riforma del '90, quando ancora la fattispecie di malversazione era collocata nell'art. 315, il peculato era considerato, da un parte minoritaria della dottrina1, un delitto a tutela della sfera patrimoniale della pubblica amministrazione. In particolare codesta minoranza considerava tutelato l'interesse al mantenimento della destinazione pubblica del denaro o della cosa mobile affidati al soggetto agente2. Vi era altresì chi riteneva, in favore di questa concezione, che alla tutela patrimoniale si dovesse collegare un dovere di fedeltà da parte del pubblico ufficiale3.

Il delitto di peculato

SCAVINO, GIACOMO
2012/2013

Abstract

L'art. 314 c.p., comma 1°, così modificato dall'art. 1 della l. n. 86 del '90 e ancora dall'art. 1, comma 75° lett. C, della l. n. 190 del 2012, punisce con la reclusione da quattro a dieci anni ¿il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria¿. Al comma 2°, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni il medesimo soggetto che ¿ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita¿. L'individuazione del bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p. è causa, sin dai primi decenni successivi all'entrata in vigore del codice Rocco, di un articolato dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza. Nella formulazione precedente alla riforma del '90, quando ancora la fattispecie di malversazione era collocata nell'art. 315, il peculato era considerato, da un parte minoritaria della dottrina1, un delitto a tutela della sfera patrimoniale della pubblica amministrazione. In particolare codesta minoranza considerava tutelato l'interesse al mantenimento della destinazione pubblica del denaro o della cosa mobile affidati al soggetto agente2. Vi era altresì chi riteneva, in favore di questa concezione, che alla tutela patrimoniale si dovesse collegare un dovere di fedeltà da parte del pubblico ufficiale3.
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