L'elaborato in oggetto affronta la delicata tematica dell'invalidità del provvedimento amministrativo alla luce delle numerose modifiche legislative, interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali susseguitesi nel corso degli anni: oggetto di analisi è la portata innovativa dei principali testi legislativi modificativi, ed integrativi, in materia, la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e la legge del 11 febbraio 2005, n. 15. In considerazione dell'originale assenza di disciplina positivizzata, che ponesse ordine concettuale e nozionistico tra gli istituti invalidanti, sono stati posti in evidenza i pareri e le critiche della dottrina e della giurisprudenza al fine di delineare l'ambito di applicabilità degli stati patologici dell'atto amministrativo: nullità, annullabilità, inesistenza ed irregolarità. In particolar modo, nel corso del capitolo secondo, viene posta in rilievo l'emblematica questione del rapporto dicotomico tra nullità e inesistenza, che ha avuto un ruolo di centralità nella critica dottrinale e giurisprudenziale nel corso degli anni, dagli inizi del 900 in poi. La questione, come detto, ampiamente dibattuta, ha avuto esito definitivo con le disposizioni sancite dal legislatore mediante la legge n.15/2005, con la quale è stata positivizzata (modificando l'art. 21-septies della l. n. 241/'90), e quindi riconosciuta, la categoria della nullità (operazione con la quale il legislatore differenzia e delimita anche i rapporti tra la nullità stessa e l'annullabilità del provvedimento). Nel corso del medesimo capitolo sono analizzate le sostanziali ragioni che hanno determinato una diffidenza radicale avverso l'operatività, nel diritto amministrativo, dell'istituto della nullità: l'assenza di ipotesi di nullità nel diritto positivo, una visione primeggiante dell'annullabilità (intesa come unica forma di invalidità, in antitesi al diritto civile in cui la regola generale è la nullità) ed, infine, la concezione del diritto amministrativo come ¿struttura ordinamentale¿ separata dal diritto civile. La trattazione dello stato patologico dell'annullabilità, e dei vizi dai quali lo stato in oggetto consegue, è ambito di studio nel corso del terzo capitolo: in esso si cerca anche di definire le delicate questioni circa le, concettualmente ambigue, figure sintomatiche e la loro natura. In conclusione, nel corso dell'ultimo capitolo, vengono posti in evidenza taluni motivi di criticità in riferimento all'articolo 21-octies: l'articolo in oggetto, che disciplina l'annullabilità del provvedimento, manifesta una disarmonia tra il primo e il secondo periodo del comma secondo (come posto in evidenza da autorevole dottrina): in particolare il primo periodo pone in essere deroghe alle disposizioni di cui al primo comma, ovvero si prevedono ipotesi di non-annullabilità del provvedimento (come nei casi di atti attinenti all'attività vincolata della pubblica amministrazione). Invece, nel secondo periodo, il legislatore richiama specificatamente un particolare vizio procedimentale, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, non menzionando nemmeno la natura vincolata del provvedimento stesso e autorizzando, pertanto, l'estensione dell'ambito applicativo della disposizione, anche ai provvedimenti di carattere discrezionale. Questioni, queste, che nel corso del tempo, hanno dato vita a veri e propri dibattiti dottrinali e giurisprudenziali (analizzati nell'elaborato) che hanno ulteriormente alimentato perplessità e dubbi sull'applicazione degli istituti di cui ai testi legislativi presi in analisi.

L'INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

BORCA, EDOARDO
2008/2009

Abstract

L'elaborato in oggetto affronta la delicata tematica dell'invalidità del provvedimento amministrativo alla luce delle numerose modifiche legislative, interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali susseguitesi nel corso degli anni: oggetto di analisi è la portata innovativa dei principali testi legislativi modificativi, ed integrativi, in materia, la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e la legge del 11 febbraio 2005, n. 15. In considerazione dell'originale assenza di disciplina positivizzata, che ponesse ordine concettuale e nozionistico tra gli istituti invalidanti, sono stati posti in evidenza i pareri e le critiche della dottrina e della giurisprudenza al fine di delineare l'ambito di applicabilità degli stati patologici dell'atto amministrativo: nullità, annullabilità, inesistenza ed irregolarità. In particolar modo, nel corso del capitolo secondo, viene posta in rilievo l'emblematica questione del rapporto dicotomico tra nullità e inesistenza, che ha avuto un ruolo di centralità nella critica dottrinale e giurisprudenziale nel corso degli anni, dagli inizi del 900 in poi. La questione, come detto, ampiamente dibattuta, ha avuto esito definitivo con le disposizioni sancite dal legislatore mediante la legge n.15/2005, con la quale è stata positivizzata (modificando l'art. 21-septies della l. n. 241/'90), e quindi riconosciuta, la categoria della nullità (operazione con la quale il legislatore differenzia e delimita anche i rapporti tra la nullità stessa e l'annullabilità del provvedimento). Nel corso del medesimo capitolo sono analizzate le sostanziali ragioni che hanno determinato una diffidenza radicale avverso l'operatività, nel diritto amministrativo, dell'istituto della nullità: l'assenza di ipotesi di nullità nel diritto positivo, una visione primeggiante dell'annullabilità (intesa come unica forma di invalidità, in antitesi al diritto civile in cui la regola generale è la nullità) ed, infine, la concezione del diritto amministrativo come ¿struttura ordinamentale¿ separata dal diritto civile. La trattazione dello stato patologico dell'annullabilità, e dei vizi dai quali lo stato in oggetto consegue, è ambito di studio nel corso del terzo capitolo: in esso si cerca anche di definire le delicate questioni circa le, concettualmente ambigue, figure sintomatiche e la loro natura. In conclusione, nel corso dell'ultimo capitolo, vengono posti in evidenza taluni motivi di criticità in riferimento all'articolo 21-octies: l'articolo in oggetto, che disciplina l'annullabilità del provvedimento, manifesta una disarmonia tra il primo e il secondo periodo del comma secondo (come posto in evidenza da autorevole dottrina): in particolare il primo periodo pone in essere deroghe alle disposizioni di cui al primo comma, ovvero si prevedono ipotesi di non-annullabilità del provvedimento (come nei casi di atti attinenti all'attività vincolata della pubblica amministrazione). Invece, nel secondo periodo, il legislatore richiama specificatamente un particolare vizio procedimentale, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, non menzionando nemmeno la natura vincolata del provvedimento stesso e autorizzando, pertanto, l'estensione dell'ambito applicativo della disposizione, anche ai provvedimenti di carattere discrezionale. Questioni, queste, che nel corso del tempo, hanno dato vita a veri e propri dibattiti dottrinali e giurisprudenziali (analizzati nell'elaborato) che hanno ulteriormente alimentato perplessità e dubbi sull'applicazione degli istituti di cui ai testi legislativi presi in analisi.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/127500