L'espropriazione per pubblica utilità è l'istituto giuridico in virtù del quale la pubblica amministrazione può, con un provvedimento, acquisire o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dal volere del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo. L'espropriazione è espressione del potere ablatorio che, con varie modalità, tutti gli ordinamenti riconoscono alla pubblica amministrazione e che consente alla stessa di sacrificare l'interesse privato in vista di un superiore interesse pubblico. Nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità, l'interesse è solitamente, ma non esclusivamente, quello di realizzare un'opera pubblica. L'espropriazione è retta da due principi fondamentali: 1) Legalità: i pubblici poteri possono espropriare i beni dei privati solo nei casi previsti dalla legge e solo nel rispetto delle procedure determinate dalle leggi; 2) Indennizzo: lo Stato deve corrispondere al proprietario espropriato una somma di danaro, determinata anch'essa secondo criteri di legge, che compensi la perdita subita; questa somma non deve essere, per la Corte Costituzionale, puramente simbolica, anche se non si richiede che equivalga al prezzo di mercato del bene espropriato. Il presente lavoro ricostruisce i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione a partire dalla legge fondamentale n° 2359 del 25 giugno 1865 fino all'emanazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Infine viene analizzata la nuova norma inserita nella Finanziaria 2008 che modifica i criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili. L'intervento normativo fa seguito alla sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 bis della Legge 359/1992 e, di conseguenza, l'art. 37 commi 1 e 2 del DPR 327/2001.
L'espropriazione per pubblica utilità: l'indennità
BOCCA, GIORGIO
2009/2010
Abstract
L'espropriazione per pubblica utilità è l'istituto giuridico in virtù del quale la pubblica amministrazione può, con un provvedimento, acquisire o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dal volere del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo. L'espropriazione è espressione del potere ablatorio che, con varie modalità, tutti gli ordinamenti riconoscono alla pubblica amministrazione e che consente alla stessa di sacrificare l'interesse privato in vista di un superiore interesse pubblico. Nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità, l'interesse è solitamente, ma non esclusivamente, quello di realizzare un'opera pubblica. L'espropriazione è retta da due principi fondamentali: 1) Legalità: i pubblici poteri possono espropriare i beni dei privati solo nei casi previsti dalla legge e solo nel rispetto delle procedure determinate dalle leggi; 2) Indennizzo: lo Stato deve corrispondere al proprietario espropriato una somma di danaro, determinata anch'essa secondo criteri di legge, che compensi la perdita subita; questa somma non deve essere, per la Corte Costituzionale, puramente simbolica, anche se non si richiede che equivalga al prezzo di mercato del bene espropriato. Il presente lavoro ricostruisce i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione a partire dalla legge fondamentale n° 2359 del 25 giugno 1865 fino all'emanazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Infine viene analizzata la nuova norma inserita nella Finanziaria 2008 che modifica i criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili. L'intervento normativo fa seguito alla sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 bis della Legge 359/1992 e, di conseguenza, l'art. 37 commi 1 e 2 del DPR 327/2001.File | Dimensione | Formato | |
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