La tesi tratta un argomento piuttosto inconsueto: il pegno costituito su quote di società di persone. La particolarità deriva dal fatto che la materia non trova spazio all' interno del nostro codice civile, prevedendo quest'ultimo la possibilità di costituire in pegno esclusivamente le quote di società di capitali. La questione analizzata trova dei riferimenti solamente in letteratura e giurisprudenza, che portano comunque alla creazione di una prassi giuridica nella direzione dell'ammissibilità del pegno su quota di società personali. In particolar modo è da porre in evidenza il ruolo svolto dalla giurisprudenza, che dopo aver inizialmente negato la possibilità di costituire la garanzia reale sulle suddette quote, cambia orientamento in favore dell'ammissibilità della costituzione stessa. In dottrina sono state poi elaborate diverse teorie concernenti la modalità di costituzione in pegno: quella preferibile è la tesi che qualifica il pegno come la figura di cui all'articolo 2806 del codice civile, vale a dire il pegno di diritti diversi dai crediti. Questo orientamento ritiene che la quota sarebbe un diritto con contenuto complesso, motivo per cui il pegno si costituirebbe nella medesima forma richiesta per il trasferimento dei diritti stessi. La ragione per la quale la costituzione del pegno su quote di società di persone è quindi ammesso, purchè avvenga con le stesse modalità previste per il trasferimento della partecipazione sociale, è semplice: l'atto costitutivo del pegno introduce delle modifiche al contratto sociale, dal momento in cui il creditore pignoratizio acquista poteri di gestione all'interno della società, e considerando inoltre che la quota potrebbe essere venduta o assegnata in pagamento, in caso di inadempimento del debitore ¿ socio, con inevitabile variazione della compagine sociale. Se fosse possibile, infatti, sottoporre a pegno la quota con il solo consenso del del debitore ¿ socio, si autorizzerebbe (in via potenziale) l'ingresso in società di terzi estranei, acquirenti della partecipazione in sede di esecuzione forzata: questo comporterebbe, però, la violazione dell'articolo 2252 del codice civile, che richiede il consenso di tutti i soci per le variazioni del contratto sociale, se non è diversamente convenuto. Il problema si pone proprio perché sono considerate le società di persone, che sono fondate sull' intuitu personae. La fiducia tra i diversi membri della compagine sociale, infatti, è caratteristica fondamentale ed imprescindibile nella società semplice, in quella in nome collettivo ed in quella in accomandita semplice. Proprio la summenzionata fiducia rende tendenzialmente necessario il coinvolgimento di tutti i soci per le decisioni che comporterebbero cambiamenti rispetto a quanto convenuto nel contratto sociale. L'analisi si è inoltre estesa ad individuare criteri di ripartizione, tra creditore pignoratizio e debitore ¿ socio, di tutta una serie di diritti derivanti dalla partecipazione sociale. Infine, è stata inevitabilmente affrontata la questione su cosa accadrebbe in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita da parte del debitore ¿ socio.
Il pegno su quote di società di persone
PANZONE, FRANCESCO
2013/2014
Abstract
La tesi tratta un argomento piuttosto inconsueto: il pegno costituito su quote di società di persone. La particolarità deriva dal fatto che la materia non trova spazio all' interno del nostro codice civile, prevedendo quest'ultimo la possibilità di costituire in pegno esclusivamente le quote di società di capitali. La questione analizzata trova dei riferimenti solamente in letteratura e giurisprudenza, che portano comunque alla creazione di una prassi giuridica nella direzione dell'ammissibilità del pegno su quota di società personali. In particolar modo è da porre in evidenza il ruolo svolto dalla giurisprudenza, che dopo aver inizialmente negato la possibilità di costituire la garanzia reale sulle suddette quote, cambia orientamento in favore dell'ammissibilità della costituzione stessa. In dottrina sono state poi elaborate diverse teorie concernenti la modalità di costituzione in pegno: quella preferibile è la tesi che qualifica il pegno come la figura di cui all'articolo 2806 del codice civile, vale a dire il pegno di diritti diversi dai crediti. Questo orientamento ritiene che la quota sarebbe un diritto con contenuto complesso, motivo per cui il pegno si costituirebbe nella medesima forma richiesta per il trasferimento dei diritti stessi. La ragione per la quale la costituzione del pegno su quote di società di persone è quindi ammesso, purchè avvenga con le stesse modalità previste per il trasferimento della partecipazione sociale, è semplice: l'atto costitutivo del pegno introduce delle modifiche al contratto sociale, dal momento in cui il creditore pignoratizio acquista poteri di gestione all'interno della società, e considerando inoltre che la quota potrebbe essere venduta o assegnata in pagamento, in caso di inadempimento del debitore ¿ socio, con inevitabile variazione della compagine sociale. Se fosse possibile, infatti, sottoporre a pegno la quota con il solo consenso del del debitore ¿ socio, si autorizzerebbe (in via potenziale) l'ingresso in società di terzi estranei, acquirenti della partecipazione in sede di esecuzione forzata: questo comporterebbe, però, la violazione dell'articolo 2252 del codice civile, che richiede il consenso di tutti i soci per le variazioni del contratto sociale, se non è diversamente convenuto. Il problema si pone proprio perché sono considerate le società di persone, che sono fondate sull' intuitu personae. La fiducia tra i diversi membri della compagine sociale, infatti, è caratteristica fondamentale ed imprescindibile nella società semplice, in quella in nome collettivo ed in quella in accomandita semplice. Proprio la summenzionata fiducia rende tendenzialmente necessario il coinvolgimento di tutti i soci per le decisioni che comporterebbero cambiamenti rispetto a quanto convenuto nel contratto sociale. L'analisi si è inoltre estesa ad individuare criteri di ripartizione, tra creditore pignoratizio e debitore ¿ socio, di tutta una serie di diritti derivanti dalla partecipazione sociale. Infine, è stata inevitabilmente affrontata la questione su cosa accadrebbe in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita da parte del debitore ¿ socio.File | Dimensione | Formato | |
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