Nell'ordinamento tributario vi sono numerose disposizioni nelle quali i complessi rapporti fra impresa ed utilità sociale vengono a contatto. La ratio che inspira tali disposizioni è quella di istituire, tramite lo strumento tributario, una forma di relazione fra l'impresa e l'utilità sociale. Suddetta relazione rappresenta un interesse non individualistico. In alcuni casi viene istituita una disciplina fiscale speciale con riguardo ad alcune specifiche fattispecie. Si pensi ad esempio agli oneri di utilità sociale o alla disciplina degli enti collettivi rivolti al perseguimento di scopi di utilità sociale. La regolamentazione della prima categoria sopra menzionata è percepita come una evidente eccezione ai principi che regolano la tassazione del reddito d'impresa, con particolare riferimento al principio di inerenza; nel secondo caso, i proventi di tale attività sono assoggettati a regimi fiscali speciali aventi natura agevolativa. Si denota così un rapporto di specialità rispetto alle altre disposizioni presenti in tale ordinamento, legittimato dalla stessa Carta Costituzionale nonostante la regola dell'eguaglianza tributaria. Essa infatti impone lo stesso trattamento fiscale delle fattispecie manifestanti la stessa capacità contributiva, ma ammette anche tendenze diverse purché rivolte a garantire la realizzazione di valori con una differente giustificazione costituzionale. Ciò ha, quindi, una finalità extrafiscale che oltrepassa la mera funzione di reperimento delle risorse necessarie alla spesa Statale. Queste stesse disposizioni, in base ad una differente prospettiva, devono trovare giustificazione in una mitigazione della capacità contributiva dei loro destinatari o nell'aumento dell'attitudine a concorrere alle spese pubbliche. Da queste riflessioni deriva che la legittimità delle disposizioni istituenti e valorizzanti una qualche tipologia di inerenza fra l'attività dell'impresa e l'utilità sociale discende la possibilità di sostenere che tale difforme trattamento, rispetto all'uguaglianza costituzionale, è basato su un giudizio razionale extratributario. Inoltre tale logica non fuoriesce completamente dall'aspetto tributario e può creare conseguenze in termini di accrescimento o di flessione delle risorse collettive. Queste disposizioni permettono alla normativa tributaria di orientare, grazie al meccanismo della leva fiscale, il comportamento delle imprese per incentivare o disincentivare determinati comportamenti. L'assenza di imposizioni e divieti e la presenza di incentivazioni o disincentivazioni permette all'ordinamento tributario di distinguere i suoi interventi normativi da quelli presenti in altri settori dell'ordinamento. Permane tuttavia un interrogativo relativo alle modalità ed alle condizioni di tale intervento. Non è, infatti, irrilevante la scelta tra il considerare l'impresa socialmente responsabile, nell'accezione dell'art. 41 della Costituzione in cui si affianca il concetto di libertà di impresa e quello di utilità sociale, ed il reputare che l'integrazione sociale sia una libera scelta dell'impresa, salvi i limiti necessari alla salvaguardia dei valori non imprenditoriali.
FISCALITA' D'IMPRESA E UTILITA' SOCIALE
ZAHARIA, GEORGIANA ROXANA
2014/2015
Abstract
Nell'ordinamento tributario vi sono numerose disposizioni nelle quali i complessi rapporti fra impresa ed utilità sociale vengono a contatto. La ratio che inspira tali disposizioni è quella di istituire, tramite lo strumento tributario, una forma di relazione fra l'impresa e l'utilità sociale. Suddetta relazione rappresenta un interesse non individualistico. In alcuni casi viene istituita una disciplina fiscale speciale con riguardo ad alcune specifiche fattispecie. Si pensi ad esempio agli oneri di utilità sociale o alla disciplina degli enti collettivi rivolti al perseguimento di scopi di utilità sociale. La regolamentazione della prima categoria sopra menzionata è percepita come una evidente eccezione ai principi che regolano la tassazione del reddito d'impresa, con particolare riferimento al principio di inerenza; nel secondo caso, i proventi di tale attività sono assoggettati a regimi fiscali speciali aventi natura agevolativa. Si denota così un rapporto di specialità rispetto alle altre disposizioni presenti in tale ordinamento, legittimato dalla stessa Carta Costituzionale nonostante la regola dell'eguaglianza tributaria. Essa infatti impone lo stesso trattamento fiscale delle fattispecie manifestanti la stessa capacità contributiva, ma ammette anche tendenze diverse purché rivolte a garantire la realizzazione di valori con una differente giustificazione costituzionale. Ciò ha, quindi, una finalità extrafiscale che oltrepassa la mera funzione di reperimento delle risorse necessarie alla spesa Statale. Queste stesse disposizioni, in base ad una differente prospettiva, devono trovare giustificazione in una mitigazione della capacità contributiva dei loro destinatari o nell'aumento dell'attitudine a concorrere alle spese pubbliche. Da queste riflessioni deriva che la legittimità delle disposizioni istituenti e valorizzanti una qualche tipologia di inerenza fra l'attività dell'impresa e l'utilità sociale discende la possibilità di sostenere che tale difforme trattamento, rispetto all'uguaglianza costituzionale, è basato su un giudizio razionale extratributario. Inoltre tale logica non fuoriesce completamente dall'aspetto tributario e può creare conseguenze in termini di accrescimento o di flessione delle risorse collettive. Queste disposizioni permettono alla normativa tributaria di orientare, grazie al meccanismo della leva fiscale, il comportamento delle imprese per incentivare o disincentivare determinati comportamenti. L'assenza di imposizioni e divieti e la presenza di incentivazioni o disincentivazioni permette all'ordinamento tributario di distinguere i suoi interventi normativi da quelli presenti in altri settori dell'ordinamento. Permane tuttavia un interrogativo relativo alle modalità ed alle condizioni di tale intervento. Non è, infatti, irrilevante la scelta tra il considerare l'impresa socialmente responsabile, nell'accezione dell'art. 41 della Costituzione in cui si affianca il concetto di libertà di impresa e quello di utilità sociale, ed il reputare che l'integrazione sociale sia una libera scelta dell'impresa, salvi i limiti necessari alla salvaguardia dei valori non imprenditoriali.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/12059