Il giuramento è una prova antichissima che affonda le sue origini nel diritto romano, in quel processo civile, cioè, che era al contempo sacro e solenne, in cui la divinità, in mancanza di una forte autorità statale, si ergeva quale scrutatore onnisciente degli affari umani, custode della verità e vendicatore degli abusi e delle violazioni umane. Esso si basa su una dichiarazione effettuata dalla parte, circondata da formalità e vertente su fatti che giovano al giurante, in quanto il valido esperimento del mezzo comporta la sua vittoria nella lite. Il giuramento nei secoli ha subito parziali trasformazioni. In ogni tempo è stato colpito da critiche da parte di non pochi processualisti, i quali, manifestando con acrimonia, la propria avversione per tale prova, a gran voce ne hanno auspicato l'abolizione o, quantomeno, la radicale trasformazione. Eppure, ad oggi, esso è rimasto intatto nei suoi caratteri essenziali. È passato dai vecchi ai nuovi codici, civile e di procedura civile, trovando una nuova vitalità nel processo del lavoro, novellato con la l. 11 agosto 1973 n. 533, e, seppur per tempi brevi, nell'abrogato rito societario. Il giuramento ha perduto ogni retaggio religioso, ma ha mantenuto la sua natura di rimedio straordinario conferito al giudice ¿ da utilizzare alternativamente alla regola dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c. ¿ per pervenire alla soluzione di una lite in cui le parti sono state capaci di fornirgli una mera semiplena probatio dei propri assunti. Senza distogliere lo sguardo da quegli aspetti problematici giustamente messi in chiara evidenza dalla dottrina, è utile sottolineare l'importanza e la necessità di mantenere nell'attuale sistema processuale un istituto come quello del giuramento suppletorio, che, in alcuni casi, costituisce per la parte l'unico mezzo cui affidare le sorti nella causa e per il giudice l'unico modo di tranquillizzare la sua coscienza nell'ardua funzione a lui affidata. La sua utilità di rivela in quei casi la parte non è in grado di fornire al giudice una piena prova della domanda o dell'eccezione ed una inflessibile applicazione della regola dell'onere della prova condurrebbe ad ingiustizie. Il giuramento suppletorio dovrebbe continuare a mantenere l'efficacia piena legale che l'art. 2738 c.c. gli ha conferito, ma sarebbe opportuno che il legislatore gliel'assegnasse fino a dimostrazione del falso in sede penale. Di conseguenza, il legislatore dovrebbe acconsentire all'introduzione della sospensione del processo civile ¿ a partire dal momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ¿ finché non si sia accertata o smentita in sede penale la falsità del mezzo probatorio. La sentenza penale che riconosce la commissione del reato di falso giuramento, una volta pronunciata, dovrebbe poter essere utilizzata nello stesso processo civile ¿ temporaneamente sospeso ¿ prima del sopraggiungere della sentenza di merito, in modo tale da escludere totalmente l'eventualità che la decisione della causa sia fondata su un giuramento mendace. Non sarebbe poi totalmente irragionevole, quindi, ammettere la possibilità di revocare la sentenza civile qualora la dichiarazione della falsità del giuramento intervenga solo dopo la chiusura del giudizio civile, eliminando così la deroga all'art. 395 n. 2 c.p.c. sancita dall'art. 2738 c.c.

Giuramento suppletorio e onere della prova

CANOLA, SIMONA
2011/2012

Abstract

Il giuramento è una prova antichissima che affonda le sue origini nel diritto romano, in quel processo civile, cioè, che era al contempo sacro e solenne, in cui la divinità, in mancanza di una forte autorità statale, si ergeva quale scrutatore onnisciente degli affari umani, custode della verità e vendicatore degli abusi e delle violazioni umane. Esso si basa su una dichiarazione effettuata dalla parte, circondata da formalità e vertente su fatti che giovano al giurante, in quanto il valido esperimento del mezzo comporta la sua vittoria nella lite. Il giuramento nei secoli ha subito parziali trasformazioni. In ogni tempo è stato colpito da critiche da parte di non pochi processualisti, i quali, manifestando con acrimonia, la propria avversione per tale prova, a gran voce ne hanno auspicato l'abolizione o, quantomeno, la radicale trasformazione. Eppure, ad oggi, esso è rimasto intatto nei suoi caratteri essenziali. È passato dai vecchi ai nuovi codici, civile e di procedura civile, trovando una nuova vitalità nel processo del lavoro, novellato con la l. 11 agosto 1973 n. 533, e, seppur per tempi brevi, nell'abrogato rito societario. Il giuramento ha perduto ogni retaggio religioso, ma ha mantenuto la sua natura di rimedio straordinario conferito al giudice ¿ da utilizzare alternativamente alla regola dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c. ¿ per pervenire alla soluzione di una lite in cui le parti sono state capaci di fornirgli una mera semiplena probatio dei propri assunti. Senza distogliere lo sguardo da quegli aspetti problematici giustamente messi in chiara evidenza dalla dottrina, è utile sottolineare l'importanza e la necessità di mantenere nell'attuale sistema processuale un istituto come quello del giuramento suppletorio, che, in alcuni casi, costituisce per la parte l'unico mezzo cui affidare le sorti nella causa e per il giudice l'unico modo di tranquillizzare la sua coscienza nell'ardua funzione a lui affidata. La sua utilità di rivela in quei casi la parte non è in grado di fornire al giudice una piena prova della domanda o dell'eccezione ed una inflessibile applicazione della regola dell'onere della prova condurrebbe ad ingiustizie. Il giuramento suppletorio dovrebbe continuare a mantenere l'efficacia piena legale che l'art. 2738 c.c. gli ha conferito, ma sarebbe opportuno che il legislatore gliel'assegnasse fino a dimostrazione del falso in sede penale. Di conseguenza, il legislatore dovrebbe acconsentire all'introduzione della sospensione del processo civile ¿ a partire dal momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ¿ finché non si sia accertata o smentita in sede penale la falsità del mezzo probatorio. La sentenza penale che riconosce la commissione del reato di falso giuramento, una volta pronunciata, dovrebbe poter essere utilizzata nello stesso processo civile ¿ temporaneamente sospeso ¿ prima del sopraggiungere della sentenza di merito, in modo tale da escludere totalmente l'eventualità che la decisione della causa sia fondata su un giuramento mendace. Non sarebbe poi totalmente irragionevole, quindi, ammettere la possibilità di revocare la sentenza civile qualora la dichiarazione della falsità del giuramento intervenga solo dopo la chiusura del giudizio civile, eliminando così la deroga all'art. 395 n. 2 c.p.c. sancita dall'art. 2738 c.c.
ITA
IMPORT DA TESIONLINE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
322639_tesidilaureamagistrale_simonacanola.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 2.37 MB
Formato Adobe PDF
2.37 MB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/127523