Nella previgente Legge fallimentare, l'art. 90 prevedeva la possibilità di effettuare l'esercizio provvisorio solo nel caso in cui, dall'interruzione improvvisa dell'attività aziendale, potesse derivarne un danno "grave ed irreparabile". La nuova Legge fallimentare ha dettato un disciplina più organica in questa materia, introducendo oltre alla previsione di un danno grave, anche la valutazione della circostanza che, dalla continuazione dell'attività aziendale, non derivi un pregiudizio ai creditori. L'esercizio provvisorio è disposto dal Tribunale con la dichiarazione di fallimento. Successivamente è proposto dal curatore ed è autorizzato dal giudice delegato previo parere conforme del comitato dei creditori. L'esercizio provvisorio può riguardare l'intera azienda o rami di essa. Per ciò che concerne il sistema dei controlli durante l'esercizio provvisorio, il legislatore della riforma ha previsto che ogni tre mesi il curatore debba convocare il comitato dei creditori onde relazionare sull'andamento della gestione. La riunione deve concludersi di fatto con un giudizio sull'opportunità della continuazione dello stesso. Infatti, se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità della continuazione, il giudice ne ordina l'immediata cessazione. Ogni sei mesi, e comunque in caso di cessazione, il curatore deposita in cancelleria un rendiconto dell'attività. Per quanto il legislatore non ha previsto delle indicazioni sul contenuto di tale rendiconto, si ritiene che tale rendiconto debba essere predisposto in una forma molto simile al bilancio di esercizio, dando enfasi, non solo al risultato della gestione, ma anche al vantaggio derivato ai creditori. Il curatore è comunque obbligato a riferire subito al giudice delegato eventuali fatti che possono pregiudicare l'andamento e la prosecuzione dell'esercizio provvisorio Comunque anche il Tribunale, in qualsiasi momento, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può disporre la cessazione dell'esercizio provvisorio con decreto non soggetto a reclamo. Le vere novità introdotte dal legislatore riguardano la regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti e dei debiti sorti durante la gestione provvisoria. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 104 bis prevede che: ¿ i contratti pendenti proseguano, tranne che il curatore non decida sospenderli o scioglierli; ¿ i crediti sorti durante lo stesso sono soddisfatti in prededuzione; ¿ al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio, si applicano le disposizioni relative agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, di cui agli artt. dal 72 all'83 bis L.F.
L'ESERCIZIO PROVVISORIO NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE
ROMEO, MARTINA
2011/2012
Abstract
Nella previgente Legge fallimentare, l'art. 90 prevedeva la possibilità di effettuare l'esercizio provvisorio solo nel caso in cui, dall'interruzione improvvisa dell'attività aziendale, potesse derivarne un danno "grave ed irreparabile". La nuova Legge fallimentare ha dettato un disciplina più organica in questa materia, introducendo oltre alla previsione di un danno grave, anche la valutazione della circostanza che, dalla continuazione dell'attività aziendale, non derivi un pregiudizio ai creditori. L'esercizio provvisorio è disposto dal Tribunale con la dichiarazione di fallimento. Successivamente è proposto dal curatore ed è autorizzato dal giudice delegato previo parere conforme del comitato dei creditori. L'esercizio provvisorio può riguardare l'intera azienda o rami di essa. Per ciò che concerne il sistema dei controlli durante l'esercizio provvisorio, il legislatore della riforma ha previsto che ogni tre mesi il curatore debba convocare il comitato dei creditori onde relazionare sull'andamento della gestione. La riunione deve concludersi di fatto con un giudizio sull'opportunità della continuazione dello stesso. Infatti, se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità della continuazione, il giudice ne ordina l'immediata cessazione. Ogni sei mesi, e comunque in caso di cessazione, il curatore deposita in cancelleria un rendiconto dell'attività. Per quanto il legislatore non ha previsto delle indicazioni sul contenuto di tale rendiconto, si ritiene che tale rendiconto debba essere predisposto in una forma molto simile al bilancio di esercizio, dando enfasi, non solo al risultato della gestione, ma anche al vantaggio derivato ai creditori. Il curatore è comunque obbligato a riferire subito al giudice delegato eventuali fatti che possono pregiudicare l'andamento e la prosecuzione dell'esercizio provvisorio Comunque anche il Tribunale, in qualsiasi momento, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può disporre la cessazione dell'esercizio provvisorio con decreto non soggetto a reclamo. Le vere novità introdotte dal legislatore riguardano la regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti e dei debiti sorti durante la gestione provvisoria. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 104 bis prevede che: ¿ i contratti pendenti proseguano, tranne che il curatore non decida sospenderli o scioglierli; ¿ i crediti sorti durante lo stesso sono soddisfatti in prededuzione; ¿ al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio, si applicano le disposizioni relative agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, di cui agli artt. dal 72 all'83 bis L.F.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
706472_tesiromeomartina.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
63.17 kB
Formato
Adobe PDF
|
63.17 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/120173