L'ordinamento amministrativo prevede, accanto al procedimento ordinario, anche un procedimento semplificato, applicato in circostanze tassative previste dall'ordinamento stesso. Semplificare significa introdurre elementi di chiarezza e sistematicità nell'ordinamento, intervenire sulla quantità delle leggi ma anche contribuire alla qualità della regolazione e alla competitività e allo sviluppo del Paese. La semplificazione amministrativa, focalizza il proprio meccanismo, per quanto attiene alla materia edilizia, nella disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività. In deroga alla ordinaria disciplina che prescrive un'autorizzazione della Pubblica Amministrazione in merito ad un'attività svolta dal privato cittadino, la D.I.A. permette di svolgere tale attività dietro semplice presentazione di una denunzia. La P.A. competente può, nei trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività, assumere provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, nel termine di trenta giorni dall'intervento della P.A., l'interessato non abbia provveduto a conformare l'attività alla normativa vigente. La P.A. ha un dovere di verifica e di controllo e deve attivarsi solo allorchè accerti la ¿carenza di condizioni, modalità o fatti legittimanti¿, inibendo l'attività. Il 30 luglio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 122/2010, con la quale il Parlamento ha convertito il D.L. n. 78/2010 recante la nuova manovra finanziaria. In tale sede, il legislatore ha inserito ex novo il comma 4 ¿ bis all' art. 49, con il quale ha interamente sostituito l' art. 19 ¿ dedicato alla Denuncia di Inizio Attività - della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990, che era già stato oggetto di vari interventi e modifiche nel corso degli anni. Si tratta di una innovazione particolarmente notevole idonea ad incidere in tantissimi campi dell' attività umana, compreso il settore edilizio, con tutto ciò che ne consegue in termini di rapidità nell' avvio dei lavori e di problematiche nell' attività di controllo ed eventuale repressione da parte degli Enti locali. La nuova norma ha innovato in maniera profonda la pregressa disciplina, sostituendo anzitutto l' istituto della D.I.A. con la nuova figura della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), quale nuovo titolo abilitativo idoneo a consentire l' espletamento di tutta una serie di operazioni economiche ed interventi di varia natura immediatamente dopo la presentazione della segnalazione.
Gli interventi edilizi assoggettati al regime semplificato
SBRIGLIONE, VALERIO
2009/2010
Abstract
L'ordinamento amministrativo prevede, accanto al procedimento ordinario, anche un procedimento semplificato, applicato in circostanze tassative previste dall'ordinamento stesso. Semplificare significa introdurre elementi di chiarezza e sistematicità nell'ordinamento, intervenire sulla quantità delle leggi ma anche contribuire alla qualità della regolazione e alla competitività e allo sviluppo del Paese. La semplificazione amministrativa, focalizza il proprio meccanismo, per quanto attiene alla materia edilizia, nella disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività. In deroga alla ordinaria disciplina che prescrive un'autorizzazione della Pubblica Amministrazione in merito ad un'attività svolta dal privato cittadino, la D.I.A. permette di svolgere tale attività dietro semplice presentazione di una denunzia. La P.A. competente può, nei trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività, assumere provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, nel termine di trenta giorni dall'intervento della P.A., l'interessato non abbia provveduto a conformare l'attività alla normativa vigente. La P.A. ha un dovere di verifica e di controllo e deve attivarsi solo allorchè accerti la ¿carenza di condizioni, modalità o fatti legittimanti¿, inibendo l'attività. Il 30 luglio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 122/2010, con la quale il Parlamento ha convertito il D.L. n. 78/2010 recante la nuova manovra finanziaria. In tale sede, il legislatore ha inserito ex novo il comma 4 ¿ bis all' art. 49, con il quale ha interamente sostituito l' art. 19 ¿ dedicato alla Denuncia di Inizio Attività - della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990, che era già stato oggetto di vari interventi e modifiche nel corso degli anni. Si tratta di una innovazione particolarmente notevole idonea ad incidere in tantissimi campi dell' attività umana, compreso il settore edilizio, con tutto ciò che ne consegue in termini di rapidità nell' avvio dei lavori e di problematiche nell' attività di controllo ed eventuale repressione da parte degli Enti locali. La nuova norma ha innovato in maniera profonda la pregressa disciplina, sostituendo anzitutto l' istituto della D.I.A. con la nuova figura della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), quale nuovo titolo abilitativo idoneo a consentire l' espletamento di tutta una serie di operazioni economiche ed interventi di varia natura immediatamente dopo la presentazione della segnalazione.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/113250