Le principali novità normative introdotte dal decreto n°39 del 27/01/2010 in materia di revisione legale dei conti riguardano: il registro degli iscritti ed esame di abilitazione, cioè che requisiti deve possedere un individuo che intenda svolgere l'attività di revisione; i revisori inattivi cioè quei revisori che per un periodo di almeno tre anni consecutivi non hanno assunto incarichi o non hanno collaborato in attività di revisione legale; l'adozione dei principi di revisione internazionali cioè i nuovi revisori legali, dovranno svolgere la propria attività di revisione in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE, le società non quotate in particolar modo: la nomina, la revoca e le dimissioni del revisore. L'incarico di revisione deve essere conferito dall'assemblea ¿su proposta motivata dell'organo di controllo¿; gli enti di interesse pubblico cioè la revisione non può essere esercitata dal collegio sindacale il quale tuttavia conserva funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione dei conti; l'indipendenza del revisore cioè il revisore non può effettuare la revisione di una società qualora tra questa e il revisore (società di revisione) o la ¿rete¿ sussistono relazioni di affari, finanziarie, di lavoro autonomo o di altro genere. Per rete si intende la struttura alla quale appartiene il revisore o la società di revisione ed è finalizzata alla cooperazione, condivisione degli utili, o dei costi. La rete cui fa parte il revisore o la società di revisione, e i revisori stessi, non possono fornire alle società in cui sono incaricati di attività di revisione legale altri servizi, il controllo della qualità è effettuato con cadenza trimestrale per i revisori legali di Enti di pubblico interesse, e ogni sei anni per coloro che operano su società non quotate. I soggetti preposti al controllo di qualità devono essere scelti tra persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti, di informativa finanziaria e di bilancio , le responsabilità e sanzioni che si distinguono in sanzioni amministrative e sanzioni penali.

La revisione legale dei conti

MARZOCCHI, FEDERICO
2010/2011

Abstract

Le principali novità normative introdotte dal decreto n°39 del 27/01/2010 in materia di revisione legale dei conti riguardano: il registro degli iscritti ed esame di abilitazione, cioè che requisiti deve possedere un individuo che intenda svolgere l'attività di revisione; i revisori inattivi cioè quei revisori che per un periodo di almeno tre anni consecutivi non hanno assunto incarichi o non hanno collaborato in attività di revisione legale; l'adozione dei principi di revisione internazionali cioè i nuovi revisori legali, dovranno svolgere la propria attività di revisione in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE, le società non quotate in particolar modo: la nomina, la revoca e le dimissioni del revisore. L'incarico di revisione deve essere conferito dall'assemblea ¿su proposta motivata dell'organo di controllo¿; gli enti di interesse pubblico cioè la revisione non può essere esercitata dal collegio sindacale il quale tuttavia conserva funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione dei conti; l'indipendenza del revisore cioè il revisore non può effettuare la revisione di una società qualora tra questa e il revisore (società di revisione) o la ¿rete¿ sussistono relazioni di affari, finanziarie, di lavoro autonomo o di altro genere. Per rete si intende la struttura alla quale appartiene il revisore o la società di revisione ed è finalizzata alla cooperazione, condivisione degli utili, o dei costi. La rete cui fa parte il revisore o la società di revisione, e i revisori stessi, non possono fornire alle società in cui sono incaricati di attività di revisione legale altri servizi, il controllo della qualità è effettuato con cadenza trimestrale per i revisori legali di Enti di pubblico interesse, e ogni sei anni per coloro che operano su società non quotate. I soggetti preposti al controllo di qualità devono essere scelti tra persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti, di informativa finanziaria e di bilancio , le responsabilità e sanzioni che si distinguono in sanzioni amministrative e sanzioni penali.
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