The work aims to the analysis of the composition with creditors, a tool for the resolution of crisis situations of enterprises; the discussion will cover its use within a group of companies or holding companies and it will be divided into two parts: civil law and penal law. The first is divided into three chapters: the first of these will address the evolution of the composition with creditors from the 20s' to the latest reforms, such as the Development Decree of 2012; the subjective and objective conditions also subject to change by the last actions of the legislature. Firms prefer its use as it is necessary to ensure continuity of the business and avoids, in the case of approval, unlike the bankruptcy agreement the allocation of the state of failed. The second chapter looks towards the figure of the group, and the different types that exist within our reality; the figure of the parent or holding company and the dynamics that are created with the subsidiaries (intra-group flows, advertising and directives). In the third chapter will deal with the composition in terms of the case going to identify the various actors of the procedure (debtor, creditors, assumptor) bodies of the procedure (court, judicial commissioner, judge delegate, etc.), the effects of which are in to create the subjects and matters pending approval and after approval; and, finally, the last part of the chapter we will use the arrangement within a group of reality, verifying its problems and currents that emerge. Our system does not have a real clear and comprehensive standard in this area, and this involves a large number of problems for both legal practitioners but also for those who want to do business, or for those international companies that want to come and invest on our national territory. You have to go to incorporate the numerous rulings that have been issued by the various courts of our country. Of course this can only happen when you have a political situation which can ensure stability in the legislative process, but the turning point for reform should not take place only at the regulations that govern the procedure, but must be wide-ranging, going to build a solid regulatory framework that does not allow the formation of voids or more shadow areas. One possible source of inspiration for our legislators could come from abroad by the American system, where the individual companies of the same group, may be subjected to a single procedure: it forms a unique heritage, to which all creditors of individual companies competing for the satisfaction. Of course the person in crisis has to prove that because of the extreme confusion between net consolidation appears to be the way most advantageous to all parties. The second part is a criminal and will cover in a single chapter is divided into three parts: the first relates to the evolution of the field over the years, since its inception in 1942 with the RD March 16, 1942 n. 267 up to the latest government reforms Monti. They edited and introduced, respectively, Articles 236-236 bis involving crimes in the sphere of the courts and the false statements and reports.
L'opera mira all'analisi del concordato preventivo, strumento per la risoluzione delle situazioni di crisi delle imprese; la trattazione riguarderà il suo utilizzo all'interno di un gruppo di società o holding e sarà suddivisa in due parti: civilistica e penalistica. La prima è articolata in tre capitoli: il primo di questi affronterà l'evoluzione del concordato dagli anni 20' fino alle ultime riforme, come il decreto Sviluppo del 2012; i presupposti soggettivi ed oggettivi anch'essi sottoposti a modifiche dagli ultimi interventi del legislatore. Le imprese preferiscono il suo utilizzo in quanto viene garantita la continuità dell'impresa e si evita, in caso di omologazione a differenza del concordato fallimentare l'attribuzione dello stato di fallito. Il secondo capitolo volge lo sguardo verso la figura del gruppo, quindi le diverse tipologie che sussistono all'interno della nostra realtà; la figura della capogruppo o holding e le dinamiche che si vengono a creare con le controllate (flussi infragruppo, pubblicità e le direttive). Nel terzo capitolo si andrà a trattare il concordato sotto il profilo processuale andando ad identificare i vari soggetti della procedura,(debitore, creditori, assuntore) gli organi della procedura (tribunale, commissario giudiziale, giudice delegato etc), gli effetti che si vengono a creare verso i soggetti e i rapporti pendenti successivamente all'ammissione e all'omologazione; ed infine nell'ultima parte del capitolo ci si occuperà dell'utilizzazione del concordato preventivo all'interno di una realtà di gruppo, verificando i relativi problemi e le correnti che ne emergono. Il nostro ordinamento non ha una vera e propria norma esauriente e chiara in questo ambito, e questo comporta un gran numero di problemi sia per gli operatori del diritto ma anche per coloro che vogliono fare impresa, oppure per quelle società internazionali che vogliono venire ad investire sul nostro territorio nazionale. Si devono andare a recepire le numerose sentenze che sono state emesse dai vari tribunali della nostra penisola. Naturalmente ciò potrà avvenire soltanto quando si avrà una situazione politica che possa garantire una stabilità nel percorso legislativo, ma la svolta riformatrice non deve avvenire solo verso la disciplina che regola la procedura, ma deve essere ad ampio respiro, andando a costruire un solido impianto normativo che non permetta più la formazione di vuoti o zone d'ombra. Una possibile fonte di ispirazione per il nostro legislatore può provenire dall'estero e potrebbe essere il sistema americano, dove le singole società di un medesimo gruppo, possono essere sottoposte ad un'unica procedura: si forma un unico patrimonio, verso il quale tutti i creditori delle singole società concorrono per il soddisfacimento. Naturalmente il soggetto in crisi deve dimostrare che a causa dell'estrema confusione tra i patrimoni la consolidazione risulta essere la strada più vantaggiosa per tutti i soggetti. La seconda parte invece è quella penalista e verterà in un unico capitolo suddiviso in tre parti: la prima ha ad oggetto l'evoluzione della materia durante gli anni, dalla sua nascita nel 1942 con il R.D 16 marzo 1942 n. 267 fino alle ultime riforme del governo Monti. Esse hanno modificato e introdotto, rispettivamente gli articoli 236 - 236 bis che prevedono i reati in ambito di concordato preventivo e il falso in attestazioni e relazioni.
Il concordato preventivo di gruppo, i flussi intergruppo e le relative responsabilità.
RUTIGLIANO, FRANCESCO
2013/2014
Abstract
L'opera mira all'analisi del concordato preventivo, strumento per la risoluzione delle situazioni di crisi delle imprese; la trattazione riguarderà il suo utilizzo all'interno di un gruppo di società o holding e sarà suddivisa in due parti: civilistica e penalistica. La prima è articolata in tre capitoli: il primo di questi affronterà l'evoluzione del concordato dagli anni 20' fino alle ultime riforme, come il decreto Sviluppo del 2012; i presupposti soggettivi ed oggettivi anch'essi sottoposti a modifiche dagli ultimi interventi del legislatore. Le imprese preferiscono il suo utilizzo in quanto viene garantita la continuità dell'impresa e si evita, in caso di omologazione a differenza del concordato fallimentare l'attribuzione dello stato di fallito. Il secondo capitolo volge lo sguardo verso la figura del gruppo, quindi le diverse tipologie che sussistono all'interno della nostra realtà; la figura della capogruppo o holding e le dinamiche che si vengono a creare con le controllate (flussi infragruppo, pubblicità e le direttive). Nel terzo capitolo si andrà a trattare il concordato sotto il profilo processuale andando ad identificare i vari soggetti della procedura,(debitore, creditori, assuntore) gli organi della procedura (tribunale, commissario giudiziale, giudice delegato etc), gli effetti che si vengono a creare verso i soggetti e i rapporti pendenti successivamente all'ammissione e all'omologazione; ed infine nell'ultima parte del capitolo ci si occuperà dell'utilizzazione del concordato preventivo all'interno di una realtà di gruppo, verificando i relativi problemi e le correnti che ne emergono. Il nostro ordinamento non ha una vera e propria norma esauriente e chiara in questo ambito, e questo comporta un gran numero di problemi sia per gli operatori del diritto ma anche per coloro che vogliono fare impresa, oppure per quelle società internazionali che vogliono venire ad investire sul nostro territorio nazionale. Si devono andare a recepire le numerose sentenze che sono state emesse dai vari tribunali della nostra penisola. Naturalmente ciò potrà avvenire soltanto quando si avrà una situazione politica che possa garantire una stabilità nel percorso legislativo, ma la svolta riformatrice non deve avvenire solo verso la disciplina che regola la procedura, ma deve essere ad ampio respiro, andando a costruire un solido impianto normativo che non permetta più la formazione di vuoti o zone d'ombra. Una possibile fonte di ispirazione per il nostro legislatore può provenire dall'estero e potrebbe essere il sistema americano, dove le singole società di un medesimo gruppo, possono essere sottoposte ad un'unica procedura: si forma un unico patrimonio, verso il quale tutti i creditori delle singole società concorrono per il soddisfacimento. Naturalmente il soggetto in crisi deve dimostrare che a causa dell'estrema confusione tra i patrimoni la consolidazione risulta essere la strada più vantaggiosa per tutti i soggetti. La seconda parte invece è quella penalista e verterà in un unico capitolo suddiviso in tre parti: la prima ha ad oggetto l'evoluzione della materia durante gli anni, dalla sua nascita nel 1942 con il R.D 16 marzo 1942 n. 267 fino alle ultime riforme del governo Monti. Esse hanno modificato e introdotto, rispettivamente gli articoli 236 - 236 bis che prevedono i reati in ambito di concordato preventivo e il falso in attestazioni e relazioni.File | Dimensione | Formato | |
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