1) Brevetto per invenzioni industriali: a)Generalità; Definizione di brevetto quale istituto attraverso il quale l'ordinamento giuridico assicura all'inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione nel territorio dello Stato concedente per un certo periodo di tempo, assicurando alla collettività l'acquisizione dell'invenzione al patrimonio collettivo. b) Invenzioni industriali; Il brevetto è uno strumento capace di proteggere le invenzioni industriali, ha una durata di venti anni e non può essere rinnovato alla scadenza. Non esiste una definizione specifica di brevetto per invenzioni industriali ma gli artt. 2585 c.c. e 45 c.p.i. forniscono una serie di realtà brevettabili e non brevettabili. c) Tipologie di invenzioni; Una prima distinzione delle invenzioni è quella tra: invenzione prodotto e invenzione procedimento. La prima trattata dall'art. 2586 c.c. ha per oggetto un prodotto materiale; la seconda, trattata dall'art. 66 c.p.i. ha per oggetto una tecnica di produzione. Vi è poi la distinzione tra le invenzioni derivate; le invenzioni di combinazione ed infine le invenzioni di traslazione. 2) Requisiti di brevettabilità: a) Requisito di industrialità; Secondo l'art. 49 c.p.i., il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale. b) Requisito di novità; Gli artt. 46 e 47 c.p.i. stabiliscono che un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. I fatti distruttivi della novità vengono distinti in anteriorità e predivulgazioni. c) Requisito di originalità; Trattato dall'art. 48 c.p.i.. Questo requisito ha la funzione di selezionare ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica. d) Requisito della liceità; Secondo l'art. 50 c.p.i.. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico. 3) Sentenza n°17993 del 9 settembre 2005 della Corte di Cassazione: a) Svolgimento processo; L'ingegnere Arnaldo S. conveniva davanti al Tribunale di Roma l'Enel S.p.a. chiedendo che fosse accertata la contraffazione da parte della convenuta di un suo brevetto industriale concesso su domanda del 28 maggio 1979, avente ad oggetto un sistema di rilevazione a distanza dei consumi elettrici degli utenti, con la possibilità di intervenire sui medesimi evitando ogni interruzione dell'erogazione. b) Motivi della decisione; La Corte osserva che l'oggetto della protezione del brevetto per invenzione non è la funzione realizzata dal brevetto ma dall'idea inventiva che consente di realizzarla. E' possibile che esistano due brevetti che risolvano il medesimo problema con due soluzioni diverse, entrambe idonee a dar vita ad un brevetto autonomo. c) Conclusione sulla sentenza; La Corte di Cassazione cassa con rinvio la decisione con la quale la Corte d'Appello di Roma aveva ritenuto privo di novità il brevetto depositato da Enel S.p.a. e conseguentemente condannato l'Ente per contraffazione del brevetto anteriore di titolarità dell'appellante. 4) Considerazioni. Come dichiara la Corte di Cassazione ¿altro è il problema ed altro è l'invenzione¿: il problema è l'ostacolo alla realizzazione di un obiettivo industriale, ovvero di una funzione industriale intesa quale finalità comportante un risultato industriale, la quale si realizza se il problema si supera; dal suo canto l'invenzione è l'idea che consente di realizzare questa funzione superando, appunto il problema.

Brevetto Industriale e Contraffazione

SAVESE, JANET
2010/2011

Abstract

1) Brevetto per invenzioni industriali: a)Generalità; Definizione di brevetto quale istituto attraverso il quale l'ordinamento giuridico assicura all'inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione nel territorio dello Stato concedente per un certo periodo di tempo, assicurando alla collettività l'acquisizione dell'invenzione al patrimonio collettivo. b) Invenzioni industriali; Il brevetto è uno strumento capace di proteggere le invenzioni industriali, ha una durata di venti anni e non può essere rinnovato alla scadenza. Non esiste una definizione specifica di brevetto per invenzioni industriali ma gli artt. 2585 c.c. e 45 c.p.i. forniscono una serie di realtà brevettabili e non brevettabili. c) Tipologie di invenzioni; Una prima distinzione delle invenzioni è quella tra: invenzione prodotto e invenzione procedimento. La prima trattata dall'art. 2586 c.c. ha per oggetto un prodotto materiale; la seconda, trattata dall'art. 66 c.p.i. ha per oggetto una tecnica di produzione. Vi è poi la distinzione tra le invenzioni derivate; le invenzioni di combinazione ed infine le invenzioni di traslazione. 2) Requisiti di brevettabilità: a) Requisito di industrialità; Secondo l'art. 49 c.p.i., il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale. b) Requisito di novità; Gli artt. 46 e 47 c.p.i. stabiliscono che un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. I fatti distruttivi della novità vengono distinti in anteriorità e predivulgazioni. c) Requisito di originalità; Trattato dall'art. 48 c.p.i.. Questo requisito ha la funzione di selezionare ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica. d) Requisito della liceità; Secondo l'art. 50 c.p.i.. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico. 3) Sentenza n°17993 del 9 settembre 2005 della Corte di Cassazione: a) Svolgimento processo; L'ingegnere Arnaldo S. conveniva davanti al Tribunale di Roma l'Enel S.p.a. chiedendo che fosse accertata la contraffazione da parte della convenuta di un suo brevetto industriale concesso su domanda del 28 maggio 1979, avente ad oggetto un sistema di rilevazione a distanza dei consumi elettrici degli utenti, con la possibilità di intervenire sui medesimi evitando ogni interruzione dell'erogazione. b) Motivi della decisione; La Corte osserva che l'oggetto della protezione del brevetto per invenzione non è la funzione realizzata dal brevetto ma dall'idea inventiva che consente di realizzarla. E' possibile che esistano due brevetti che risolvano il medesimo problema con due soluzioni diverse, entrambe idonee a dar vita ad un brevetto autonomo. c) Conclusione sulla sentenza; La Corte di Cassazione cassa con rinvio la decisione con la quale la Corte d'Appello di Roma aveva ritenuto privo di novità il brevetto depositato da Enel S.p.a. e conseguentemente condannato l'Ente per contraffazione del brevetto anteriore di titolarità dell'appellante. 4) Considerazioni. Come dichiara la Corte di Cassazione ¿altro è il problema ed altro è l'invenzione¿: il problema è l'ostacolo alla realizzazione di un obiettivo industriale, ovvero di una funzione industriale intesa quale finalità comportante un risultato industriale, la quale si realizza se il problema si supera; dal suo canto l'invenzione è l'idea che consente di realizzare questa funzione superando, appunto il problema.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/118066