La figura del Trust è una grande novità nel panorama giuridico italiano, come in tutti i sistemi che si fondano sul Diritto Romano (il cosiddetto ceppo Romano-Germanico). In Italia tale istituto è stato introdotto a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 con l. n. 364/89, ed è entrato a far parte dell'ordinamento quale strumento di segregazione del patrimonio, o di parte dei beni, di un soggetto (disponente o settlor) posto sotto il controllo di un trustee (o gestore). Più precisamente "per Trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona (..) con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico" (art 2 Conv. dell'Aja). In particolare in questa sede analizzeremo come si relaziona in Italia questo nuovo istituto giuridico con le procedure concorsuali. Vedremo il trust come soluzione ai rischi d'impresa: -trust strumentale ad una ristrutturazione del debito stragiudiziale; -trust in funzione dell'apertura di una procedura concorsuale, tendendo a sostituirsi in parte o ad armonizzarsi con essa; -trust funzionale all'impiego di beni di terzi, al fine di aumentare l'efficienza di una procedura concorsuale (un potenziale caso potrebbe essere quello dell'utilizzabilità del trust da parte del curatore fallimentare). Inoltre analizzeremo, anche mediante un caso pratico, quando tale istituto è applicato in modo lecito e quando invece contrasta con le norme dell'ordinamento.

Il Trust e il Fallimento

DENINA, CINZIA
2010/2011

Abstract

La figura del Trust è una grande novità nel panorama giuridico italiano, come in tutti i sistemi che si fondano sul Diritto Romano (il cosiddetto ceppo Romano-Germanico). In Italia tale istituto è stato introdotto a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 con l. n. 364/89, ed è entrato a far parte dell'ordinamento quale strumento di segregazione del patrimonio, o di parte dei beni, di un soggetto (disponente o settlor) posto sotto il controllo di un trustee (o gestore). Più precisamente "per Trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona (..) con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico" (art 2 Conv. dell'Aja). In particolare in questa sede analizzeremo come si relaziona in Italia questo nuovo istituto giuridico con le procedure concorsuali. Vedremo il trust come soluzione ai rischi d'impresa: -trust strumentale ad una ristrutturazione del debito stragiudiziale; -trust in funzione dell'apertura di una procedura concorsuale, tendendo a sostituirsi in parte o ad armonizzarsi con essa; -trust funzionale all'impiego di beni di terzi, al fine di aumentare l'efficienza di una procedura concorsuale (un potenziale caso potrebbe essere quello dell'utilizzabilità del trust da parte del curatore fallimentare). Inoltre analizzeremo, anche mediante un caso pratico, quando tale istituto è applicato in modo lecito e quando invece contrasta con le norme dell'ordinamento.
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