Il presente lavoro è dedicato all'analisi di una sentenza in campo fallimentare. Analizzando le motivazioni avanzate dalla Corte di Cassazione, si discuta sulla possibilità per il curatore fallimentare di esercitare il diritto di riscatto su una polizza di assicurazione sulla vita stipulata dal fallito, già in bonis, e potere in questo modo apprendere alla massa attiva fallimentare tale somma. Il tema è delicato e riguarda, più in generale, la necessità di trovare un giusto coordinamento tra norme riguardanti il fallimento, specialmente in merito ai beni del fallito che vanno esclusi dalla massa attiva, e norme relative alle assicurazioni, dove il legislatore pone particolari tutele, in merito anche alla peculiare funzione previdenziale assolta dall'assicurazione sulla vita. Dopo una iniziale panoramica riguardante i principale concetti relativi alle assicurazioni e alle norme sul fallimento riguardanti i poteri del curatore e gli effetti di natura patrimoniale che il fallimento produce nei confronti dell'imprenditore fallito, viene analizzata la sentenza in oggetto, dove la Corte di Cassazione di fatto nega che il curatore possa essere legittimato ad esercitare tale diritto di riscatto ed apprendere tali somme all'attivo fallimentare. In tale analisi si prendono in considerazione le varie motivazioni avanzate dalla Corte per prendere tale decisione, nonché si descrivono brevemente eventuali contrasti di indirizzi con la dottrina e con orientamenti che in passato la stessa Corte aveva sposato.
Diritto fallimentare: contratto di assicurazione e spossessamento dei beni
MERIANO, MARCO
2009/2010
Abstract
Il presente lavoro è dedicato all'analisi di una sentenza in campo fallimentare. Analizzando le motivazioni avanzate dalla Corte di Cassazione, si discuta sulla possibilità per il curatore fallimentare di esercitare il diritto di riscatto su una polizza di assicurazione sulla vita stipulata dal fallito, già in bonis, e potere in questo modo apprendere alla massa attiva fallimentare tale somma. Il tema è delicato e riguarda, più in generale, la necessità di trovare un giusto coordinamento tra norme riguardanti il fallimento, specialmente in merito ai beni del fallito che vanno esclusi dalla massa attiva, e norme relative alle assicurazioni, dove il legislatore pone particolari tutele, in merito anche alla peculiare funzione previdenziale assolta dall'assicurazione sulla vita. Dopo una iniziale panoramica riguardante i principale concetti relativi alle assicurazioni e alle norme sul fallimento riguardanti i poteri del curatore e gli effetti di natura patrimoniale che il fallimento produce nei confronti dell'imprenditore fallito, viene analizzata la sentenza in oggetto, dove la Corte di Cassazione di fatto nega che il curatore possa essere legittimato ad esercitare tale diritto di riscatto ed apprendere tali somme all'attivo fallimentare. In tale analisi si prendono in considerazione le varie motivazioni avanzate dalla Corte per prendere tale decisione, nonché si descrivono brevemente eventuali contrasti di indirizzi con la dottrina e con orientamenti che in passato la stessa Corte aveva sposato.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/113723