INTERPRETAZIONE IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione Nuova contabilizzazione L'organismo italiano di contabilità (OIC) ha reso nota l'applicazione IAS/IFRS 3 in cui si commenta l'IFRIC 12 in materia di accordi per i servizi in concessione. L'IFRIC 12 è stato omologato dalla Commissione Europea con il Regolamento CE n. 254 del 25 marzo 2009, ed è applicabile obbligatoriamente ai bilanci, redatti in conformità ai principi contabili internazionali, che hanno inizio dopo la data di omologazione. Questo principio ha modificato profondamente la contabilizzazione delle concessioni, soprattutto nel caso in cui il concedente ha il controllo sull'infrastruttura utilizzata dal concessionario per l'erogazione di servizi di pubblica utilità. In particolare, il concessionario non deve rilevare l'infrastruttura come attività materiale, ma deve rilevare un diritto a far pagare gli utenti per il suo utilizzo o un diritto a ricevere un corrispettivo dal concedente per i servizi di pubblica utilità erogati. La contropartita dei servizi resi deve essere classificata in bilancio in base alla singola tipologia di servizio reso e contabilizzata al fair value. Tale precisazione assume una rilevante importanza nella realtà economica italiana perché molti servizi di pubblica utilità sono affidati a società di diritto privato attraverso contratti di concessione. Per l'applicazione del Regolamento bisogna rispettare alcune condizioni: - il concedente deve: ¿ controllare o regolamentare i servizi che il concessionario fornisce tramite l'infrastruttura, monitorando a chi li deve fornire e a quale prezzo; ¿ controllare qualsiasi interessenza (cioè il valore corrente stimato dell'infrastruttura come se avesse già l'anzianità e fosse nella condizione prevista alla data di scadenza) residua nell'infrastruttura alla scadenza dell'accordo; - il concessionario deve rilevare le infrastrutture in concessione come attività finanziarie o come immateriali.

INTERPRETAZIONE IFRIC 12, ACCORDI PER SERVIZI IN CONCESSIONE

PROIETTI MATTIA, ALESSIA
2009/2010

Abstract

INTERPRETAZIONE IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione Nuova contabilizzazione L'organismo italiano di contabilità (OIC) ha reso nota l'applicazione IAS/IFRS 3 in cui si commenta l'IFRIC 12 in materia di accordi per i servizi in concessione. L'IFRIC 12 è stato omologato dalla Commissione Europea con il Regolamento CE n. 254 del 25 marzo 2009, ed è applicabile obbligatoriamente ai bilanci, redatti in conformità ai principi contabili internazionali, che hanno inizio dopo la data di omologazione. Questo principio ha modificato profondamente la contabilizzazione delle concessioni, soprattutto nel caso in cui il concedente ha il controllo sull'infrastruttura utilizzata dal concessionario per l'erogazione di servizi di pubblica utilità. In particolare, il concessionario non deve rilevare l'infrastruttura come attività materiale, ma deve rilevare un diritto a far pagare gli utenti per il suo utilizzo o un diritto a ricevere un corrispettivo dal concedente per i servizi di pubblica utilità erogati. La contropartita dei servizi resi deve essere classificata in bilancio in base alla singola tipologia di servizio reso e contabilizzata al fair value. Tale precisazione assume una rilevante importanza nella realtà economica italiana perché molti servizi di pubblica utilità sono affidati a società di diritto privato attraverso contratti di concessione. Per l'applicazione del Regolamento bisogna rispettare alcune condizioni: - il concedente deve: ¿ controllare o regolamentare i servizi che il concessionario fornisce tramite l'infrastruttura, monitorando a chi li deve fornire e a quale prezzo; ¿ controllare qualsiasi interessenza (cioè il valore corrente stimato dell'infrastruttura come se avesse già l'anzianità e fosse nella condizione prevista alla data di scadenza) residua nell'infrastruttura alla scadenza dell'accordo; - il concessionario deve rilevare le infrastrutture in concessione come attività finanziarie o come immateriali.
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