CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 18 settembre 2009, n.20143 ¿ CARNEVALE Presidente ¿ BERNABAI Relatore ¿ RUSSO P.M. (conforme) ¿ Artemusica s.c.r.l. c. Straffelini La dissertazione di laurea cerca di analizzare una situazione di esclusione del socio dalla cooperativa e relativa sentenza del tribunale. Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2001 la signora Straffelini Cinzia conviniva dinanzi al Tribunale di Rovereto la cooperativa Artemusica di Riva del Garda proponendo opposizione alla delibera di esclusione assunta dal consiglio di amministrazione in data 31 agosto 2001 e motivata con preteste dichiarazioni denigratorie a lei attribuite ed atti di concorrenza in danno della cooperativa ed in favore della Metrò s.a.s., di cui ella era socia accomandante, pure attiva nel medesimo ramo imprenditoriali degli spettacoli musicali. Costituitasi ritualmente, l'Artemusica chiedeva il rigetto dell'opposizione, assumendo che la Straffelini aveva tenuto nascosta la sua qualità di socia della Metrò s.a.s. Con sentenza 23 aprile 2003 il Tribunale di Rovereto, in accoglimento dell'opposizione, annullava la delibera di esclusione. Con sentenza 29 ottobre 2004 la Corte di Appello di Trento rigettava sia il gravame principale dell'Artemusica, sia quello incidentale della Straffelini volto ad ottenere il risarcimento del danno dipendente dall'illegittima esclusione, e condannava la cooperativa alla rifusione dei due terzi delle spese processuali, compensando la residua frazione.

Danno non patrimoniale da illegittima esclusione del socio

SANTORO, GABRIELE
2011/2012

Abstract

CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 18 settembre 2009, n.20143 ¿ CARNEVALE Presidente ¿ BERNABAI Relatore ¿ RUSSO P.M. (conforme) ¿ Artemusica s.c.r.l. c. Straffelini La dissertazione di laurea cerca di analizzare una situazione di esclusione del socio dalla cooperativa e relativa sentenza del tribunale. Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2001 la signora Straffelini Cinzia conviniva dinanzi al Tribunale di Rovereto la cooperativa Artemusica di Riva del Garda proponendo opposizione alla delibera di esclusione assunta dal consiglio di amministrazione in data 31 agosto 2001 e motivata con preteste dichiarazioni denigratorie a lei attribuite ed atti di concorrenza in danno della cooperativa ed in favore della Metrò s.a.s., di cui ella era socia accomandante, pure attiva nel medesimo ramo imprenditoriali degli spettacoli musicali. Costituitasi ritualmente, l'Artemusica chiedeva il rigetto dell'opposizione, assumendo che la Straffelini aveva tenuto nascosta la sua qualità di socia della Metrò s.a.s. Con sentenza 23 aprile 2003 il Tribunale di Rovereto, in accoglimento dell'opposizione, annullava la delibera di esclusione. Con sentenza 29 ottobre 2004 la Corte di Appello di Trento rigettava sia il gravame principale dell'Artemusica, sia quello incidentale della Straffelini volto ad ottenere il risarcimento del danno dipendente dall'illegittima esclusione, e condannava la cooperativa alla rifusione dei due terzi delle spese processuali, compensando la residua frazione.
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