L'informazione societaria, a seguito dell'introduzione della l. 216/1974, è stata oggetto di notevoli cambiamenti. Questa indagine si prefigge di delineare quali siano, oggi, i diritti di informazione spettanti al singolo azionista. Partendo dalla colta ricostruzione dottrinale che di questo diritto fu autorevolmente prospettata - con specifici riferimenti a quel celebre dibattito tra chi riteneva esistente un diritto individuale all'informazione (soprattutto Galgano e Costi, sulla scia dell'allora dominante teoria dei diritti individuali degli azionisti sostenuta da Ascarelli), chi lo riteneva semplicemente un potere (soprattutto Buonocore) ed ancora chi propendeva per una sua generica configurazione ed un'eccessiva estensione (Foschini) - si intende verificare se ancora oggi sia possibile parlare di un diritto ad ottenere notizie dagli amministratori, conferito al singolo azionista a tutela del suo interesse individuale. Nella disciplina delle società quotate alcune norme del d. lgs. 58/1998, memori probabilmente della storia del diritto commerciale italiano, sembrano propendere in tal senso. Esse verranno puntualmente esaminate, rilevando però così che l'informazione societaria coincide in larga parte con quell'informazione al pubblico ed al mercato che si è largamente imposta in questi ultimi decenni. E', in una parola, la disclosure societaria, per cui si ritiene che migliore tutela di una corretta informazione sia attuata dall'ottemperamento di certi obblighi informativi, autoritativamente imposti agli amministratori. Al giorno d'oggi la disciplina dell'informazione endosocietaria coesiste (e, a volte, coincide) così con quella, dominante, dell'informazione esosocietaria. Ma altri fenomeni rilevanti devono essere presi in considerazione nell'analisi del regime dell'informazione: l'importanza degli investitori istituzionali nella corporate governance e l'esigenza di un'informazione che riconosca e valorizzi il loro fondamentale ruolo di investimento e di monitoring; l'autonomia statutaria ed i tentavi di self regulating, che, con il Codice di autodisciplina, guardano con attenzione ai problemi informativi presenti nei mercati finanziari; il ruolo (ed il futuro) dell'assemblea dei soci, che ha suscitato un noto dibattito dottrinale; le strategie di investimento e gli orizzonti temporali degli investitori, di cui risente anche il regime dell'informazione; la legittimazione attiva al diritto di informazione in rapporto con la recente introduzione della record date; le differenze che intercorrono tra il diritto individuale di informarsi e gli altri poteri conferiti agli azionisti. Queste considerazioni affioreranno nel corso della trattazione, che si concentrerà sull'attuale stato dell'arte dei diritti di informazione: facendo un confronto tra di essi nei vari tipi societari (nel capitolo primo); delineandone nozione e natura giuridica (nel capitolo secondo); soffermandosi sull'informazione e sulle domande poste in assemblea nelle s.p.a. (capitolo terzo); ed infine esaminando attentamente la disciplina informativa specifica delle società per azioni quotate (capitolo quarto).
I diritti di informazione dei soci nelle società per azioni quotate
BORSANO, PIETRO
2012/2013
Abstract
L'informazione societaria, a seguito dell'introduzione della l. 216/1974, è stata oggetto di notevoli cambiamenti. Questa indagine si prefigge di delineare quali siano, oggi, i diritti di informazione spettanti al singolo azionista. Partendo dalla colta ricostruzione dottrinale che di questo diritto fu autorevolmente prospettata - con specifici riferimenti a quel celebre dibattito tra chi riteneva esistente un diritto individuale all'informazione (soprattutto Galgano e Costi, sulla scia dell'allora dominante teoria dei diritti individuali degli azionisti sostenuta da Ascarelli), chi lo riteneva semplicemente un potere (soprattutto Buonocore) ed ancora chi propendeva per una sua generica configurazione ed un'eccessiva estensione (Foschini) - si intende verificare se ancora oggi sia possibile parlare di un diritto ad ottenere notizie dagli amministratori, conferito al singolo azionista a tutela del suo interesse individuale. Nella disciplina delle società quotate alcune norme del d. lgs. 58/1998, memori probabilmente della storia del diritto commerciale italiano, sembrano propendere in tal senso. Esse verranno puntualmente esaminate, rilevando però così che l'informazione societaria coincide in larga parte con quell'informazione al pubblico ed al mercato che si è largamente imposta in questi ultimi decenni. E', in una parola, la disclosure societaria, per cui si ritiene che migliore tutela di una corretta informazione sia attuata dall'ottemperamento di certi obblighi informativi, autoritativamente imposti agli amministratori. Al giorno d'oggi la disciplina dell'informazione endosocietaria coesiste (e, a volte, coincide) così con quella, dominante, dell'informazione esosocietaria. Ma altri fenomeni rilevanti devono essere presi in considerazione nell'analisi del regime dell'informazione: l'importanza degli investitori istituzionali nella corporate governance e l'esigenza di un'informazione che riconosca e valorizzi il loro fondamentale ruolo di investimento e di monitoring; l'autonomia statutaria ed i tentavi di self regulating, che, con il Codice di autodisciplina, guardano con attenzione ai problemi informativi presenti nei mercati finanziari; il ruolo (ed il futuro) dell'assemblea dei soci, che ha suscitato un noto dibattito dottrinale; le strategie di investimento e gli orizzonti temporali degli investitori, di cui risente anche il regime dell'informazione; la legittimazione attiva al diritto di informazione in rapporto con la recente introduzione della record date; le differenze che intercorrono tra il diritto individuale di informarsi e gli altri poteri conferiti agli azionisti. Queste considerazioni affioreranno nel corso della trattazione, che si concentrerà sull'attuale stato dell'arte dei diritti di informazione: facendo un confronto tra di essi nei vari tipi societari (nel capitolo primo); delineandone nozione e natura giuridica (nel capitolo secondo); soffermandosi sull'informazione e sulle domande poste in assemblea nelle s.p.a. (capitolo terzo); ed infine esaminando attentamente la disciplina informativa specifica delle società per azioni quotate (capitolo quarto).File | Dimensione | Formato | |
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