Il diritto penale militare è una branca del più generale diritto punitivo. Tale diritto comprendo tutti quei settori dell'ordinamento che sono connotati dall'applicazione di sanzioni per la tutela di beni giuridici. Al di là delle varie connotazione assunte dal diritto penale nel tempo, ad oggi, si presenta a tutti gli effetti integrato nel sistema penale generale di cui ha connotazione complementare. Il diritto penale militare è unico nel suo genere poiché, seppur paritetico ad altre branche del diritto penale, vedasi diritto penale della navigazione o tributario per citarne alcuni, innanzitutto trova una rilevanza assiologia diretta a livello costituzionale . Da sempre, compito primario delle forze armate è stata la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Dal punto di vista fattuale, il servizio militare è stata la principale causa di soggezione del cittadino al diritto penale militare. Dal punto di vista processuale, invece, la rilevanza assiologica del diritto penale militare trova giustificazione nell'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione che stabilisce: I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi dagli appartenenti alle FF.AA . In questi termini, l'originaria integrità autoreferenziale del diritto penale militare trova come proprio corollario il fatto che esso venga applicato da un'autorità giudiziaria speciale, distinta e separata dall'autorità giudiziaria ordinaria. Lo stesso non accade per gli altri sottosistemi del diritto penale generale. La legislazione penale militare, infatti, si presenta come parte del più generale ordinamento militare, espressivo di una comunità separata: quella in uniforme per l'esattezza. Di conseguenza, l'ordinamento militare è si riconosciuto come parte del più generale ordinamento statale ma allo stesso tempo ne è distinto. La particolarità del diritto penale militare trova giustificazione ancora una volta nella Costituzione che garantisce e tutela i diritti fondamentali dell'uomo anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la propria rispettiva personalità . Esso, quindi, pur nascendo come parte di un ordinamento giuridico separato (l'ordinamento militare), per l'esigenze proprie della comunità sottostante (i militari), per la tutela degli interessi peculiari dell'apparato militare, perviene all'ordinamento giuridico generale. Come già detto, la specificità di questo ambito del diritto si riscontra anche dal punto di vista processuale; in quanto l'autorità che è chiamata ad applicare la norma penale militare è altra rispetto a quella ordinaria. Quanto detto era soprattutto vero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, in quanto ad oggi l'autorità giudiziaria militare come autorità speciale è esclusivamente residuale e subordinata rispetto all'autorità giudiziaria ordinaria. In seguito però, ad alcune evoluzioni avvenute in alcuni settori ordinamentali quali ad esempio la giurisdizione amministrativa o tributaria, in cui l'autorità giudiziaria di competenza ha riassunto in una pluralità di settori una giurisdizione esclusiva, è lecito pensare che vi sia una eguale evoluzione anche per il diritto penale militare; soprattutto in virtù delle modifiche introdotte dalla legge 6/02. Tale norma ha introdotto, con un richiamo per relationem, nel catalogo dei reati militari di guerra anche i reati comuni purché commessi da un appartenente alle FF.AA. a danno di un altro appartenente delle Forze Armate o del servizio militare.

I REATI MILITARI DI INSUBORDINAZIONE E ABUSO D'AUTORITA'

PALUMBO, GIUSEPPE
2017/2018

Abstract

Il diritto penale militare è una branca del più generale diritto punitivo. Tale diritto comprendo tutti quei settori dell'ordinamento che sono connotati dall'applicazione di sanzioni per la tutela di beni giuridici. Al di là delle varie connotazione assunte dal diritto penale nel tempo, ad oggi, si presenta a tutti gli effetti integrato nel sistema penale generale di cui ha connotazione complementare. Il diritto penale militare è unico nel suo genere poiché, seppur paritetico ad altre branche del diritto penale, vedasi diritto penale della navigazione o tributario per citarne alcuni, innanzitutto trova una rilevanza assiologia diretta a livello costituzionale . Da sempre, compito primario delle forze armate è stata la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Dal punto di vista fattuale, il servizio militare è stata la principale causa di soggezione del cittadino al diritto penale militare. Dal punto di vista processuale, invece, la rilevanza assiologica del diritto penale militare trova giustificazione nell'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione che stabilisce: I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi dagli appartenenti alle FF.AA . In questi termini, l'originaria integrità autoreferenziale del diritto penale militare trova come proprio corollario il fatto che esso venga applicato da un'autorità giudiziaria speciale, distinta e separata dall'autorità giudiziaria ordinaria. Lo stesso non accade per gli altri sottosistemi del diritto penale generale. La legislazione penale militare, infatti, si presenta come parte del più generale ordinamento militare, espressivo di una comunità separata: quella in uniforme per l'esattezza. Di conseguenza, l'ordinamento militare è si riconosciuto come parte del più generale ordinamento statale ma allo stesso tempo ne è distinto. La particolarità del diritto penale militare trova giustificazione ancora una volta nella Costituzione che garantisce e tutela i diritti fondamentali dell'uomo anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la propria rispettiva personalità . Esso, quindi, pur nascendo come parte di un ordinamento giuridico separato (l'ordinamento militare), per l'esigenze proprie della comunità sottostante (i militari), per la tutela degli interessi peculiari dell'apparato militare, perviene all'ordinamento giuridico generale. Come già detto, la specificità di questo ambito del diritto si riscontra anche dal punto di vista processuale; in quanto l'autorità che è chiamata ad applicare la norma penale militare è altra rispetto a quella ordinaria. Quanto detto era soprattutto vero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, in quanto ad oggi l'autorità giudiziaria militare come autorità speciale è esclusivamente residuale e subordinata rispetto all'autorità giudiziaria ordinaria. In seguito però, ad alcune evoluzioni avvenute in alcuni settori ordinamentali quali ad esempio la giurisdizione amministrativa o tributaria, in cui l'autorità giudiziaria di competenza ha riassunto in una pluralità di settori una giurisdizione esclusiva, è lecito pensare che vi sia una eguale evoluzione anche per il diritto penale militare; soprattutto in virtù delle modifiche introdotte dalla legge 6/02. Tale norma ha introdotto, con un richiamo per relationem, nel catalogo dei reati militari di guerra anche i reati comuni purché commessi da un appartenente alle FF.AA. a danno di un altro appartenente delle Forze Armate o del servizio militare.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/127395