La sentenza analizzata contribuisce al superamento, almeno in giurisprudenza, della convinzione diffusa di una sorta di specialità funzionale degli enti ecclesiastici che li voleva di conseguenza del tutto sottratti, per via del loro fine specifico, al rigore di regime previsto per l'impresa. Se le attività economiche esercitate rientrano nell'elencazione dell'art. 2195 c.c., l'ente assumerà propriamente la qualifica di imprenditore commerciale con l'importante conseguenza del suo potenziale assoggettamento al regime delle procedure concorsuali. Per tali ragioni, come tutte le altre attività commerciali, gli enti ecclesiastici che hanno un obiettivo economico posso essere oggetto di fallimento.
Fallimento di un ente ecclesiastico
SCAGLIA, FRANCESCO
2011/2012
Abstract
La sentenza analizzata contribuisce al superamento, almeno in giurisprudenza, della convinzione diffusa di una sorta di specialità funzionale degli enti ecclesiastici che li voleva di conseguenza del tutto sottratti, per via del loro fine specifico, al rigore di regime previsto per l'impresa. Se le attività economiche esercitate rientrano nell'elencazione dell'art. 2195 c.c., l'ente assumerà propriamente la qualifica di imprenditore commerciale con l'importante conseguenza del suo potenziale assoggettamento al regime delle procedure concorsuali. Per tali ragioni, come tutte le altre attività commerciali, gli enti ecclesiastici che hanno un obiettivo economico posso essere oggetto di fallimento.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/117850