L'Unione Europea nasce come una comunità prettamente a carattere economico. Benché oggi giorno si sprechino i dibattiti sulla necessità di un legame maggiormente politico, i veri tiranti del sistema sono rapporti di tipo economico. Pur apparendo cinica come analisi, la realtà dei fatti ci presenta un sistema normativo imperniato su fenomeni economici che si sviluppano a partire da ciò che venne definito come il principio cardine: ¿la libertà di circolazione delle merci¿. Ovviamente anche le altre tre libertà di circolazione (persone servizi e capitali) non sono da meno, tuttavia è innegabile che le merci svolgano un ruolo di primo piano all'interno dell'Unione Europea. La mia analisi parte di qui: la merce come elemento unificante e (quasi)unificato. La merce come elemento di armonizzazione all'interno di un territorio nuovo e in pace dopo anni di conflitti. A far da sfondo a tutti i passi della Commissione nella costruzione di un mercato unico troviamo importanti riferimenti normativi. L'articolo 101 TFUE sottolinea come l'Unione si preponga come finalità massima quella di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici e di agevolare la libera circolazione delle merci. Si affiancano gli articoli 28 e 29 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che sanciscono il divieto fra gli Stati Membri di porre dazi doganali all'importazione e all'esportazione e qualsiasi altra forma di tassa di effetto equivalente. Sono inoltre da considerare come in ¿libera pratica¿ in uno Stato Membro i prodotti provenienti da stati terzi, ovvero fuori dal territorio dell'Unione. Nei vari ¿considerando¿ della direttiva 374/85/CEE in tema di ¿responsabilità del produttore¿ di cui ci occuperemo vengono messi in luce alcuni aspetti di particolare interesse. Il primo ¿considerando¿ recita: "...il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune." Deduciamo quindi il ruolo importantissimo della direttiva in tema di armonizzazione dei differenti sistemi giuridici. Essa è infatti strumento del tutto particolare se si pensa che a partire dagli anni 50 si è venuta insediando, al di là delle realtà nazionali, una comunità il cui compito è decidere per le comunità aderenti stesse. Direttiva quindi, come strumento di gestione degli operatori economici in un sistema pluristatale ma il cui indirizzo promana sempre da Bruxelles. Questa direttiva pone in essere una sostanziale responsabilità oggettiva in capo a chi produce beni destinati al consumo ¿rigorosamente¿ privato che prescinde da elementi oggettivi come dolo e colpa. Vengono annoverate tutte le fattispecie di prodotto da essa contemplate (compreso l'intervento della Direttiva 1999/34/CE) e viene previsto a carico del danneggiato l'onere della prova del danno subìto, del difetto e del legame di causalità tra i due.

La mancata armonizzazione della responsabilità del produttore: i sistemi giuridici francese ed italiano a confronto.

VIVONE, MARCO
2013/2014

Abstract

L'Unione Europea nasce come una comunità prettamente a carattere economico. Benché oggi giorno si sprechino i dibattiti sulla necessità di un legame maggiormente politico, i veri tiranti del sistema sono rapporti di tipo economico. Pur apparendo cinica come analisi, la realtà dei fatti ci presenta un sistema normativo imperniato su fenomeni economici che si sviluppano a partire da ciò che venne definito come il principio cardine: ¿la libertà di circolazione delle merci¿. Ovviamente anche le altre tre libertà di circolazione (persone servizi e capitali) non sono da meno, tuttavia è innegabile che le merci svolgano un ruolo di primo piano all'interno dell'Unione Europea. La mia analisi parte di qui: la merce come elemento unificante e (quasi)unificato. La merce come elemento di armonizzazione all'interno di un territorio nuovo e in pace dopo anni di conflitti. A far da sfondo a tutti i passi della Commissione nella costruzione di un mercato unico troviamo importanti riferimenti normativi. L'articolo 101 TFUE sottolinea come l'Unione si preponga come finalità massima quella di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici e di agevolare la libera circolazione delle merci. Si affiancano gli articoli 28 e 29 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che sanciscono il divieto fra gli Stati Membri di porre dazi doganali all'importazione e all'esportazione e qualsiasi altra forma di tassa di effetto equivalente. Sono inoltre da considerare come in ¿libera pratica¿ in uno Stato Membro i prodotti provenienti da stati terzi, ovvero fuori dal territorio dell'Unione. Nei vari ¿considerando¿ della direttiva 374/85/CEE in tema di ¿responsabilità del produttore¿ di cui ci occuperemo vengono messi in luce alcuni aspetti di particolare interesse. Il primo ¿considerando¿ recita: "...il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune." Deduciamo quindi il ruolo importantissimo della direttiva in tema di armonizzazione dei differenti sistemi giuridici. Essa è infatti strumento del tutto particolare se si pensa che a partire dagli anni 50 si è venuta insediando, al di là delle realtà nazionali, una comunità il cui compito è decidere per le comunità aderenti stesse. Direttiva quindi, come strumento di gestione degli operatori economici in un sistema pluristatale ma il cui indirizzo promana sempre da Bruxelles. Questa direttiva pone in essere una sostanziale responsabilità oggettiva in capo a chi produce beni destinati al consumo ¿rigorosamente¿ privato che prescinde da elementi oggettivi come dolo e colpa. Vengono annoverate tutte le fattispecie di prodotto da essa contemplate (compreso l'intervento della Direttiva 1999/34/CE) e viene previsto a carico del danneggiato l'onere della prova del danno subìto, del difetto e del legame di causalità tra i due.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/127311