Il presente elaborato si prepone di analizzare il contratto autonomo di garanzia, in quanto categoria contrattuale unitamente considerata, dapprima soffermandosi sull’affermazione di questo nella prassi del commercio nazionale ed internazionale alla luce della sua idoneità a sostituire validamente la meno versatile garanzia accessoria, rispondendo ad esigenze di celerità dei traffici ed assicurando un elevato grado di protezione del beneficiario della garanzia. In secondo luogo, si rifletterà sulla progressiva opera di legittimazione, svolta sia in dottrina sia in giurisprudenza, che ha condotto il contratto in questione ad essere unanimemente considerato legittimo ed ammissibile in quanto contratto atipico, liberamente stipulabile dalle parti nell’esercizio dell’autonomia privata contrattuale ex art. 1322. Tale sforzo ricostruttivo ed interpretativo si è reso necessario soprattutto alla luce del fatto che in dottrina fosse sorto un ampio dibattito circa l’individuazione della causa del contratto in questione, dalla quale, per la sopravvivenza dello stesso in un ordinamento causalista come quello italiano, non si può prescindere. Superata la questione circa la validità del contratto autonomo di garanzia con riguardo alla sua causa ed alla meritevolezza dell’interesse perseguito nella conclusione di questo, si darà conto dei possibili profili rimediali azionabili dalle parti, in particolare dal garante e dall’ordinante, nei casi in cui l’escussione della garanzia risulti prima facie, ma anche in un momento successivo, fraudolenta, o comunque abusiva. Si evidenzierà, quindi come il ruolo preminente in questo senso sia ricoperto dall’azione di dolo generale, esperibile 1 dal garante al fine di sottrarsi all’automatismo che discende dal proprio impegno di prestare il pagamento dietro la semplice richiesta del beneficiario, neutralizzando una pretesa di pagamento fraudolenta, che consisterebbe in un’attribuzione patrimoniale sine causa. Oltre a questa, saranno analizzate le altre ipotesi, estremamente circoscritte ed eccezionali che consentono al garante di non dar seguito alla richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario, nonostante l’operatività delle clausole di pagamento «a prima richiesta» e «senza eccezioni». Infine, verrà fatto breve cenno alla previsione contenuta nel Codice dei contratti pubblici agli artt. 93 e 103 (D.lgs. 50/2016) di garanzie a prima domanda, le quali si prescrive che assolvano alla funzione di garanzia della serietà ed attendibilità dell’offerta, nonchè di buon adempimento dell’obbligazione dell’appaltatore.
Il contratto autonomo di garanzia: atipicità ed escussione
VARESIO, CARLOTTA
2019/2020
Abstract
Il presente elaborato si prepone di analizzare il contratto autonomo di garanzia, in quanto categoria contrattuale unitamente considerata, dapprima soffermandosi sull’affermazione di questo nella prassi del commercio nazionale ed internazionale alla luce della sua idoneità a sostituire validamente la meno versatile garanzia accessoria, rispondendo ad esigenze di celerità dei traffici ed assicurando un elevato grado di protezione del beneficiario della garanzia. In secondo luogo, si rifletterà sulla progressiva opera di legittimazione, svolta sia in dottrina sia in giurisprudenza, che ha condotto il contratto in questione ad essere unanimemente considerato legittimo ed ammissibile in quanto contratto atipico, liberamente stipulabile dalle parti nell’esercizio dell’autonomia privata contrattuale ex art. 1322. Tale sforzo ricostruttivo ed interpretativo si è reso necessario soprattutto alla luce del fatto che in dottrina fosse sorto un ampio dibattito circa l’individuazione della causa del contratto in questione, dalla quale, per la sopravvivenza dello stesso in un ordinamento causalista come quello italiano, non si può prescindere. Superata la questione circa la validità del contratto autonomo di garanzia con riguardo alla sua causa ed alla meritevolezza dell’interesse perseguito nella conclusione di questo, si darà conto dei possibili profili rimediali azionabili dalle parti, in particolare dal garante e dall’ordinante, nei casi in cui l’escussione della garanzia risulti prima facie, ma anche in un momento successivo, fraudolenta, o comunque abusiva. Si evidenzierà, quindi come il ruolo preminente in questo senso sia ricoperto dall’azione di dolo generale, esperibile 1 dal garante al fine di sottrarsi all’automatismo che discende dal proprio impegno di prestare il pagamento dietro la semplice richiesta del beneficiario, neutralizzando una pretesa di pagamento fraudolenta, che consisterebbe in un’attribuzione patrimoniale sine causa. Oltre a questa, saranno analizzate le altre ipotesi, estremamente circoscritte ed eccezionali che consentono al garante di non dar seguito alla richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario, nonostante l’operatività delle clausole di pagamento «a prima richiesta» e «senza eccezioni». Infine, verrà fatto breve cenno alla previsione contenuta nel Codice dei contratti pubblici agli artt. 93 e 103 (D.lgs. 50/2016) di garanzie a prima domanda, le quali si prescrive che assolvano alla funzione di garanzia della serietà ed attendibilità dell’offerta, nonchè di buon adempimento dell’obbligazione dell’appaltatore.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
811981_tesivaresiocarlotta.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
1.04 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.04 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/127934