Il concordato preventivo, oggetto di trattazione, si sostanzia in un procedimento giudiziale che necessita di un accordo tra l'imprenditore ed i suoi creditori, in forza del quale il primo, in stato di difficoltà economico-finanziaria, si obbliga a pagare, almeno parzialmente, i propri debiti proponendo un piano che contenga un progetto di risanamento dell'impresa in crisi. Il legislatore ha apportato fondamentali modificazioni all'istituto del concordato preventivo disponendo, in particolare, che il debitore, debba depositare anche un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Tale concordato trova un espresso riferimento legislativo nelle disposizioni dell'articolo 186-bis e 186-quinquies, quarto comma, introdotte, di recente ad opera del ¿Decreto sviluppo¿, d.l. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134 del 2012. Con l'approvazione della legge numero 132 del 6 agosto 2015 che ha convertito il d.l. del 27 giugno 2015, il nostro ordinamento concorsuale registra un'ulteriore significativa modifica, introdotta in via d'urgenza. Ciò che emergeè l'obiettivo di riequilibrare il rapporto debitore/creditore, ritenuto eccessivamente sbilanciato a favore del primo nell'impostazione fatta propria dalla riforma del 2012. Lo strumento ¿principe¿ individuato a tal fine dal legislatore del 2015 è quello della contendibilità dell'impresa in crisi.L'intenzione del legislatore è stata quella di facilitare la gestione delle crisi aziendali favorendo la continuità aziendale, disciplinando accanto ad un riformato concordato liquidatorio anche un nuovo concordato con continuità aziendale. Il presupposto fondamentale, previsto all'articolo 186 bis, è rappresentato dall'oggettiva continuazione dell'attività imprenditoriale, che si verifica non solo se l'attività prosegue in capo all'imprenditore in crisi, ma anche se l'azienda viene ceduta a terzi o conferita ad altra società. Nonostante lo sforzo del legislatore, che testimonia una chiara preferenza per soluzioni concordatarie della crisi d'impresa, non è possibile affermare che la ¿nuova¿ disciplina del concordato con continuità risolva tutte le vecchie problematiche che impedivano, di fatto, il ricorso all'istituto. La formulazione del testo normativo, dell'articolo 186-bis, lascia spazio a dubbi interpretativi, in particolare con riferimento alla definizione e quindi alla delimitazione dell'ambito applicativo della speciale disciplina del concordato con continuità. Risanamento, esigenze, interessi, tutela delle imprese, forza e debolezza, sono le parole chiave di un'indagine che trova nella tesi la sua concretizzazione, ma anche e soprattutto le ¿guide¿ di un percorso evolutivo del diritto e dell'economia italiana ove l'impresa in crisi si caratterizza sempre più in una dimensione di tutela e di proposta finalizzata a soddisfare i diversi creditori attraverso un piano specifico. Il presente lavoro è così dedicato all'analisi del concordato preventivo in un contesto di crisi economica, ai suoi presupposti di ammissibilità, alle caratteristiche generali del concordato con continuità aziendale e successiva predisposizione del ¿business plan¿ articolato nelle sei fasi fondamentali: raccolta dei dati relativi all'impresa, cause della crisi e riclassificazione bilanci, predisposizione del piano industriale, economico e finanziario, ed infine, programmazione del ricorso con eventuale suddivisione dei creditori in classi e del grado di rispettivo rimborso ai chirografari.
CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE
SOGLIANO, MICOL
2014/2015
Abstract
Il concordato preventivo, oggetto di trattazione, si sostanzia in un procedimento giudiziale che necessita di un accordo tra l'imprenditore ed i suoi creditori, in forza del quale il primo, in stato di difficoltà economico-finanziaria, si obbliga a pagare, almeno parzialmente, i propri debiti proponendo un piano che contenga un progetto di risanamento dell'impresa in crisi. Il legislatore ha apportato fondamentali modificazioni all'istituto del concordato preventivo disponendo, in particolare, che il debitore, debba depositare anche un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Tale concordato trova un espresso riferimento legislativo nelle disposizioni dell'articolo 186-bis e 186-quinquies, quarto comma, introdotte, di recente ad opera del ¿Decreto sviluppo¿, d.l. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134 del 2012. Con l'approvazione della legge numero 132 del 6 agosto 2015 che ha convertito il d.l. del 27 giugno 2015, il nostro ordinamento concorsuale registra un'ulteriore significativa modifica, introdotta in via d'urgenza. Ciò che emergeè l'obiettivo di riequilibrare il rapporto debitore/creditore, ritenuto eccessivamente sbilanciato a favore del primo nell'impostazione fatta propria dalla riforma del 2012. Lo strumento ¿principe¿ individuato a tal fine dal legislatore del 2015 è quello della contendibilità dell'impresa in crisi.L'intenzione del legislatore è stata quella di facilitare la gestione delle crisi aziendali favorendo la continuità aziendale, disciplinando accanto ad un riformato concordato liquidatorio anche un nuovo concordato con continuità aziendale. Il presupposto fondamentale, previsto all'articolo 186 bis, è rappresentato dall'oggettiva continuazione dell'attività imprenditoriale, che si verifica non solo se l'attività prosegue in capo all'imprenditore in crisi, ma anche se l'azienda viene ceduta a terzi o conferita ad altra società. Nonostante lo sforzo del legislatore, che testimonia una chiara preferenza per soluzioni concordatarie della crisi d'impresa, non è possibile affermare che la ¿nuova¿ disciplina del concordato con continuità risolva tutte le vecchie problematiche che impedivano, di fatto, il ricorso all'istituto. La formulazione del testo normativo, dell'articolo 186-bis, lascia spazio a dubbi interpretativi, in particolare con riferimento alla definizione e quindi alla delimitazione dell'ambito applicativo della speciale disciplina del concordato con continuità. Risanamento, esigenze, interessi, tutela delle imprese, forza e debolezza, sono le parole chiave di un'indagine che trova nella tesi la sua concretizzazione, ma anche e soprattutto le ¿guide¿ di un percorso evolutivo del diritto e dell'economia italiana ove l'impresa in crisi si caratterizza sempre più in una dimensione di tutela e di proposta finalizzata a soddisfare i diversi creditori attraverso un piano specifico. Il presente lavoro è così dedicato all'analisi del concordato preventivo in un contesto di crisi economica, ai suoi presupposti di ammissibilità, alle caratteristiche generali del concordato con continuità aziendale e successiva predisposizione del ¿business plan¿ articolato nelle sei fasi fondamentali: raccolta dei dati relativi all'impresa, cause della crisi e riclassificazione bilanci, predisposizione del piano industriale, economico e finanziario, ed infine, programmazione del ricorso con eventuale suddivisione dei creditori in classi e del grado di rispettivo rimborso ai chirografari.File | Dimensione | Formato | |
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