This paper focuses on the testimony of minors and the potential non-appearance due to circumstances compromising their well-being. Commencing with Framework Decision 2001/220/JHA, the position and rights of the victim within criminal proceedings are scrutinized. The principles outlined in this framework decision will subsequently be integrated with Directive 2012/29/EU, particularly examining Articles 8, 9, and 10 through 17. Following this, Legislative Decree 212/2015 will be analyzed, with a focus on the particular vulnerability of certain victims of crime. According to Article 90-quater of the Code of Criminal Procedure, this vulnerability is inferred not only from age and mental or physical infirmity but also from the type of crime, the circumstances of the case, and the manner in which it is prosecuted. The second chapter will concentrate on the vulnerable witness and the adoption of "protected" methods for evidence collection concerning location, environment, and timing. The testimony of a minor is gathered in a courtroom equipped with a one-way mirror, and the audio-video recording of the entire interview is mandatory. The statements made by the minor must be evaluated considering specialized interview protocols that conform to the minor's cognitive and emotional development. Special attention is given to the Memorandum of Good Practice, the Cognitive Interview, and the Step-Wise Interview. Subsequently, the evolution of the minor's testimony during the preliminary hearing will be explored. This can be implemented in cases where it is deemed necessary to acquire the testimony of minors. In such situations, considering the particular nature of the "future" declarant, the preliminary hearing takes on a "special" configuration that introduces significant exceptions to the standard procedure established by Article 392, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure. Attention will be given to recent legislative interventions aimed at increasing the cases of acquiring declarative evidence during the preliminary hearing, including Law No. 228 of August 11, 2003, Law No. 38 of February 6, 2006, Law No. 38 of April 23, 2009, and Law No. 172 of October 1, 2012. The paper will then analyze the role of the expert, emphasizing the necessity for this expert to possess "special competence" in handling individuals in developmental age, and the implications of statements taken in the absence of such an expert. Finally, the analysis of judgment 92/2018 is presented, wherein the Constitutional Court addresses the constitutional legitimacy issue concerning Articles 398, paragraph 5, and 133 of the Code of Criminal Procedure. This issue was raised with reference to Article 117, paragraph 1, of the Constitution, in light of Articles 3 and 4 of the Convention on the Rights of the Child of 1989, ratified and implemented by Law No. 176 of May 27, 1991, "Ratification and implementation of the Convention on the Rights of the Child, made in New York on November 20, 1989," by the preliminary investigation judge of the Ordinary Court of Lecce. The judge, not finding the conditions to delegate the preliminary hearing to the colleague in the minor's place of residence or to hear the minor at home, set the preliminary hearing before himself, adopting appropriate precautions to prevent any direct, even visual, contact between the victim and the accused.
Il presente elaborato ha come focus l’assunzione della testimonianza resa da un soggetto minorenne e l’ipotesi di mancata comparizione dovuta a situazioni che ne compromettono il benessere. A partire dalla decisione quadro 2001/220/GAI si approfondisce la posizione della vittima nel contesto del procedimento penale e i diritti di cui gode la predetta. I principi enunciati da questa decisione quadro verranno poi integrati dalla Direttiva 2012/29/UE di cui si analizzano gli articoli 8, 9 e da 10 a 17. Segue poi il d.lgs. 212/2015 e l’attenzione alla tematica della condizione di particolare vulnerabilità nella quale possono versare determinate vittime di reato; ai sensi dell’art 90 quater c.p.p. la vulnerabilità in questione, è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. A partire dal secondo capitolo si analizzerà la figura del testimone vulnerabile e l’adozione di modalità "protette" per l'acquisizione della prova in merito a luogo, ambiente, tempo. La testimonianza del soggetto minorenne viene raccolta nel contesto di un'aula di tribunale dotata di uno specchio unidirezionale ed è inoltre obbligatoria l'audio-video registrazione di tutto il colloquio; le dichiarazioni da parte del soggetto necessitano di essere valutate tenendo conto di protocolli di intervista specializzata che devono conformarsi allo sviluppo cognitivo oltre che emotivo del suddetto. A tal riguardo particolare interesse è posto su Memorandum of Good Practice, Cognitive Interview e Step-Wise Interview. Successivamente segue l’evoluzione dell’audizione del minore durante l’incidente probatorio il quale, può essere attuato finanche nelle ipotesi in cui si renda opportuno acquisire il contributo conoscitivo di soggetti minorenni: in tali situazioni, considerando la particolare natura del “futuro” dichiarante, l'incidente probatorio assume una configurazione “assolutamente speciale” che introduce deroghe significative al meccanismo ordinario stabilito dall’ art. 392 comma 1 c.p.p. Si pone attenzione ai recenti interventi normativi volti a incrementare le ipotesi di acquisizione della prova dichiarativa in sede di incidente probatorio, tra cui la l. 11 agosto 2003 n.228, la l. 6 febbraio 2006 n.38, la legge 23 aprile 2009 n. 38, la l. 1°. ottobre 2012 n.172. L’elaborato poi analizza il ruolo dell’esperto, la necessità che questo venga individuato con una “speciale competenza” nel trattamento di individui in età evolutiva per poi passare all’utilizzo delle dichiarazioni assunte in mancanza dell’esperto e le diverse argomentazioni a riguardo. Da ultimo viene presentata l’analisi della sentenza 92/2018, con cui la Corte costituzionale dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale in merito agli articoli 398 comma 5 e 133 c.p.p. sollevata con riguardo all'art. 117 comma 1 della Costituzione, in base agli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 ratificata e resa esecutiva mediante l. 27 maggio 1991, n. 176, recante, giustappunto, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce. Il giudice, non riscontrando i presupposti per delegare l'incidente probatorio al collega del luogo di dimora del minore né le condizioni onde ascoltarlo a domicilio, ha fissato l'incidente probatorio
Assunzione della testimonianza del minore: mancata comparizione dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere.
SARTIANO, CAROLA
2023/2024
Abstract
Il presente elaborato ha come focus l’assunzione della testimonianza resa da un soggetto minorenne e l’ipotesi di mancata comparizione dovuta a situazioni che ne compromettono il benessere. A partire dalla decisione quadro 2001/220/GAI si approfondisce la posizione della vittima nel contesto del procedimento penale e i diritti di cui gode la predetta. I principi enunciati da questa decisione quadro verranno poi integrati dalla Direttiva 2012/29/UE di cui si analizzano gli articoli 8, 9 e da 10 a 17. Segue poi il d.lgs. 212/2015 e l’attenzione alla tematica della condizione di particolare vulnerabilità nella quale possono versare determinate vittime di reato; ai sensi dell’art 90 quater c.p.p. la vulnerabilità in questione, è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. A partire dal secondo capitolo si analizzerà la figura del testimone vulnerabile e l’adozione di modalità "protette" per l'acquisizione della prova in merito a luogo, ambiente, tempo. La testimonianza del soggetto minorenne viene raccolta nel contesto di un'aula di tribunale dotata di uno specchio unidirezionale ed è inoltre obbligatoria l'audio-video registrazione di tutto il colloquio; le dichiarazioni da parte del soggetto necessitano di essere valutate tenendo conto di protocolli di intervista specializzata che devono conformarsi allo sviluppo cognitivo oltre che emotivo del suddetto. A tal riguardo particolare interesse è posto su Memorandum of Good Practice, Cognitive Interview e Step-Wise Interview. Successivamente segue l’evoluzione dell’audizione del minore durante l’incidente probatorio il quale, può essere attuato finanche nelle ipotesi in cui si renda opportuno acquisire il contributo conoscitivo di soggetti minorenni: in tali situazioni, considerando la particolare natura del “futuro” dichiarante, l'incidente probatorio assume una configurazione “assolutamente speciale” che introduce deroghe significative al meccanismo ordinario stabilito dall’ art. 392 comma 1 c.p.p. Si pone attenzione ai recenti interventi normativi volti a incrementare le ipotesi di acquisizione della prova dichiarativa in sede di incidente probatorio, tra cui la l. 11 agosto 2003 n.228, la l. 6 febbraio 2006 n.38, la legge 23 aprile 2009 n. 38, la l. 1°. ottobre 2012 n.172. L’elaborato poi analizza il ruolo dell’esperto, la necessità che questo venga individuato con una “speciale competenza” nel trattamento di individui in età evolutiva per poi passare all’utilizzo delle dichiarazioni assunte in mancanza dell’esperto e le diverse argomentazioni a riguardo. Da ultimo viene presentata l’analisi della sentenza 92/2018, con cui la Corte costituzionale dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale in merito agli articoli 398 comma 5 e 133 c.p.p. sollevata con riguardo all'art. 117 comma 1 della Costituzione, in base agli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 ratificata e resa esecutiva mediante l. 27 maggio 1991, n. 176, recante, giustappunto, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce. Il giudice, non riscontrando i presupposti per delegare l'incidente probatorio al collega del luogo di dimora del minore né le condizioni onde ascoltarlo a domicilio, ha fissato l'incidente probatorioFile | Dimensione | Formato | |
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