In tempi recenti, diversi tribunali, internazionali ¿ soprattutto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ¿ e nazionali, hanno affrontato, in diverse occasioni, la questione della compatibilità tra pena capitale e diritti umani da un lato, ed ergastolo e pena capitale dall'altro. Dal periodo post-bellico a oggi è certamente mutata la sensibilità collettiva sul tema, il che si riflette non solo sulla tendenza abolizionista seguita dalla maggior parte degli Stati della Comunità Internazionale, ma anche sulle pronunce emesse dalle Corti internazionali, che hanno dichiarato in diverse occasioni tali forme punitive contrarie ai diritti umani. Rispetto alla pena di morte, l'evoluzione è stata certamente agevolata dall'introduzione di nuovi trattati internazionali sui diritti umani successivi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (entrati in vigore rispettivamente nel 1948 e 1976) che ¿ a differenza di questi due strumenti ¿ introducono norme che ne vietano l'applicazione. Mancano invece norme internazionali che limitino il ricorso all'ergastolo, salvo quanto previsto dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia ma, per l'appunto, limitatamente ai casi riguardanti i minori. Questa tesi analizza, attraverso un approccio critico e in chiave evolutiva, alcune delle principali pronunce in materia di pena capitale e diritti umani / ergastolo e diritti umani. La questione della pena di morte investe in realtà gli Stati americani in misura maggiore rispetto a quelli europei (a oggi tutti abolizionisti, ad eccezione della Bielorussia), nei quali al limite si pone il problema dell'estradizione verso Stati che ancora la contemplano. Nelle pronunce emesse nei confronti degli Stati americani retentori, é comunque evidente l'intenzione delle Corti internazionali (in particolare, della Corte Inter-Americana dei Diritti dell'Uomo) di dare un peso sempre maggiore ai limiti entro i quali la pena di morte può essere imposta, in modo da restringerne il più possibile i margini di applicazione e valorizzare i diritti fondamentali del detenuto. Per quanto riguarda l'ergastolo, anche se non vi sono norme internazionali che espressamente ne limitino il ricorso, le Corti hanno spesso fatto riferimento al divieto di trattamenti inumani e degradanti, soprattutto nei casi in cui manca una concreta possibilità di rilascio anticipato.

Pena capitale, ergastolo e diritti umani

MASTROBERTI, STEFANIA
2013/2014

Abstract

In tempi recenti, diversi tribunali, internazionali ¿ soprattutto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ¿ e nazionali, hanno affrontato, in diverse occasioni, la questione della compatibilità tra pena capitale e diritti umani da un lato, ed ergastolo e pena capitale dall'altro. Dal periodo post-bellico a oggi è certamente mutata la sensibilità collettiva sul tema, il che si riflette non solo sulla tendenza abolizionista seguita dalla maggior parte degli Stati della Comunità Internazionale, ma anche sulle pronunce emesse dalle Corti internazionali, che hanno dichiarato in diverse occasioni tali forme punitive contrarie ai diritti umani. Rispetto alla pena di morte, l'evoluzione è stata certamente agevolata dall'introduzione di nuovi trattati internazionali sui diritti umani successivi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (entrati in vigore rispettivamente nel 1948 e 1976) che ¿ a differenza di questi due strumenti ¿ introducono norme che ne vietano l'applicazione. Mancano invece norme internazionali che limitino il ricorso all'ergastolo, salvo quanto previsto dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia ma, per l'appunto, limitatamente ai casi riguardanti i minori. Questa tesi analizza, attraverso un approccio critico e in chiave evolutiva, alcune delle principali pronunce in materia di pena capitale e diritti umani / ergastolo e diritti umani. La questione della pena di morte investe in realtà gli Stati americani in misura maggiore rispetto a quelli europei (a oggi tutti abolizionisti, ad eccezione della Bielorussia), nei quali al limite si pone il problema dell'estradizione verso Stati che ancora la contemplano. Nelle pronunce emesse nei confronti degli Stati americani retentori, é comunque evidente l'intenzione delle Corti internazionali (in particolare, della Corte Inter-Americana dei Diritti dell'Uomo) di dare un peso sempre maggiore ai limiti entro i quali la pena di morte può essere imposta, in modo da restringerne il più possibile i margini di applicazione e valorizzare i diritti fondamentali del detenuto. Per quanto riguarda l'ergastolo, anche se non vi sono norme internazionali che espressamente ne limitino il ricorso, le Corti hanno spesso fatto riferimento al divieto di trattamenti inumani e degradanti, soprattutto nei casi in cui manca una concreta possibilità di rilascio anticipato.
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