Da alcuni anni, ormai, l'Italia ha iniziato un cammino verso lo sviluppo tecnologico anche nell'ambito economico volto a garantire migliori servizi sia dal punto di vista dell'efficienza che dell'efficacia, ma anche sotto l'aspetto della velocità in quanto, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse. In questo modo vengono ridotti sia i costi di gestione di tale processo sia gli errori che si possono generare dall'acquisizione manuale dei dati. Tutto ciò garantisce anche un minor spreco di carta andando a sostenere le politiche ambientali, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Essendo, inoltre, certa la data di emissione e consegna della fattura si incrementa l'efficienza nei rapporti commerciali tra cliente e fornitori. La trattazione in oggetto si pone l'obiettivo di andare ad analizzare un fenomeno ormai diffuso nel nostro Paese quale la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato che deve avvenire in forma elettronica attraverso il sistema di interscambio. La fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2008 e dal 1° gennaio 2019 essa è stata estesa anche nei confronti dei privati. Vale, quindi, sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B), sia nel caso in cui la cessione o la prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (B2C). La fattura elettronica determina ulteriori vantaggi anche dal punto di vista fiscale, infatti: - per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l'Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione viene meno l'obbligo di tenere i registri Iva; - per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni; - qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. La fattura elettronica si differenzia dalla fattura cartacea per due aspetti: - va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone; - deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio; Il Sistema di Interscambio viene definito un “postino”, il quale controlla se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali e che la partita Iva del fornitore (cedente / prestatore) e il Codice Fiscale del cliente (cessionario / committente) siano esistenti. Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML, tale fattura si considera non emessa con conseguenti sanzioni a carico del fornitore e con l'impossibilità di detrazione dell'Iva a carico del cliente. ​

Amministrazione snella: Il fenomeno della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati

LOI, ERIKA
2019/2020

Abstract

Da alcuni anni, ormai, l'Italia ha iniziato un cammino verso lo sviluppo tecnologico anche nell'ambito economico volto a garantire migliori servizi sia dal punto di vista dell'efficienza che dell'efficacia, ma anche sotto l'aspetto della velocità in quanto, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse. In questo modo vengono ridotti sia i costi di gestione di tale processo sia gli errori che si possono generare dall'acquisizione manuale dei dati. Tutto ciò garantisce anche un minor spreco di carta andando a sostenere le politiche ambientali, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Essendo, inoltre, certa la data di emissione e consegna della fattura si incrementa l'efficienza nei rapporti commerciali tra cliente e fornitori. La trattazione in oggetto si pone l'obiettivo di andare ad analizzare un fenomeno ormai diffuso nel nostro Paese quale la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato che deve avvenire in forma elettronica attraverso il sistema di interscambio. La fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2008 e dal 1° gennaio 2019 essa è stata estesa anche nei confronti dei privati. Vale, quindi, sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B), sia nel caso in cui la cessione o la prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (B2C). La fattura elettronica determina ulteriori vantaggi anche dal punto di vista fiscale, infatti: - per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l'Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione viene meno l'obbligo di tenere i registri Iva; - per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni; - qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. La fattura elettronica si differenzia dalla fattura cartacea per due aspetti: - va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone; - deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio; Il Sistema di Interscambio viene definito un “postino”, il quale controlla se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali e che la partita Iva del fornitore (cedente / prestatore) e il Codice Fiscale del cliente (cessionario / committente) siano esistenti. Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML, tale fattura si considera non emessa con conseguenti sanzioni a carico del fornitore e con l'impossibilità di detrazione dell'Iva a carico del cliente. ​
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/118497