La tesi ha avuto ad oggetto l’analisi delle varie forme di assistenza al familiare disabile previste dall’ordinamento italiano definite nel corso del tempo al fine di far fronte a tutte le esigenze dei lavoratori e lavoratrici subordinati, del settore pubblico e privato, che nella loro vita lavorativa devono conciliare le esigenze della loro vita professionale con quella di prestare cura ed assistenza ai familiari disabili. Si è analizzata l’evoluzione dell’handicap e della disabilità sia come nozione riscontrando che nel nostro ordinamento manca una nozione unitaria di disabilità, sia come diritto della previdenza sociale riconosciuto dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. A livello sovranazionale si è evidenziato l’importanza della Convenzione Onu del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nota anche come Carta di Nizza e della Direttiva n. 2000/78/CE, quest’ultima rilevante in termini di garanzia del diritto di parità di trattamento tra le persone sul luogo di lavoro indipendentemente dalla loro disabilità. L’interesse primario degli strumenti predisposti dall’ordinamento è l’esigenza di tutela della persona disabile che si esplica attraverso un vincolo solidaristico, il quale si manifesta nel rapporto affettivo qualificato tra la persona disabile e il lavoratore che usufruisce della tutela. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” rappresenta il primo reale intervento contenente i principi generali ai quali fa riferimento l’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza alla persona handicappata. Sono stati descritti gli istituti del prolungamento del congedo parentale, dei riposi giornalieri e permessi per l’assistenza di familiare disabile di cui all’art. 33, co. 1, 2, 3, della l. n. 104/1992 e quello del congedo straordinario disciplinato dall’art. 42, co. 5 del d. lgs. 151/2001, delineando per ogni tutela i presupposti oggettivi e soggettivi d’accesso, i beneficiari, la durata, il trattamento economico e previdenziale ed i criteri di cumulabilità delle tutele sottolineando che la cumulabilità è stata prevista dal legislatore in caso di fruizione di tutele con finalità diverse, con eccezioni previste dalla norma. Si è evidenziata l’importanza delle innovazioni introdotte dalla l. n. 53/2000 riguardanti l’eliminazione del requisito della convivenza del lavoratore con il disabile, sostituito con i requisititi di esclusiva e continuativa, in seguito eliminato, per arrivare al riconoscimento della figura genitoriale sulla base del quale il prolungamento del congedo parentale sarà da quel momento riconosciuto in alternativa alla madre lavoratrice o, al padre lavoratore per un periodo massimo di tre anni a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno, salvo eccezione previste dalla norma. Si è sottolineato che il diritto al prolungamento è una misura alternativa al diritto di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del figlio disabile, rapportabili all’orario di lavoro. Nel proseguo si è descritta l’evoluzione della tutela dei tre giorni di permesso retribuiti oggetto di interpretazione di diverse circolari amministrative ed interventi della giurisprudenza. Si è successivamente esposta la riforma operata dal d. lgs. 183/2010 che è andata limitare il diritto ai permessi ai genitori e parenti e affini entro
Le forme di assistenza al familiare disabile
BRUSAFERRO, ANITA
2019/2020
Abstract
La tesi ha avuto ad oggetto l’analisi delle varie forme di assistenza al familiare disabile previste dall’ordinamento italiano definite nel corso del tempo al fine di far fronte a tutte le esigenze dei lavoratori e lavoratrici subordinati, del settore pubblico e privato, che nella loro vita lavorativa devono conciliare le esigenze della loro vita professionale con quella di prestare cura ed assistenza ai familiari disabili. Si è analizzata l’evoluzione dell’handicap e della disabilità sia come nozione riscontrando che nel nostro ordinamento manca una nozione unitaria di disabilità, sia come diritto della previdenza sociale riconosciuto dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. A livello sovranazionale si è evidenziato l’importanza della Convenzione Onu del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nota anche come Carta di Nizza e della Direttiva n. 2000/78/CE, quest’ultima rilevante in termini di garanzia del diritto di parità di trattamento tra le persone sul luogo di lavoro indipendentemente dalla loro disabilità. L’interesse primario degli strumenti predisposti dall’ordinamento è l’esigenza di tutela della persona disabile che si esplica attraverso un vincolo solidaristico, il quale si manifesta nel rapporto affettivo qualificato tra la persona disabile e il lavoratore che usufruisce della tutela. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” rappresenta il primo reale intervento contenente i principi generali ai quali fa riferimento l’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza alla persona handicappata. Sono stati descritti gli istituti del prolungamento del congedo parentale, dei riposi giornalieri e permessi per l’assistenza di familiare disabile di cui all’art. 33, co. 1, 2, 3, della l. n. 104/1992 e quello del congedo straordinario disciplinato dall’art. 42, co. 5 del d. lgs. 151/2001, delineando per ogni tutela i presupposti oggettivi e soggettivi d’accesso, i beneficiari, la durata, il trattamento economico e previdenziale ed i criteri di cumulabilità delle tutele sottolineando che la cumulabilità è stata prevista dal legislatore in caso di fruizione di tutele con finalità diverse, con eccezioni previste dalla norma. Si è evidenziata l’importanza delle innovazioni introdotte dalla l. n. 53/2000 riguardanti l’eliminazione del requisito della convivenza del lavoratore con il disabile, sostituito con i requisititi di esclusiva e continuativa, in seguito eliminato, per arrivare al riconoscimento della figura genitoriale sulla base del quale il prolungamento del congedo parentale sarà da quel momento riconosciuto in alternativa alla madre lavoratrice o, al padre lavoratore per un periodo massimo di tre anni a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno, salvo eccezione previste dalla norma. Si è sottolineato che il diritto al prolungamento è una misura alternativa al diritto di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del figlio disabile, rapportabili all’orario di lavoro. Nel proseguo si è descritta l’evoluzione della tutela dei tre giorni di permesso retribuiti oggetto di interpretazione di diverse circolari amministrative ed interventi della giurisprudenza. Si è successivamente esposta la riforma operata dal d. lgs. 183/2010 che è andata limitare il diritto ai permessi ai genitori e parenti e affini entroFile | Dimensione | Formato | |
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