Il Codice Civile non fornisce un'esatta definizione normativa di scissione societaria, che non è possibile rinvenire neanche a livello comunitario. Per risalire ad una nozione di scissione è necessario partire dal dettato normativo contenuto nell'articolo 2506 C.C. 2 che ne descrive più che altro gli effetti al primo comma:¿con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci¿. La società che effettua l'assegnazione del suo patrimonio o di parte di esso è detta società scissa, mentre la società che riceve l'assegnazione è detta società beneficiaria. In linea generale, quindi, nella scissione si ha un processo di riorganizzazione aziendale in cui da una o più società, incidendo sulla compagine sociale e/o sul patrimonio, si ottengono almeno due società.In base alle possibili variabili desumibili dall'art. 2506 C.C. si può parlare di scissione parziale oppure totale qualora la società scissa assegni solo parte del suo patrimonio alla beneficiaria ovvero l'intero suo patrimonio, piuttosto che di scissione a favore di società di nuova costituzione (scissione in senso stretto) oppure a favore di società preesistente (scissione per incorporazione), o ancora si distingue tra scissione omogenea oppure eterogenea a seconda se sia a favore di società dello stesso tipo o di tipi diversi. Nel prosieguo della trattazione verranno prese in esame le varie tipologie di scissione delle società, a partire da quelle brevemente descritte sopra, per poi trattare le diverse fattispecie che si possono presentare in merito a questo tipo di operazione straordinaria.

LA SCISSIONE DELLE SOCIETA': LE TIPOLOGIE

LEGGERO, GIULIA
2014/2015

Abstract

Il Codice Civile non fornisce un'esatta definizione normativa di scissione societaria, che non è possibile rinvenire neanche a livello comunitario. Per risalire ad una nozione di scissione è necessario partire dal dettato normativo contenuto nell'articolo 2506 C.C. 2 che ne descrive più che altro gli effetti al primo comma:¿con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci¿. La società che effettua l'assegnazione del suo patrimonio o di parte di esso è detta società scissa, mentre la società che riceve l'assegnazione è detta società beneficiaria. In linea generale, quindi, nella scissione si ha un processo di riorganizzazione aziendale in cui da una o più società, incidendo sulla compagine sociale e/o sul patrimonio, si ottengono almeno due società.In base alle possibili variabili desumibili dall'art. 2506 C.C. si può parlare di scissione parziale oppure totale qualora la società scissa assegni solo parte del suo patrimonio alla beneficiaria ovvero l'intero suo patrimonio, piuttosto che di scissione a favore di società di nuova costituzione (scissione in senso stretto) oppure a favore di società preesistente (scissione per incorporazione), o ancora si distingue tra scissione omogenea oppure eterogenea a seconda se sia a favore di società dello stesso tipo o di tipi diversi. Nel prosieguo della trattazione verranno prese in esame le varie tipologie di scissione delle società, a partire da quelle brevemente descritte sopra, per poi trattare le diverse fattispecie che si possono presentare in merito a questo tipo di operazione straordinaria.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/116468