IL CANONE DI DILIGENZA DI CUI ALL' ART. 2392 C.C. Gli amministratori delle società di capitali sono sottoposti alla responsabilità civile disciplinata dall' art. 2392 c.c., il quale recita: “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381c.c., sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”. La responsabilità verso la società ha natura contrattuale, in quanto deriva da un rapporto di amministrazione i cui contenuti sono determinati dalla legge dello statuto. Il parametro sulla base del quale deve essere valutato l'adempimento dell'amministratore ai propri doveri è stato mutato con l'intervento normativo scaturito dalla Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, in materia di diritto societario. Tale riforma ha puntualizzato il criterio della diligenza con il duplice richiamo alla natura dell'incarico e alle specifiche competenze possedute dall'amministratore.
Il canone di diligenza di cui all' art. 2392 c.c.
ARMENIO, DAVIDE
2019/2020
Abstract
IL CANONE DI DILIGENZA DI CUI ALL' ART. 2392 C.C. Gli amministratori delle società di capitali sono sottoposti alla responsabilità civile disciplinata dall' art. 2392 c.c., il quale recita: “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381c.c., sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”. La responsabilità verso la società ha natura contrattuale, in quanto deriva da un rapporto di amministrazione i cui contenuti sono determinati dalla legge dello statuto. Il parametro sulla base del quale deve essere valutato l'adempimento dell'amministratore ai propri doveri è stato mutato con l'intervento normativo scaturito dalla Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, in materia di diritto societario. Tale riforma ha puntualizzato il criterio della diligenza con il duplice richiamo alla natura dell'incarico e alle specifiche competenze possedute dall'amministratore.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/126921