Il termine adozione indica sia nel linguaggio comune che in quello giuridico, un istituto complesso e di antica tradizione. Proprio per questo motivo questo istituto ha origini antiche, le prime notizie sull'adozione, intesa come passaggio di una persona da un nucleo familiare ad un altro, si rinvengono nel 2000 a.C. nel codice di Hammurabi. Tuttavia, notizie più precise si hanno in riferimento a due civiltà tra le più antiche del globo, la civiltà greca e quella egiziana. Sarà però presso i Romani che l'istituto dell'adozione raggiunse il suo massimo sviluppo, venendo utilizzata per una serie di scopi estremamente importanti, aventi soprattutto natura politica. Un sensibile mutamento di disciplina si avrà con Giustiniano, il quale, nel 531 d.C., riformò l'istituto dell'adozione distinguendo tra due figure: la prima era costituita dall'adoptio plena, la seconda era costituita dall'adoptio minus plena. A partire dalla fine del secolo XVII l'istituto dell'adozione subì un periodo di rinnovata fortuna perché fu accolto in tutte le legislazioni europee, restando ignoto solamente agli ordinamenti di matrice anglosassone, presso i quali venne regolato molto più tardi. L'istituto dell'adozione in Italia, a partire dal XVIII secolo, assunse una funzione di natura prevalentemente patrimoniale. Come emergerà dalla lettura delle pagine che seguono, possiamo affermare che parte del dibattito affonda le proprie radici proprio nella configurazione che l'istituto dell'adozione ha avuto nel diritto tardo medioevale e ancor prima, in quello romano. Le scelte che il legislatore italiano ed internazionale, a loro volta, hanno compiuto negli anni si conformano o si diversificano rispetto alle tradizioni giuridiche risalenti. Dunque possiamo affermare che l'elemento comune a tutti gli istituti di adozione pone le sue radici nel vincolo di natura giuridica che si instaura tra due individui non legati biologicamente. L'adozione, pertanto, è quell' istituto che consente con modi e forme tra loro diverse, di creare un legame giuridico, ed anche, seppur non necessariamente, affettivo, tra soggetti che generalmente non sono legati da vincoli di sangue, dunque facciamo riferimento a soggetti rimasti senza genitori naturali o da questi non riconosciuti o non educabili. Sarà questa definizione quella che consentirà di ricostruire il mutamento che l'istituto ha assunto nel corso dei secoli, giungendo sino ai giorni nostri.

Adrogatio e adoptio: due istituti di adozione a confronto

CAMPAGNA, MARIA LUCIA
2019/2020

Abstract

Il termine adozione indica sia nel linguaggio comune che in quello giuridico, un istituto complesso e di antica tradizione. Proprio per questo motivo questo istituto ha origini antiche, le prime notizie sull'adozione, intesa come passaggio di una persona da un nucleo familiare ad un altro, si rinvengono nel 2000 a.C. nel codice di Hammurabi. Tuttavia, notizie più precise si hanno in riferimento a due civiltà tra le più antiche del globo, la civiltà greca e quella egiziana. Sarà però presso i Romani che l'istituto dell'adozione raggiunse il suo massimo sviluppo, venendo utilizzata per una serie di scopi estremamente importanti, aventi soprattutto natura politica. Un sensibile mutamento di disciplina si avrà con Giustiniano, il quale, nel 531 d.C., riformò l'istituto dell'adozione distinguendo tra due figure: la prima era costituita dall'adoptio plena, la seconda era costituita dall'adoptio minus plena. A partire dalla fine del secolo XVII l'istituto dell'adozione subì un periodo di rinnovata fortuna perché fu accolto in tutte le legislazioni europee, restando ignoto solamente agli ordinamenti di matrice anglosassone, presso i quali venne regolato molto più tardi. L'istituto dell'adozione in Italia, a partire dal XVIII secolo, assunse una funzione di natura prevalentemente patrimoniale. Come emergerà dalla lettura delle pagine che seguono, possiamo affermare che parte del dibattito affonda le proprie radici proprio nella configurazione che l'istituto dell'adozione ha avuto nel diritto tardo medioevale e ancor prima, in quello romano. Le scelte che il legislatore italiano ed internazionale, a loro volta, hanno compiuto negli anni si conformano o si diversificano rispetto alle tradizioni giuridiche risalenti. Dunque possiamo affermare che l'elemento comune a tutti gli istituti di adozione pone le sue radici nel vincolo di natura giuridica che si instaura tra due individui non legati biologicamente. L'adozione, pertanto, è quell' istituto che consente con modi e forme tra loro diverse, di creare un legame giuridico, ed anche, seppur non necessariamente, affettivo, tra soggetti che generalmente non sono legati da vincoli di sangue, dunque facciamo riferimento a soggetti rimasti senza genitori naturali o da questi non riconosciuti o non educabili. Sarà questa definizione quella che consentirà di ricostruire il mutamento che l'istituto ha assunto nel corso dei secoli, giungendo sino ai giorni nostri.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/125522